Reggio, caso “Putortì” condannato a 15 anni di carcere: Esclusa la legittima difesa, anche domiciliare, così come l’eccesso colposo per l’omicidio di Stancapiano Alfio e il tentato omicidio di Bruno Giovanni

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La Corte d’Assise di Reggio Calabria ha depositato il 29.9.2026 le motivazioni del dispositivo di condanna in primo grado emesso nei confronti Francesco Putortì per l’omicidio di Alfio Stancapiano e il tentato omicidio di Giovanni Bruno, avvenuti durante un furto nell’abitazione di Francesco Putortì il 27.5.2024.

Ferma la presunzione di innocenza dell’imputato fino a pronuncia definitiva, la Corte ha ricostruito come Stancapiano e Bruno entrarono nella casa da una finestra laterale, mentre altri due complici svolgevano all’esterno la funzione di “palo”. Putortì, entrato in casa dopo aver aperto la porta di ingresso, regolarmente chiusa a doppia mandata, si accorse degli intrusi presenti al piano superiore, prese un coltello in cucina e salì al piano superiore per affrontarli. Putortì colpì più volte Stancapiano all’addome e Bruno alla schiena, mentre entrambi tentavano di fuggire. Stancapiano morì per shock emorragico conseguente alla lesione dell’aorta addominale, causalmente riconducibile alle coltellate, mentre Bruno riportò ferite toraciche penetranti, lesioni al polmone e prossime alla colonna vertebrale, sopravvivendo grazie all’intervento chirurgico.

La Corte ha escluso il ricorrere della causa di giustificazione della legittima difesa, anche nella forma domiciliare e dell’eccesso colposo, perché ha ritenuto mancanti i requisiti fondamentali del pericolo attuale, oltre che della necessità e della costrizione della reazione: l’imputato, infatti, una volta entrato nella propria abitazione, si era immediatamente avveduto della presenza di estranei, percepita grazie al riflesso della luce sui quadri presenti sulle scale, ed era al contempo consapevole dell’assenza di altri familiari in casa (sapeva che la moglie era dal dentista e il figlio a scuola, fuori dall’abitazione non vi era l’autovettura della moglie e il Putortì aveva aperto regolarmente la porta di ingresso, che risultava chiusa con le due consuete mandate).

L’imputato avrebbe potuto, senza rischi per la propria incolumità, richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine oppure far sentire la propria presenza ai ladri con la voce, in modo da provocarne la fuga. La condotta dell’imputato non fu il risultato di una difesa costretta e necessitata da un’aggressione in corso, ma l’esito di una scelta consapevole di affrontare gli intrusi, dopo essersi previamente armato.

È stata altresì esclusa la legittima difesa putativa, mancando nel caso di specie l’erroneo convincimento del Putortì di dover difendere da un imminente pericolo se stesso o i propri familiari, che sapeva non essere in casa.

È stata riconosciuta l’attenuante della provocazione per lo stato d’ira determinato dalla violazione di domicilio finalizzata al furto, ma non le attenuanti generiche in ragione dell’assenza di ripensamento critico da parte dell’imputato su quanto avvenuto, dei comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti tenuti nel corso del procedimento, e della condotta successiva ai delitti (aveva omesso di riferire ai Carabinieri di aver usato il coltello e aveva lavato l’arma insanguinata).

Putortì è stato condannato a 15 anni e 6 mesi di reclusione (minimo della pena per l’omicidio, riduzione di un terzo per l’attenuante della provocazione, pena aumentata di un anno e sei mesi per il tentato omicidio, riconoscimento della continuazione tra i due reati senza il cumulo delle due pene), oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata (da scontare all’esito della pena detentiva), al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma provvisionale in favore di Bruno Giovanni e dei parenti del deceduto Stancapiano Alfio.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche – Rapporti con la truffa ai danni dello Stato –  pres. Silvia Capone, rel. est. Marco Cerfeda, a latere Andrea Iacovelli

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 316 ter c.p., nel caso in cui l’imprenditore, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, consegua l’accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, dichiarando il falso o omettendo informazioni dovute, perché né all’ente finanziatore né al Fondo è rimesso l’espletamento di attività di preventivo e prodromico approfondimento circa la genuinità delle dichiarazioni (escludendosi l’applicabilità del reato di truffa ai sensi dell’art. 640 bis c.p.) e perché, ancorché il finanziamento si fondi su contratto di diritto privato tra istituto di credito o altro intermediario finanziario e il finanziato, il beneficio si inserisce in una complessa operazione giuridica che realizza una forma di intervento pubblico nell’economia, con lo scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia, prevista da una disciplina pubblica cogente.

La cornice edittale prevista dall’art. 316 ter c.p. consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sicché il giudice è chiamato, a tale fine, a valutare gli indici-criteri e gli indici-requisiti previsti dall’art. 131 bis c.p., considerando, tra gli altri elementi, la legittimazione alla domanda e il conseguimento indebito soltanto di una maggior somma, da parametrare alle soglie di punibilità di cui all’art. 316 ter co. 2 c.p.


Indebita percezione di erogazioni pubbliche – Rapporti con la truffa ai danni dello Stato –  pres. Silvia Capone, rel. est. Marco Cerfeda, a latere Andrea Iacovelli

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 316 ter c.p., nel caso in cui l’imprenditore, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, consegua l’accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, dichiarando il falso o omettendo informazioni dovute, perché né all’ente finanziatore né al Fondo è rimesso l’espletamento di attività di preventivo e prodromico approfondimento circa la genuinità delle dichiarazioni (escludendosi l’applicabilità del reato di truffa ai sensi dell’art. 640 bis c.p.) e perché, ancorché il finanziamento si fondi su contratto di diritto privato tra istituto di credito o altro intermediario finanziario e il finanziato, il beneficio si inserisce in una complessa operazione giuridica che realizza una forma di intervento pubblico nell’economia, con lo scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia, prevista da una disciplina pubblica cogente.

La cornice edittale prevista dall’art. 316 ter c.p. consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sicché il giudice è chiamato, a tale fine, a valutare gli indici-criteri e gli indici-requisiti previsti dall’art. 131 bis c.p., considerando, tra gli altri elementi, la legittimazione alla domanda e il conseguimento indebito soltanto di una maggior somma, da parametrare alle soglie di punibilità di cui all’art. 316 ter co. 2 c.p.