Reggio Calabria città metropolitana

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Fin dagli anni settanta si è cominciato a parlare a livello politico locale

di GABRIELLA FOCI

Reggio Calabria città metropolitana

Fin dagli anni settanta si è cominciato a parlare a livello politico locale

 

di Gabriella Foci

 

È bene ricordare che è fin dagli anni settanta che si parla a livello politico locale di area metropolitana di Reggio, principalmente in funzione della conurbazione con la corrispondente area metropolitana di Messina e per la istituzione dell’area metropolitana dello stretto, area che porterebbe alla creazione di un territorio vasto di circa 2000 km² con una popolazione complessiva di poco inferiore ai 1.100.000 abitanti. La Città metropolitana di Reggio Calabria rappresenta uno dei 10 enti amministrativi del territorio italiano (città metropolitane) identificati dal decreto legge 95 del 6 luglio 2012 di revisione della spesa pubblica (spending review). Previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 17-21) sul nuovo ordinamento degli Enti locali, ha trovato nuovo slancio nell’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, dopo la riforma dell’ordinamento della Repubblica del 2001 con la modifica del titolo V della Carta. La Città metropolitana di Reggio Calabria è stata istituita dall’ordinamento giuridico nazionale con il DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188 “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”. La soppressione della Provincia di Reggio Calabria e contestuale istituzione dell’omonima Città Metropolitana è stata tuttavia posticipata, in quanto il Comune capoluogo (il cui sindaco, in sede di istituzione della Città Metropolitana, dovrà anche assumere l’incarico di primo Sindaco Metropolitano in attesa dell’approvazione del nuovo Statuto metropolitano) nell’ottobre 2012 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ex art. 143 d.lgs. 267/2000 ed è stato commissariato. Pertanto, l’istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria è rimandata a 90 giorni dopo le nuove elezioni comunali del capoluogo. La Città metropolitana di Reggio Calabria dovrebbe comprendere, oltre alla città capoluogo di Reggio Calabria, 96 comuni dell’omonima provincia che ad essa sono legati per questioni economiche, sociali e di servizio, nonché culturali e territoriali. Quali sono gli organi dell’ente. Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, sono organi della città metropolitana: – il consiglio metropolitano – il sindaco metropolitano (il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri). Essi durano in carica per un periodo di cinque anni. In sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo; successivamente lo Statuto della Città metropolitana potrà stabilire che il sindaco metropolitano: a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia; c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il consiglio metropolitano è composto da: a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento. L’art. 18, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 attribuisce alla città metropolitana:
1) le funzioni fondamentali delle ex province soppresse;
2) le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
c) mobilità e viabilità;
d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e le risorse finanziarie di cui agli artt. 23-24 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.