Garlasco ed il metodo epistemologico

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Di Antonino Napoli

Ho seguito, come molti, i fatti del delitto di Garlasco fin dall’inizio in televisione. Non conosco gli atti e, proprio per questo, mi astengo da giudizi prettamente tecnici. Ma una riflessione sul sistema giustizia, all’esito di quello che si assiste, è inevitabile.
Può accadere in Italia, come del resto in ogni parte del mondo, che un innocente venga condannato tanto che l’ordinamento del nostro Paese prevede i rimedi per correggere gli errori. Tuttavia, proprio per questo, in un caso così eclatante ci si aspetterebbe indagini di qualità irreprensibile e un percorso probatorio lineare, non una successione di letture tra loro incompatibili.
Oggi assistiamo a giudici che, a distanza di anni, ribaltano l’impianto costruito da altri giudici, prospettando ricostruzioni radicalmente opposte. Non è fisiologia del sistema ma il patologico segnale di una fragilità a monte, nella formazione della prova e nella sua valutazione.
Il punto, allora, non è l’errore, che può sempre capitare in ogni giudizio umano, ma il metodo. Quando su uno stesso compendio probatorio si edificano verità tra loro inconciliabili, oppure quando quelle prove vengono smentite dopo anni da altre prove non valutate o non ricercate allora, il dubbio è che il processo smarrisca i suoi presupposti di rigore e si esponga al rischio di decisioni che, più che a criteri verificabili, sembrano rispondere a convincimenti maturati, come sosteneva Francesco Carrara, per “convinzione autocratica” basata, cioè, “sulla mera ispirazione del sentimento e delle emozioni” e non per “convinzione ragionata”, essendone acquisite ed esposte le “ragioni” sia fattuali che giuridiche.
Carrara sosteneva, infatti, che il processo penale non è il luogo delle impressioni, né delle suggestioni collettive, ma un procedimento rigoroso di conoscenza, fondato su regole e limiti. Il giudice non “intuisce” la verità ma la ricerca e dimostra, oppure deve avere l’onestà di riconoscere che non è raggiungibile.
Un monito che oggi suona meno come principio astratto e più come misura concreta della distanza tra il modello e la realtà, tra giustizia e narrazione.
E quello che davvero preoccupa non è la revisione di una sentenza in sé, ma l’idea che la verità processuale possa oscillare, anziché consolidarsi, perché il percorso che dovrebbe ancorarla a criteri di razionalità, propri di ogni serio percorso epistemologico, appare, in concreto, troppo spesso vulnerabile.
Il punto allora non è essere garantisti per principio, ma esserlo per necessità epistemologica perché la verità giudiziaria è sempre una verità mediata, fragile, esposta all’errore. E proprio per questo deve essere costruita con il massimo rigore.