Ordinanze anti prostituzione e privacy

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Il danno all’immagine va risarcito solo se provato anche se la multa all’automobilista che va a “lucciole” è recapitata presso casa e la notizia ha fatto il giro del paese. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali, doveva notificare l’atto nel domicilio eletto data la delicatezza della questione

Ordinanze anti prostituzione e privacy

Il danno all’immagine va risarcito solo se provato anche se la multa all’automobilista che va a “lucciole” è recapitata presso casa e la notizia ha fatto il giro del paese. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali, doveva notificare l’atto nel domicilio eletto data la delicatezza della questione

 

 

Si discute da tempo degli effetti delle ordinanze anti-prostituzione dei sindaci
sceriffi e sui rischi connessi con la privacy di chi si trova a “passare” dalle parti
frequentate dalle “lucciole”.Questa volta la Cassazione con la sentenza 18812/14,
pubblicata il 5 settembre dalla sesta sezione civile, interviene sul problema della
notifica della sanzione amministrativa all’automobilista che si sarebbe fermato
sulla pubblica via per far salire a bordo dell’auto una di esse.Il caso è particolare,
rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, perchè
il verbale era stato notificato all’anziana madre del multato che vive in un paesino
e non nel domicilio eletto dal trasgressore. Per i giudici di legittimità, l’amministrazione
comunale che è titolare del trattamento dei dati personali, viola sicuramente la
privacy dell’uomo beccato a far salire la donna che “per comportamenti ed atteggiamenti
era dedita all’attività di prostituzione”. Costui però non riesce ad ottenere il
risarcimento poiché non ha prova nella causa il danno-conseguenza, sul piano della
reputazione nella terra d’origine come della sua vita familiare, come invece risulta
sempre necessario nell’area delle lesioni che hanno natura non patrimoniale.Nella
fattispecie è stato accolto il ricorso dell’ente locale solo perché il danneggiato
è venuto meno all’onere della prova: i giudici del Palazzaccio negano il risarcimento
equitativo riconosciuto nella non irrilevante somma di 5 mila euro da parte del giudice
del merito.La violazione della privacy del multato, intanto, sussiste ed è evidente:
l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’amministrazione locale del comune di Montecatini
Terme in provincia di Pistoia è risultata essere stata notificata in un plico aperto
alla mamma del multato in un piccolo paese del Sud, dove il trasgressore risulta
residente e non presso il domicilio eletto nel procedimento amministrativo presso
lo studio di un legale. Secondo l’interessato la notizia aveva fatto il giro dell’intera
cittadina, anche grazie ai messi comunali del piccolo comune in provincia di Salerno
che avevano materialmente effettuato l’incombente, e che avrebbero contribuito
a mettere in giro la “notizia”. Il tutto mentre pendeva la causa di separazione,
laddove la violazione della privacy, secondo l’uomo, potrebbe avere effetti negativi
anche sul suo diritto di visita al figlio.Dopo una complessa motivazione circa gli
obblighi e le facoltà dell’ente che effettua la notifica dell’ordinanza-ingiunzione
in stretta correlazione con quanto stabilito dal Codice della Privacy, i giudici
di legittimità rilevano che la notificazione al domicilio legale eletto presso l’avvocato
non era obbligatoria in questo caso per il Comune: per la delicatezza della procedura
e del suo contenuto, però, l’amministrazione avrebbe dovuto tentare questa via prima
di ricorrere ai messi comunali, in modo da mettersi nella condizione di aver «adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno» che tuttavia non viene riconosciuto perché
il cittadino non avrebbe provato minimamente in corso di causa riesce il patema d’animo
e la lesione all’immagine che sarebbero scaturiti dall’illecito trattamento dei
dati personali, che pure si è realizzato.