Cassazione, Accolto il ricorso, dopo che era stato assegnato (in un primo momento), alla settima sezione penale, con cui Carmelo Maiolo ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra le condanne di cui alla sentenza Viola Marcello + 24 e Terramara Closed
Apr 23, 2025 - redazione
La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto, annullando con rinvio, l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di Carmelo Maiolo, difeso dall’avvocato Antonino Napoli, di applicazione del regime della continuazione tra la sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 10.2.1999, con cui era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso in Taurianova dal 1990 al 16 marzo 1992 nell’abito del processo denominato Viola Marcello +24 e la sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 19/20 aprile 2021con cui era stato condannato, in esito al giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena, ridotta per il rito, di anni undici e mesi otto di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso in Taurianova, Molochio e zone limitrofe dall’anno 2007 con condotta perdurante nell’ambito del processo denominato Terramara Closed.
La Corte di Appello aveva ritenuto che “nel caso in esame, va escluso il vincolo della continuazione tra il reato associativo di cui alla sentenza sub 1 e quello di cui alla sentenza sub 3, in quanto la notevolissima distanza temporale tra le prima contestazione (dal 1990 fino al 16.3.1992) e la seconda contestazione (dal 2007 con condotta perdurante), la diversa composizione soggettiva della cosca, gli stravolgimenti provocati dalla cruenta faida, originatasi dai conflitti sorti tra le fazioni rivali di Radicena e Iatrinoli per la conquista dell’egemonia sul territorio taurianovese, i rinnovati equilibri criminali che hanno caratterizzato il più recente assetto della consorteria mafiosa denotano l’inesistenza di un’unica ideazione delittuosa“.
La difesa, di contro, nel ricorso in Cassazione ha evidenziato che non vi erano elementi da cui desumere che la cosca di appartenenza di MAIOLO Carmelo e di cui alla prima decisione giurisdizionale fosse stata disarticolata o che si fosse sciolta, né che questi abbia receduto dalla stessa con condotte univoche; non risultava neanche che la seconda condotta partecipativa abbia costituito l’esito di un diverso ed ulteriore pactum sceleris, o di una diversa programmazione criminosa; anzi proprio la pressoché totale sovrapposizione della compagine sociale, unitamente alla sovrapposizione sia pur parziale degli scopi, dovuta alle fisiologiche variazioni dovute al tempo e da spiegarsi proprio per via delle “aggiornate” attività perseguite, non più ormai militari, visto che la faida di Taurianova si era conclusa da anni, ma di controllo dell’economia locale, unitamente al fatto che medesimo appare il luogo di operatività, consente di ritenere unica l’adesione al sodalizio illecito evolutosi negli anni come da distinti accertamenti giudiziari che lo hanno interessato.
Lo scrutinio preliminare aveva assegnato il ricorso alla settima sezione, a cui vengono di solito assegnati i ricorsi ritenuti inammissibili. La difesa, contestando tale decisione, ha depositato una memoria in cui evidenziava le ragioni per le quali il ricorso dovesse essere considerato ammissibile. La settima sezione, all’udienza di trattazione del ricorso, accogliendo le osservazioni della difesa ha trasmesso il ricorso alla prima sezione che, condividendo le argomentazioni della difesa, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio.