Taurianova: La Cassazione ribalta la sentenza della Corte di Appello di assoluzione di un noto Ginecologo
Gen 07, 2026 - redazione
Taurianova: La Cassazione ribalta la sentenza della Corte di Appello di assoluzione di un noto Ginecologo Con sentenza del 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2016 dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, aveva assolto un ginecologo dal reato lesioni colpose per non aver commesso il fatto, revocando, nei suoi confronti, le statuizioni civili.
La Corte territoriale ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti diun altro ginecologo per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nei suoi riguardi le statuizioni civili, e governando le spese secondo soccombenza.
Più in particolare, al ginecologo di fiducia della partoriente, si contestava nella imputazione di aver cagionato per colpa le lesioni gravissime da cui è risultato affetto alla nascita un neonato, a causa dello stato di sofferenza fetale che aveva determinato una encefalopatia ipossico-ischemica.
I giudici di merito hanno ritenuto che il ginecologo, che aveva seguito la madre per tutta la gestazione – e che dunque era a conoscenza dei rischi connessi alla condizione ipertensiva della donna – non potesse essere mosso alcun rimprovero né per la tardiva effettuazione del cesareo (l’imputato, appena giunto in ospedale, si attivò immediatamente eseguendo i monitoraggi richiesti ed intervenendo sulla paziente nel giro di mezz’ora), né per il ritardo con cui il neonato, affetto da encefalopatia ipossico-ischemica, fu avviato ad una struttura dotata di reparto di terapia intensiva neonatale (poiché determinato dall’assenza di posti disponibili nelle strutture vicine), né per la condotta tenuta prima del ricovero, in occasione della crisi ipertensiva verificatasi il 30 agosto 2010 (perché non contrassegnata da profili di colpa ed estranea alla imputazione).
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, a mezzo del loro difensore, lamentando con un unico complesso motivo la violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, poiché illogica e contraddittoria.
Ad avviso del difensore la sentenza di assoluzione del ginecologoera illogica e contraddittoria, avendo la stessa Corte territoriale affermato che se la madre fosse stata indirizzata prima al ricovero presso una struttura ospedaliera di primo livello, conelevato grado di credibilità razionale, le conseguenze dannose riportate dal feto a causa dello stato di sofferenza intrauterina sarebbero state ridotte.
La stessa Corte, pur assolvendolo, ha ricordato che il ginecologo di fiducia era ben consapevole del fatto che la madre era un soggetto iperteso, al punto da prescrivergli una “adeguata terapia farmacologica”, e che aveva rilevato valori elevati sia in occasione di una prima crisi ipertensiva (aprile 2010), sia in occasione di una visita di controllo (21 agosto 2010).
Pertanto, invece di prescriverle (erroneamente) un antispastico, avrebbe dovuto disporre immediatamente il ricovero della donna in una struttura ospedaliera dotata di reparto di terapia intensiva neonatale, in quanto i dolori addominali registrati la sera del 30 agosto 2010 consentivano di porre diagnosi differenziale e dunque di valutarne il collegamento con la condizione ipertensiva a lui nota.
D’altra parte, la Corte di appello si è immotivatamente discostata dalle conclusioni cui è giunto il perito, secondo il quale trattandosi di una gravidanza a rischio il ginecologo avrebbe dovuto indirizzare la gestante verso altra struttura già da prima, e ciò proprio in considerazione dell’episodio ipertensivo verificatosi nel mese di aprile 2010.
Questo perché in casi del genere è consigliato il parto già alla 34a settimana, e ciò è ancor più vero nel caso de quo, in quanto nell’ultima fase precedente al ricovero il feto versava in condizioni di ridotto accrescimento, causato dallo stato ipertensivo della donna e dalla conseguente scarsa ossigenazione intrauterina.
Né rileva, osservano i ricorrenti, che la sera del 30 agosto 2010 non siano stati comunicati al ginecologo di fiducia i valori pressori rilevati dalla gestante in situazioni di alto rischio, infatti, pur in assenza di specifici segnali di allarme, il medico è tenuto a adottare tutte le cautele, ovvero un monitoraggio continuo della pressione e della crescita del feto.
Infatti, la sera del 30 agosto 2010 la ricorrente, soggetto iperteso alla trentaseiesima settimana di gravidanza, avvisò telefonicamente il suo ginecologo di fiducia, della presenza di forti dolori addominali; costui le prescrisse un antispastico.
Perdurando tali dolori decise di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena (RC), dove venne presa in carico dal ginecologo di turno.
Quest’ultimo, rilevati valori di pressione molto alti, intervenne somministrando un diuretico (Lasix), ed effettuando una visita ginecologica in esito alla quale, anche tenuto conto del risultato del tracciato topografico, non furono rilevati segni di travaglio o di sofferenza fetale; pertanto, ritenne che i dolori addominali fossero da ricondurre ad una patologia di tipo gastrointestinale.
Successivamente, verso le ore 03:00, su insistenza della ricorrente il ginecologo in servizio presso l’Ospedale di Polistena effettuò una ulteriore visita con esame ecografico i cui esiti – non avendo quest’ultimo con sé degli occhiali – furono fatti visionare dall’infermiera.
La gestante fu quindi sottoposta, verso le ore 07:00, ad un ulteriore tracciato topografico, che in quanto risultato dubbio fu prolungato proprio al fine di verificare l’esistenza di una possibile sofferenza fetale.
Poco dopo il ginecologo di fiducia, subentrato in turno in ospedale, rilevata una riduzione del liquido amniotico e parametri flussimetrici allarmanti, dispose di sottoporre la partoriente ad un cesareo d’urgenza ritenendolo necessario nell’interesse del nascituro (poiché si erano stabilizzati i valori pressori).
Alle ore 08:00 del mattino, in esito al parto (ove si rilevò liquido amniotico scarso e di colore verde) nacque il figlio, che subito apparve in condizioni di deficit respiratorio ed a seguito di un arresto cardiaco fu sottoposto a delle manovre di rianimazione per poi essere trasferito in elisoccorso presso l’ospedale di Lamezia Terme, dotato di un reparto di terapia intensiva neonatale.
Al neonato, che aveva avuto una emorragia cerebrale all’atto della nascita (con conseguente danno ipossico-ischemico) veniva quindi diagnosticata, in seguito, una irreversibile tetraparesi spastico – distonica.
Dell’evento lesivo è stato innanzitutto ritenuto responsabile il ginecologo in servizio all’atto del ricovero con accertamento ormai coperto dal giudicato, ma che è utile sinteticamente ripercorrere per le ragioni che saranno illustrate in seguito.
Costui, quale ginecologo di turno al momento del ricovero, sottovalutò l’importanza del parametro pressorio (e la connessa storia clinica) e dei dolori addominali, ipotizzando una patologia gastrointestinale, mentre invece il perito ha sottolineato che i dolori nella fascia addominale, in uno con l’assenza di segni di travaglio, costituiscono uno degli indici tipici dello stato di gestosi ipertensiva.
Dunque, l’imputato avrebbe dovuto sottoporre la gestante ad un più attento monitoraggio, eseguendo ripetuti tracciati e, nella consapevolezza di non poter eseguire controlli flussimetrici, avrebbe dovuto far ricoverare la donna presso una struttura ospedaliera di primo livello, dove si sarebbe dovuto effettuare il cesareo già nel corso della nottata.
Tali condotte, connotate da profili di negligenza ed imperizia, concorsero quantomeno nell’aggravamento del danno, contribuendo a protrarre la sofferenza fetale.
La Corte territoriale, come anticipato, ha invece assolto dal reato il ginecologo di fiducia, per non aver commesso il fatto, così riformando l’opposta decisione del Tribunale.
Secondo i giudici di appello; l’imputato, pur consapevole dello stato ipertensivo della partoriente, non fu da questa reso edotto del valore registrato la sera del 30 agosto 2010, ma solo del suo volontario accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena.
Appena giunto in ospedale per l’inizio del proprio turno, in quanto anch’egli prestava servizio presso l’ospedale di Polistena, si attivò tempestivamente, sottoponendo la gestante prima al necessario monitoraggio e poi, all’esito, al taglio cesareo.
Se il tempo trascorso dal neonato all’ospedale di Polistena, prima del trasferimento presso una struttura dotata di reparto di terapia intensiva neonatale, ha certamente avuto un rilievo causale nell’aggravamento delle condizioni di salute, è pur vero che tale ritardo non è dipeso da una condotta negligente del ginecologo di fiducia, ma piuttosto dalla difficoltà nel reperire un posto disponibile.
Né può formularsi, hanno osservato i giudici di appello, alcun rimprovero per la condotta tenuta prima del 30 agosto 2010.Ciò sia perché ad essa l’imputazione non fa alcun riferimento, sia perché l’imputato comunque sottopose la gestante a continui controlli flussimetrici, i cui esiti non erano tali da far rilevare segni di sofferenza fetale acuta.
L’accrescimento ridotto e la conformazione asimmetrica, secondo quanto evidenziato dal consulente di parte, se contenuti in un determinato range, sono compatibili semplicemente con la ridotta ossigenazione che si riscontra nella gestazione di una donna ipertesa, e non rivelano uno stato di sofferenza tale da consigliare il ricovero in struttura di primo livello e la programmazione del parto già alla trentaquattresima settimana, come invece ritenuto dal perito.
Infine, la Corte ha escluso la rilevanza causale della condotta del ginecologo di fiducia anche in relazione alla prescrizione dell’antispastico pur potendo “sospettare” che la partoriente versasse in uno stato di gestosi ipertensiva, costei non gli comunicò dei valori pressori rilevati nella serata.
Sotto altro profilo, i giudici hanno osservato che, sia pur di propria iniziativa, la partoriente si recò in ospedale – così adottando la cautela che lo stesso medico avrebbe dovuto prescrivere – e che il ginecologo di fiducia contattò la struttura e fu rassicurato del fatto che la gestante veniva sottoposta ad un trattamento per stabilizzare la pressione.
Pertanto, egli fece correttamente affidamento sull’operato degli altri specialisti.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso della difesa, oltre che ammissibile, fondato.
La Suprema Corte ha ritenuto che nel ribaltare l’esito del primo grado, la Corte territoriale ha sottolineato che il ginecologo di fiducia della ricorrente – all’epoca dei fatti alla trentaseiesima settimana di una gravidanza indicata da tutti gli esperti come ad alto rischio – era a conoscenza della grave ipertensione da cui la donna era affetta da anni.
Una prima crisi ipertensiva si era infatti verificata nell’aprile 2010, allorquando fu necessario indirizzare la donna presso l’ospedale di Reggio Calabria, poiché quello di Polistena, ove inizialmente era in cura, non fu in grado di fronteggiare l’emergenza.
Inoltre, nell’ultimo mese di gravidanza i valori pressori si erano mantenuti piuttosto alti e il dato avrebbe dovuto essere letto, ha osservato il Tribunale richiamando le considerazioni del perito, in uno con la storia clinica della madre e con l’esito delle ecografie effettuate il 12 luglio 2010 ed il 9 agosto 2010, indicative di un accrescimento tardivo ed asimmetrico.
Su questo profilo la Corte di appello ha ritenuto di condividere le conclusioni del consulente di parte, affermando che il parere del perito era rimasto “isolato” e che, comunque, richiamati i parametri elaborati dalla Società italiana di ecografia, il feto “non poteva ritenersi in uno stato di allarmante deficit di crescita” .
Osserva inoltre il Collegio che la valutazione compiuta dalla Corte di appellonon resiste alle obiezioni dei ricorrenti.
Nella sentenza impugnata, infatti, si segnala innanzitutto che, per comune opinione di periti e consulenti, il feto era caratterizzato da un accrescimento tardivo ed asimmetrico, salvo poi affermare che tale deficit non era “allarmante” perché contenuto entro certi parametri.
Ma, tuttavia, la stessa sentenza segnala che uno dei termini di confronto, ovvero il peso stimato dal ginecologo, subisce una oscillazione tutt’altro che trascurabile (tra -10% e +10%), per cui non è chiaro in base a quale specifica ipotesi – agganciata alle evidenze disponibili – i giudici hanno escluso ogni anomalia in punto di ritardato accrescimento, invece rinvenibile nelle considerazioni del perito, richiamate dal Tribunale in ragione della più ampia valutazione, di cui si è detto poco sopra.
Né la Corte di Appello ha spiegato, secondo la Cassazione, come invece avrebbe dovuto, perché nel caso concreto la tesi fondata su quei parametri dovesse ritenersi preferibile a quella condivisa dal primo giudice, senza alcuna considerazione sulle sue basi scientifiche.
D’altra parte, considerando che l’addebito riguarda anche i profili della imprudenza e negligenza (cui fa espresso riferimento l’imputazione), la diversa valutazione del Tribunale sul punto è stata fondata sul rilievo per cui se è certo che l’insorgere della sofferenza fetale acuta – ovvero di una situazione critica -determina la necessità di un pronto intervento del sanitario, è altrettanto vero che anche prima di quel momento egli abbia l’obbligo di attivarsi a fronte di una seppur solo possibile evoluzione clinica in senso peggiorativo (come evidenziano pure i ricorrenti).
Ogni sanitario, infatti, è tenuto al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche attività svolte.
Nella specie l’imputato era certo a conoscenza, come sottolinea la stessa Corte di appello, sia dei rischi connessi alla evoluzione della gravidanza, sia delle concrete condizioni della madre (i cui valori pressori risultarono elevati anche nei controlli di luglio ed agosto), sia della già rivelatasi inidoneità dell’ospedale di Polistena nel gestire le crisi ipertensive della gestante.
Anzi, la stessa Corte giunge ad affermare che il ginecologo di fiducia avesse tutti gli elementi per “sospettare” che lapartoriente “versasse in uno stato di gestosi ipertensiva”, e ciò ben si coniuga con le dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso dell’esame, già evidenziate dal Tribunale.
L’accertamento della prevedibilità dell’evento, secondo la Cassazione, va compiuto in relazione alla possibilità che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dell’addebito colposo, quali ad esempio l’accertamento della causalità.
Regole di comune prudenza e diligenza impongono al medico, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, di adottare le iniziative idonee a neutralizzare ingiustificate situazioni di rischio per i beni di cui è garante, derivanti dal manifestarsi di crisi ipertensive non gestibili – come reso evidente dagli accadimenti di aprile 2010 – nella struttura presso la quale, invece, la paziente fu gestita.
A fronte di un simile obbligo, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se la condotta dell’imputato (che ritenne non necessario l’avvio presso una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, pur a fronte della inadeguatezza di quella di Polistena) sia stata connotata da negligenza, ovvero improntata a trascuratezza, o comunque caratterizzata dalla sottovalutazione dei dati anamnestici o di quelli altrimenti disponibili; inoltre, avrebbe dovuto verificare se la condotta connotata da imprudenza, ovvero se incauta, o comunque inutilmente rischiosa nella scelta del percorso terapeutico, alla luce delle condizioni particolari della paziente.
La Cassazione ha pertanto annullato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche a regolamentare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.



