Quando il diritto piega la realtà: viaggio nella terra dove il bianco diventa nero

Storie di giudicati, conflitti e immaginazioni giuridiche in un mondo che cerca ancora la sua forma nella narrazione dello scrittore Giovanni Cardona
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Il diritto nasce da un atto di presunzione compendiato nel brocardo res judicata pro veritate habetur, secondo cui la cosa giudicata viene assunta come verità, al punto da “trasformare il bianco in nero” e “rendere quadrato il cerchio”. Questo principio, già presente nel diritto romano e oggi recepito negli ordinamenti moderni, sancisce che la decisione definitiva del giudice produce un effetto di verità giuridica che prevale su ogni ulteriore contestazione. Nel sistema italiano, tale funzione è espressa dall’art. 2909 del codice civile, che attribuisce alla sentenza passata in giudicato autorità e intangibilità.

A differenza delle scienze naturali, che vivono nel dubbio sistematico e nella continua revisione delle proprie teorie, il diritto si fonda sulla necessità di certezza. La scienza giuridica, infatti, non può permettersi l’indeterminatezza: deve fornire risposte operative, prescrittive, capaci di regolare i conflitti e ristabilire la circolazione sociale. È in questo contesto che si comprende la forza epistemologica del giudicato, che chiude la controversia e stabilizza l’ordine sociale.

Il primo grande critico della pretesa scientificità del diritto fu il giurista tedesco Julius Hermann von Kirchmann, il quale sostenne che la giurisprudenza non può essere considerata una scienza esatta, poiché le leggi possono essere modificate o abrogate in qualsiasi momento, rendendo effimero il sapere giuridico. La sua celebre affermazione secondo cui “tre parole del legislatore possono trasformare intere biblioteche in carta straccia” esprime con forza la fragilità del sapere giuridico rispetto alla mutevolezza storica e politica.

In contrapposizione, Hans Kelsen tentò di fondare una scienza pura del diritto, separando nettamente il piano normativo da quello morale, politico o sociologico. La sua teoria, centrata sulla Grundnorm, mirava a costruire un sistema giuridico coerente e autosufficiente, in cui la validità delle norme dipende da una struttura gerarchica e non da considerazioni empiriche. Questa tensione tra certezza normativa e instabilità storica è uno dei nodi centrali della filosofia del diritto contemporanea.

Nella modernità “liquida” descritta da Zygmunt Bauman, caratterizzata da instabilità, precarietà e dissoluzione dei punti di riferimento, il diritto assume un ruolo ancora più cruciale: esso diventa uno dei pochi strumenti capaci di offrire ancoraggi stabili in un mondo in continuo mutamento. La cosa giudicata, in questo scenario, non è solo un istituto tecnico, ma un presidio simbolico di stabilità, una diga contro la fluidità sociale.

La dimensione creativa del diritto è colta magistralmente da Jean Giraudoux, secondo cui “il diritto è la più efficace scuola della fantasia: mai poeta ha interpretato la natura così liberamente come un giurista la realtà”. Questa osservazione richiama la natura intrinsecamente interpretativa del diritto, che non si limita a descrivere la realtà, ma la trasforma, la ordina, la ricostruisce attraverso categorie normative. In questo senso, il giurista è vicino al poeta, allo storico, al filosofo: egli crea mondi possibili, stabilisce connessioni, attribuisce significati.

La storia del pensiero giuridico è costellata di riflessioni che oscillano tra la ricerca della certezza e il riconoscimento della complessità. Aristotele distingueva tra giustizia legale ed equità, riconoscendo che la rigidità della norma deve talvolta piegarsi alla concretezza del caso. Tommaso d’Aquino vedeva nel diritto umano un riflesso imperfetto della legge naturale, sempre bisognoso di adattamento. Montesquieu, nello Spirito delle leggi, sottolineava che le norme non possono essere comprese senza considerare il contesto storico e sociale in cui operano. E ancora, nella modernità, autori come Dworkin hanno insistito sulla dimensione interpretativa del diritto, mentre Hart ha evidenziato la struttura aperta dei concetti giuridici.

In questo quadro, il diritto appare come un sapere “ipostatizzato”, che cristallizza fenomeni sociali in categorie normative per garantire ordine e prevedibilità. Le regole giuridiche funzionano come segnali semaforici: indicano direzioni, vietano comportamenti, consentono passaggi. La loro funzione è prevenire l’ingorgo sociale, smistare i conflitti, ristabilire la comunicazione violata. Per questo il diritto deve essere dotato di certezza, indubitabilità, forza prescrittiva.

La sentenza, il contratto, il provvedimento amministrativo non sono solo esiti di processi conoscitivi, ma atti di volontà che orientano l’azione. Essi non descrivono soltanto il mondo: lo trasformano. E la cosa giudicata rappresenta il momento culminante di questa trasformazione, il punto in cui la “res dubia” si scioglie e la società può tornare a fluire.

In un’epoca segnata da incertezza e complessità, la riflessione sul giudicato e sulla natura del sapere giuridico diventa dunque essenziale per comprendere il ruolo del diritto come strumento di stabilizzazione, ma anche come forma di immaginazione istituzionale. Ti interessa approfondire come queste tensioni tra certezza e interpretazione si riflettano nei sistemi giuridici contemporanei?

A conclusione del ragionamento sulla certezza giuridica e sulla funzione stabilizzatrice della res iudicata, il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo dedicato alla cosiddetta separazione delle carriere offre un esempio concreto di come le società contemporanee ripensino periodicamente l’architettura dei propri equilibri istituzionali. Il quesito sottoposto agli elettori riguarda la distinzione strutturale tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, oggi appartenenti allo stesso corpo professionale e potenzialmente trasferibili da una funzione all’altra. Secondo le ricostruzioni disponibili, la riforma mira a creare percorsi separati e due distinti Consigli superiori della magistratura, ridefinendo così i meccanismi di autogoverno e il rapporto tra accusa e giudizio.

Questa consultazione si inserisce in un dibattito che dura da decenni e che vede, tra i soggetti più attivi, le Camere Penali, da tempo sostenitrici della necessità di garantire una più marcata terzietà del giudice. La loro posizione, presentata come il culmine di una battaglia trentennale, interpreta la separazione delle carriere come strumento per rafforzare l’imparzialità e la percezione di indipendenza del giudizio.

In un’epoca che Bauman definirebbe “liquida”, in cui le istituzioni devono continuamente riconfigurarsi per mantenere la fiducia dei cittadini, anche questa riforma può essere letta come un tentativo di rispondere alla domanda sociale di trasparenza, equilibrio e certezza. Il referendum, dunque, non è soltanto un passaggio tecnico, ma un momento in cui la comunità politica riflette sulla propria idea di giustizia, sul ruolo del giudice e del pubblico ministero, e sulla struttura stessa del potere giudiziario.