Peculato a Reggio Calabria, Cassazione conferma due anni di reclusione per gestore slot: “Si è appropriato di prelievi per 187 mila euro”

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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell’amministratore e legale rappresentante di una società che gestisce apparecchi da gioco, ritenuto responsabile del reato di peculato per l’appropriazione delle somme destinate al versamento del Preu, il Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da gioco.

Come riporta Agipronews, la Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso del ricorrente, confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Secondo la ricostruzione accolta nei due gradi di merito e condivisa dalla Cassazione, il ricorrente si sarebbe appropriato della somma di 187mila euro che avrebbe dovuto riversare alla concessionaria (Codere Network). A tal proposito, la Cassazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta del gestore degli apparecchi da gioco che trattenga gli incassi destinati all’Erario rappresenta a tutti gli effetti un reato di peculato, poiché “il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione”.

Nel ricorso la difesa aveva sostenuto che il ricorrente fosse soltanto un amministratore formale, una sorta di “prestanome”, mentre la gestione effettiva della società sarebbe stata affidata a un altro soggetto, indicato come amministratore di fatto. Una tesi che, però, non ha convinto i giudici. La Cassazione evidenzia infatti che entrambe le sentenze di merito “hanno valutato ed espressamente escluso che la società fosse di fatto amministrata da altri”, sottolineando che diverse testimonianze hanno attribuito all’imputato “specifici compiti di gestione”.

Per i giudici della Suprema Corte, la ricostruzione difensiva è rimasta priva di riscontri concreti. Nella sentenza si legge, infatti, che “il presupposto sul quale si fonda la tesi dell’estraneità dell’imputato rispetto al reato è rimasto meramente enunciato dalla difesa, senza che sia stato in alcun modo riconosciuto sussistente”. Sono stati respinti anche i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della “sospensione condizionale della pena”. I giudici hanno ritenuto decisiva la gravità della condotta contestata, caratterizzata dall’entità delle somme sottratte. La Cassazione osserva infatti che il diniego del beneficio è stato fondato su “un dato obiettivo e incontrovertibile, consistente nella notevole entità dell’appropriazione (oltre 187mila euro) e del conseguente danno patrimoniale arrecato per effetto della condotta illecita”.

Secondo la Suprema Corte, tale valutazione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito e non presenta alcun profilo di “manifesta illogicità”.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso, confermando la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato. FRP/Agipro