‘Ndrangheta. Processo “Locale di Bra”: cosca Alvaro-Sinopoli-Sant’Eufemia d’Aspromonte, annullata l’associazione finalizzata al narcotraffico
Accolta la linea difensiva dell’avv. Mariangela Borgese sul principio del “ne bis in idem sostanziale”Mag 19, 2026 - redazione
La corte di Appello di Torino III Sezione penale con sentenza del 18 maggio 2026 nel procedimento relativo alla “locale di ’ndrangheta di Bra”, provincia di Cuneo,ritenuta articolazione territoriale della cosca Alvaro di Sinopoli, ha accolto pienamente il motivo di impugnazione relativo alla sussistenza del principio del ne bis in idem sostanziale in caso di contemporanea contestazione dell’associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis e dell’associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 DPR 309/90.
Tale operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino aveva portato a dodici ordinanze di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso e traffico di droga. Per la prima volta veniva accertata in provincia di Cuneo, a Bra, la presenza di una “locale” di ‘ndrangheta, riconducibile alla famiglia Luppino di Sant’Eufemia di Aspromonte, nel Reggino.
La cosca, facente capo ai fratelli Salvatore, Vincenzo e Carmelo Luppino, risultava collegata alla potente famiglia Alvaro di Sinopoli.
Poiché tra i principali business vi era il traffico di cocaina i fratelli Luppino erano stati condannati dalla Corte di Appello di Torino, oltre che per associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata dall’essere l’associazione armata ex art. 416 bis c.p., su impugnazione del pubblico ministero che ne aveva chiesto la condanna anche per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 e per i reati fine di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.-
Secondo l’assunto accusatorio i fratelli Luppino avevano agganci anche all’interno della pubblica amministrazione e nelle forze dell’ordine.
Erano stati per questo indagati a piede libero anche tre carabinieri (due in servizio a Bra e un terzo a Villa San Giovanni, in Calabria), due agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Saluzzo e un impiegato nella pubblica amministrazione.
Ai militari erano contestate a vario titolo le accuse di favoreggiamento e rivelazione di segreti d’ufficio aggravati dall’agevolazione mafiosa, alle guardie carcerarie la corruzione sempre con aggravante mafiosa.
Nell’inchiesta era entrato in un primo tempo l’assessore braidese del Partito Democratico Massimo Borrelli, indagato per voto di scambio e poi prosciolto a seguito dell’archiviazione disposta dalla Procura (l’esponente politico si era dimesso dopo essere stato raggiunto dall’avviso di garanzia).
Nelle carte dell’inchiesta compare anche il nome di “Cheese”, una delle maggiori rassegne enogastronomiche in Italia che si tiene ogni due anni a inizio autunno a Bra.
Una serie di intercettazioni telefoniche indicherebbe che due dei personaggi chiave, i fratelli Salvatore e Vincenzo Luppino, fossero percepiti come delle figure capaci di condizionare l’assegnazione di posti e stand a chi voleva prendere parte alla manifestazione internazionale.
Insieme ai capi della “locale” erano stati condanni anche Giuseppe Sganga –in primo tempo latitante in Georgia e poi arrestato all’aereoporto di Orio al Serio- e i carabinieri “infedeli” Infante e Gatto .
Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Torino n. 149/2024 del 12 gennaio 2024, limitatamente al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo n. 48 dell’imputazione ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 309/1990.
La pronuncia era intervenuta in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. Mariangela Borgese, del foro di Palmi, difensore del sig. Vincenzo Luppino, esteso – per il principio di estensione dell’impugnazione – anche ai coimputati Salvatore e Carmelo Luppino, difesi dall’avv. Renato Cravero,del foro di Torino, annullando con rinvio per Carmelo Luppino anche in ordine alla contestazione ex art. 416 bis c.p.
L’avv. Borgese nel ricorso per Cassazione aveva dedotto la violazione del principio del “ne bis in idem sostanziale”, evidenziando come gli imputati fossero stati contemporaneamente condannati sia per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. sia per quello di associazione finalizzata al narcotraffico, sulla base dei medesimi elementi probatori e senza l’individuazione di una autonoma struttura organizzativa specificamente destinata al traffico di stupefacenti.
Secondo la prospettazione difensiva, accolta dalla Suprema Corte, il narcotraffico non costituiva il fine di un sodalizio autonomo e distinto, bensì una delle attività operative della medesima associazione mafiosa contestata al capo n. 1 dell’imputazione.
Nel giudizio di rinvio davanti alla Corte di Appello di Torino, III Sezione Penale, la difesa di Vincenzo Luppino – rappresentata dall’avv. Mariangela Borgese – ha ulteriormente insistito sull’insussistenza della contestazione associativa ex art. 74 D.P.R. 309/1990, richiamando i principi di diritto enunciati dalla Cassazione e la più recente giurisprudenza nazionale ed europea in materia di divieto di doppio giudizio.
Secondo la difesa, dagli atti processuali, così come emerso anche dalla riapertura dell’istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte di Appello di Torino in sede di rinvio dopo l’annullamento della Cassazione con la sentenza del 25/2/2025, istruttoria consistita nell’audizione dei collaboratori di giustizia Castagnotto e Guastalegname , non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a configurare un progetto criminale ulteriore e diverso rispetto a quello già contestato e sanzionato a titolo di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.
La linea difensiva richiama il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, la sentenza della Grande Camera del 10 febbraio 2009, “Zolotoukhine c. Russia”, secondo cui il principio del ne bis in idem sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU opera ogniqualvolta vi sia identità del fatto storico, ossia della medesima azione od omissione già oggetto di giudicato definitivo, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati.
Secondo tale interpretazione, non assumerebbero rilievo né la diversità dell’evento conseguente alla condotta né la configurabilità di un concorso formale di reati, qualora il nucleo storico-naturalistico della contestazione resti sostanzialmente identico.
Principi recepiti anche dalla Corte Costituzionale italiana, che ha chiarito con la sentenza n. 200/2016, come la “medesimezza del fatto” debba essere individuata nella corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie concreta, considerando congiuntamente condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
Con sentenza del 18 maggio 2026, la Corte di Appello di Torino, III Sezione Penale, ha accolto il motivo di appello proposto dall’avv. Mariangela Borgese, evidenziando che l’attività di narcotraffico, lungi dal costituire il fine di un autonomo sodalizio criminale, rappresentava una delle molteplici manifestazioni operative dell’unica associazione mafiosa operante nel territorio di Bra, finalizzata al controllo del territorio e alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui anche il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
La Corte ha quindi riconosciuto che la cosiddetta “locale di ’ndrangheta di Bra”, ritenuta promanazione della cosca Alvaro di Sant’Eufemia d’Aspromonte, costituiva l’unico centro organizzativo dell’attività criminale contestata, escludendo la configurabilità di una distinta associazione finalizzata esclusivamente al narcotraffico, assolvendo i fratelli Luppino da tale imputazione, con congrua riduzione della pena.
La decisione rappresenta un significativo precedente in materia di rapporti tra associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di droga, riaffermando la necessità di verificare l’effettiva autonomia organizzativa del sodalizio dedito al narcotraffico per evitare indebite duplicazioni sanzionatorie in contrasto con il principio del “ne bis in idem sostanziale”.




