Il 29 agosto scorso è entrata in vigore la legge “annuale sulla Concorrenza”
(legge 4 agosto 2017, n.124) che ha introdotto delle novità nel Codice delle Assicurazioni
Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e che lo “Sportello dei
Diritti” ritiene utile segnalare agli automobilisti ed utenti della strada,
perché le nuove norme rischiano di pregiudicare completamente il diritto al risarcimento
dei danni subìti in alcuni casi se il danneggiato non presta la dovuta attenzione.
Oggi ci soffermeremo sull’importanza di raccogliere immediatamente le generalità
dei testimoni nei sinistri che vedono solo danni alle cose e quindi senza lesioni
o conseguenze fisiche, che costituiscono la stragrande maggioranza degli incidenti
stradali in Italia. Sono molti, purtroppo, coloro che non conoscendo la mini riforma,
e che incappati in un sinistro hanno fatto richiesta risarcitoria nei confronti della
società assicuratrice senza preoccuparsi minimamente della raccolta dei dati e dell’indicazione
in denuncia dei testimoni presenti al momento dell’evento, con ciò rischiando
seriamente di vedersi respinta la richiesta risarcitoria anche in un eventuale giudizio.
L’articolo 135 comma nei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater del Codice delle Assicurazioni
per come introdotti dall’articolo 1, comma 15, della citata legge annuale sulla
Concorrenza, al netto di eventuali problemi di costituzionalità per un’evidente
lesione del diritto di difesa dei danneggiati, sono oggi assai chiari nel definire
la necessità della pronta indicazione in sede di denuncia o di prima richiesta risarcitoria
formale, delle generalità dei testimoni ai fini dell’ammissibilità della prova
testimoniale che costituisce – quasi sempre, in assenza di intervento dell’autorità
di polizia stradale o di “scatola nera” e quando vi è contrasto nelle versioni
delle parti in causa – l’elemento imprescindibile e quindi, necessario e sufficiente,
per procedere alla liquidazione dei danni ed ottenere quindi il giusto e pronto ristoro.
In tal senso, è vero che nell’iter legislativo che ha portato alle modifiche in
vigore è stata introdotta, in caso di mancata comunicazione in denuncia, l’obbligatoria
necessità da parte della compagnia dell’invito a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento dell’indicazione dei nominativi dei testi oculari entro sessanta
giorni, ma ciò comporta un sicuro slittamento della procedura liquidativa anche
perché è stato previsto un analogo termine in capo all’assicurazione per «l’individuazione
e comunicazione di ulteriori testimoni». Se, dunque, il danneggiato non procederà
in questi termini, in caso di rigetto o ritardo da parte della compagnia della domanda
di risarcimento, non potrà indicare in un’eventuale causa il nominativo di alcun
testimone se non quelli già comunicati, nelle modalità e nei tempi di legge o quelli
risultanti nei rapporti delle forze di polizia stradale (nei casi in cui le stesse
siano intervenute), nella fase “amministrativa” di gestione del sinistro. Con
la conseguenza che avrà serie difficoltà a provare in giudizio la responsabilità
di controparte e, quindi, anche la concreta possibilità di perdere la causa e di
subire anche la beffa della condanna alle spese di lite. Insomma, c’è davvero
da preoccuparsi, perché è giusto combattere i cosiddetti “testimoni di comodo”
che all’occorrenza spuntavano in corso di giudizio e che è bene ricordare erano
già sottoposti alle conseguenze penali del reato di “falsa testimonianza”, ma
non è neanche corretto ledere il diritto costituzionalmente ad una compiuta difesa
giurisdizionale del cittadino-danneggiato il quale nella generalità di tutti gli
altri tipi di controversie diverse dai sinistri stradali con solo danni a cose, ha
a disposizione i termini processuali per indicare le prove che vorrà utilizzare
nel corso del giudizio, compreso quella testimoniale. In ultimo, si porrà certamente
il problema che molti cittadini si sottrarranno sempre più al dovere civico e giuridico
di testimoniare in caso di loro presenza sul luogo di sinistro e preferiranno, purtroppo,
“chiudere un occhio”. Infatti, se per propria sventura ci si dovesse trovare
ad essere chiamati a testimoniare per più di tre sinistri nell’arco di cinque
anni, ci si vedrebbe deferiti obbligatoriamente innanzi alla Procura della Repubblica
e si dovrebbe affrontare un’indagine solo per dimostrare che si era realmente teste
oculare negli eventi in cui ci si era trovati ad assistere. Un’altra assurdità
che appare abnorme ed un altro favore legislativo in capo alla lobby delle compagnie
assicurative che avranno gioco facile in molti sinistri nei quali l’automobilista
danneggiato si troverà, senza sua colpa, scoperto dalla prova testimoniale anche
di coloro che hanno realmente assistito e si sottrarranno al loro dovere solo per
paura di finire indagati.
I nuovi commi dell’articolo 135 richiamato che vale la pena riportare integralmente
per la loro chiarezza espositiva, recitano testualmente:
«3-bis. I/n caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali
testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia
di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa
di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione
con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata
risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la
richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione
e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta
giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia
intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta
in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
/
/ 3-/ter/. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta,
non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste
dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati
indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione/.
3-quater. /Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità
e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione
delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa
alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza
dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi
cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che
sono chiamati a testimoniare./».
Alla luce di quanto detto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti” , se avete qualsiasi dubbio in caso di sinistro potrete rivolgervi
agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte
le soluzioni del caso per evitare pregiudizi e non perdere il diritto al risarcimento.



