Operazione “Cavalli di razza”, maxi processo tra Lombardia-Svizzera-Calabria, la Cassazione accoglie ricorso degli avv.ti Prochilo e Di Loredana e annulla per la seconda volta la condanna al loro assistito

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Particolarmente significativa la decisione con la quale la Corte di Cassazione, in data 19.06.2026, ha disposto, per la seconda volta, l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato G.M. in relazione all’associazione finalizzata per il reato di cui all’art. 74 del D.P.R. 309/1990 contestato tra Lombardia-Svizzera e Calabria.

Il provvedimento assume uno straordinario rilievo processuale poiché interviene all’esito di un percorso giudiziario particolarmente complesso: una prima condanna confermata dalla Corte di Appello di Milano con decisione di “doppia conforme”, un primo annullamento disposto dalla Suprema Corte, la celebrazione del giudizio di rinvio, presso

dalla Corte di Appello di Milano 

in diversa composizione, conclusosi nuovamente con una sentenza di condanna impugnata dagli Avv.ti GLENDA PROCHILO e DANIELE DI LOREDANA e, ieri 19/06/2026, un secondo annullamento da parte della Corte di Cassazione.
In tale contesto, il risultato ottenuto evidenzia la solidità delle doglianze difensive avanzate dai difensori, che hanno continuato a sostenere, con determinazione e rigore tecnico, l’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento dell’affermata partecipazione dell’imputato all’associazione contestata.

L’attività difensiva ha richiesto un’approfondita rilettura dell’intero compendio probatorio, delle motivazioni delle sentenze di merito e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come gli elementi valorizzati nei precedenti giudizi non fossero idonei a dimostrare l’effettivo inserimento dell’imputato nella struttura associativa e il suo consapevole contributo alle finalità del sodalizio.

Il secondo annullamento assume un valore ancora più rilevante se si considera che la Suprema Corte è intervenuta nuovamente dopo che il giudice del rinvio aveva confermato la responsabilità dell’imputato per una terza volta (primo grado e due sentenze di appello).
Una circostanza che testimonia la fondatezza delle censure formulate dalla difesa e la persistente necessità di un rigoroso accertamento della posizione soggettiva del singolo imputato, soprattutto nell’ambito dei procedimenti per reati associativi, caratterizzati da una particolare complessità probatoria.

La pronuncia rappresenta altresì un importante richiamo ai principi costituzionali del giusto processo e della responsabilità penale personale, ribadendo come l’appartenenza ad un contesto relazionale o la mera vicinanza a soggetti coinvolti in attività illecite non possano automaticamente tradursi nella prova della partecipazione ad un’associazione criminale, essendo invece necessario un accertamento puntuale, concreto e individualizzato.

La vicenda tornerà ora all’esame del giudice di Milano competente, chiamato a pronunciarsi nuovamente nel rispetto dei principi indicati dalla Corte di Cassazione.