Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento dell’interdittiva antimafia nei confronti della Nic. Edil. del Geom. Morfea Elia Arcangelo di Oppido

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Con sentenza del 14 aprile 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla controversia originata dall’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della ditta individuale Nic. Edil., consolidata realtà imprenditoriale operante nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici, con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria), stabilmente attiva sul territorio calabrese e impegnata nell’esecuzione di interventi di rilevante interesse pubblico, inclusi progetti di rigenerazione urbana finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Accogliendo integralmente l’impostazione difensiva articolata dagli Avv.ti Vincenzo Melara e Giuseppe Idà nell’interesse dell’impresa, i Giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, confermando la sentenza del TAR Calabria che aveva già annullato il provvedimento prefettizio, ritenuto privo dei presupposti richiesti dal Codice antimafia.
Le censure dell’Amministrazione appellante – all’esito di una vicenda contenziosa che si protrae da oltre due anni, avviata a seguito dell’adozione dell’interdittiva nel luglio 2024 – si fondavano sull’assunto secondo cui il complessivo quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura, composto da precedenti penali, frequentazioni, rapporti familiari e vicende lavorative, fosse idoneo a fondare un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa dell’impresa.
In particolare, l’Amministrazione sosteneva che tali elementi, se considerati unitariamente, avrebbero dovuto essere ritenuti sufficienti a giustificare l’adozione dell’interdittiva, valorizzando la natura preventiva della misura e la necessità di anticipare la soglia di tutela rispetto al rischio di infiltrazione.
Ebbene, il Consiglio di Stato, recependo le linee argomentative sviluppate dalla difesa, ha rigettato integralmente tale impostazione, rilevando come, nel caso di specie, non sia sufficiente il mero richiamo a frequentazioni, rapporti familiari o precedenti risalenti nel tempo, ma sia invece indispensabile che il pericolo di condizionamento mafioso sia concreto e attuale, e presenti una effettiva capacità di incidere sull’attività dell’impresa.
In altri termini, non è sufficiente l’elencazione di dati eterogenei o di circostanze isolate: occorre dimostrare che tali elementi siano non sporadici, non risalenti e realmente indicativi di un rischio di condizionamento della criminalità organizzata.
La sentenza ribadisce, inoltre, che il giudizio prefettizio non può risolversi in una costruzione presuntiva fondata su automatismi, ma deve poggiare su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili alla realtà imprenditoriale, non essendo sufficiente richiamare circostanze prive di incidenza sulla gestione aziendale.
In applicazione di tali principi, il Giudice amministrativo ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’interdittiva antimafia, riaffermando così che l’esercizio del potere interdittivo deve rimanere ancorato a un quadro indiziario attuale, coerente e non meramente ipotetico.