Cisl Scuola contro l’I.I.S. Severi di Gioia Tauro in merito alla parte in cui impone la presa di servizio al personale docente già in servizio nell’Istituto nei precedenti anni scolastici

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La scrivente organizzazione sindacale, facendo seguito alle segnalazioni ricevute dal
personale docente e dalla RSU di Istituto in merito alla circolare di cui in oggetto,
esprime la propria contrarietà e la contesta nella parte in cui impone, indistintamente
a tutti i docenti in servizio, l’obbligo di presa di servizio il 1° settembre 2026, a
prescindere dall’effettiva sussistenza o meno di una specifica situazione giuridica.
Infatti, secondo le specifiche indicazioni contrattuali, l’obbligo della presa di servizio
il primo settembre riguarda esclusivamente i seguenti docenti:
 neoassunzione in ruolo,
 contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo,
 conferma in ruolo,
 trasferimento,
 passaggio,
 nuova assegnazione,
 rientro da congedo,
 aspettativa o da particolari posizioni di stato o di servizio.
I docenti già di ruolo che non rientrano in nessuna delle situazioni suindicate, non
hanno l’obbligo di presentarsi a scuola il primo di settembre, salvo la convocazione
del Collegio dei docenti o di altre attività funzionali previste dal Piano annuale delle
attività.
A tal fine corre l’obbligo segnalare che le attività di insegnamento e funzionali
all’insegnamento sono stabilite dagli artt. 43 e 44 del CCNL 18.01.2024.
L’art. 43 (Attività dei docenti) dispone:
 al comma 4: Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività
di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e
che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di
lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
L’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento) dispone:
 al comma 1: L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti
scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli
organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi.
 al comma 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
 a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 b) alla correzione degli elaborati;
 c) ai rapporti individuali con le famiglie.
 al comma 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento
delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative,
fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi
relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal
collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei
in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
Dal quadro normativo richiamato, nei periodi di sospensione delle lezioni e
interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a
scuola per l’orario di servizio e possono essere impegnati solo in attività
funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e
precisamente:

  • eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore
    annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF
    o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o
    forfettario.
    Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con
    eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente
    dall’impegno in attività programmate, o di una presunta “reperibilità” del
    docente non impegnato in alcuna attività, non trovando ciò corrispondenza negli
    obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.
    Pertanto, questa Organizzazione Sindacale, chiede al dirigente scolastico il ritiro della
    circolare stessa nella parte in cui impone la presa di servizio al personale docente già
    in servizio nei precedenti anni scolastici.
    E nello stesso tempo chiede l’apertura di un tavolo di confronto con la presenza di
    tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL comparto scuola e della RSU di Istituto in data
    precedente l’inizio del nuovo anno scolastico.
    In attesa di riscontro, invio distinti saluti.