Il Tribunale del Lavoro di Palmi rigetta il ricorso contro l’Authority portuale di Simona Scarcella sulla “corresponsione delle differenza retributive” in suo favore
Gen 29, 2026 - redazione
Il Tribunale del lavoro di Palmi presieduto dalla dott.ssa Claudia Oronus ha rigettato il ricorso (sentenza n. 99/2026 RG 545/2024) della dipendente Simona Scarcella (oggi Sindaco di Gioia Tauro), la quale con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 in quanto dipendente dell’ente resistente dal 1/06/2019 con qualifica di “Responsabile Area Legale Quadro A, di aver in fatto svolto le funzioni di dirigente dal 10/06/2019, ha adito questo giudice del lavoro per il riconoscimento della predetta qualifica superiore e la condanna di parte resistente alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive maturate quantificate nell’importo di 44.316,84 euro”.
Si legge nella sentenza che “Nel caso di specie, la ricorrente lamenta di essere stata assunta con la qualifica di Responsabile Area Legale Quadro A, ma di aver svolto mansioni appartenenti alla qualifica dirigenziale. Ella, tuttavia, non ha fornito gli elementi per apprezzare “l’attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale” delle mansioni superiori inquadrabili nella categoria Dirigenziale. La documentazione prodotta da parte ricorrente, infatti, non dimostra né lo svolgimento ad opera della stessa di mansioni dirigenziali, dal momento che le mansioni provate rientrano nell’ambito del profilo professionale di Quadro, né la prevalenza delle mansioni proprie della qualifica superiore rispetto a quelle previste dal contratto (…) anche volendo ritenere dimostrato che la ricorrente abbia eseguito in fatto attività riconducibili alla qualifica superiore, lo svolgimento di tali mansioni non può essere retribuito in quanto difetta la prova della prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale delle stesse rispetto a quella contrattualmente prevista. A tal fine non si ritiene sufficiente, invero, il provvedimento di incarico, occorrendo invece l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite: elementi in ordine ai quali nulla è stato dedotto”. E inoltre, “La ricorrente, infatti, si è limitata alla generica affermazione di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale, per poi focalizzarsi sulla elencazione delle attività ricondotte all’inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza, in modo da renderne possibile l’apprezzamento in termini di sistematicità e di prevalenza, sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento”. Ed è per questi motivi che “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’ente resistente le spese del giudizio, liquidate in 3.000,00 euro, oltre spese generali”.



