Le Relazioni Affettive DeiDetenuti: la sentenza n.10 del2024 della Corte Costituzionale
Mar 25, 2025 - redazione
Di Francesco De Rosa
Il carcere è spesso percepito come un luogo distante, quasi astratto, relegato ai
margini della società. Tuttavia, dietro quelle sbarre non ci sono solo numeri o
fascicoli giudiziari, ma persone. Uomini e donne con storie, legami, speranze e,
soprattutto, diritti. Tra questi, il diritto alle relazioni affettive. La recente sentenza
n. 10/2024 della Corte Costituzionale ha acceso un faro su un aspetto che per troppo
tempo è stato ignorato: il diritto dei detenuti a conservare una dimensione
affettiva e sessuale. Per anni, il sistema penitenziario italiano ha negato questa
possibilità, imponendo un controllo visivo costante durante i colloqui e privando di
fatto i detenuti di ogni forma di intimità con il proprio partner. Questa decisione non
è solo un atto giuridico, ma una svolta culturale e sociale, che ridefinisce il senso
stesso della detenzione e della dignità umana.
Nel suo libro Le pene e il carcere, il professore Stefano Anastasia -giurista italiano,
esperto in diritto penale e giustizia penitenziaria, noto per il suo impegno nella
promozione dei diritti dei detenuti e per la riforma del sistema penale e penitenziario
in Italia- analizza la realtà della detenzione e il suo impatto sulla dignità umana. Egli
evidenzia come il carcere, anziché limitarsi all’esecuzione di una pena, finisca spesso
per amplificare l’emarginazione e annullare l’identità del detenuto. Secondo
Anastasia, privare un individuo della libertà non dovrebbe significare privarlo
della sua umanità. Il carcere dovrebbe essere uno strumento di reintegrazione, non
un meccanismo di alienazione. Eppure, il sistema penitenziario italiano ha spesso
adottato un’impostazione punitiva, più orientata ad escludere che a rieducare. In
questo contesto, la riflessione sul diritto all’affettività assume un significato
profondo: negare ai detenuti ogni forma di relazione intima equivale ad aggiungere
una sofferenza ulteriore, una punizione aggiuntiva, che incide sulla loro identità e sul
loro percorso di reintegrazione, né prevista né giustificata dalla legge.
L’importanza di questa tematica trova solide radici nella nostra Costituzione.
L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, e tra questi rientra certamente
la sfera affettiva. L’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza, impedendo
discriminazioni ingiustificate. L’articolo 13 protegge la libertà personale, mentre
l’articolo 27 stabilisce un principio chiave: la pena deve tendere alla rieducazione
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del condannato, senza mai ridurlo a una mera esistenza biologica priva di
dignità.
Se il carcere non offre una prospettiva di reinserimento, ma si limita ad
infliggere sofferenza, allora non sta adempiendo alla sua funzione costituzionale.
Cesare Beccaria -giurista, filosofo e politico italiano del XVIII secolo, noto per il suo
fondamentale contributo alla riforma del diritto penale- nel suo Dei delitti e delle
pene, ci insegna che una pena deve essere proporzionata e avere una funzione
preventiva e rieducativa, non afflittiva o vendicativa. Punizioni eccessivamente
afflittive, come la privazione della dimensione affettiva, non rendono migliore il
detenuto, ma lo spingono verso un’ulteriore alienazione sociale. Lo stesso
Beccaria ci invita a riflettere su un principio che dovrebbe essere lapalissiano: una
punizione eccessivamente afflittiva non solo è inutile, ma rischia di trasformarsi in un
abuso dello Stato nei confronti dell’individuo. Se il carcere diventa un luogo di mera
sofferenza, senza una prospettiva di reinserimento, allora non sta più adempiendo al
suo scopo. Lo stesso concetto è stato ripreso da Michel Foucault -filosofo e storico
francese, noto per il suo approccio innovativo alla comprensione del potere, della
società e delle istituzioni- che in Sorvegliare e punire descrive il carcere non solo
come un luogo di detenzione, ma come uno strumento di controllo sociale, in cui il
potere disciplina i corpi e le menti. Egli mostra come la privazione della libertà non
sia l’unica forma di punizione inflitta ai detenuti: attraverso la sorveglianza costante e
la regolamentazione delle loro vite, lo Stato impone un dominio totale, privandoli
progressivamente della loro identità. In questa prospettiva, il divieto di coltivare
relazioni affettive si carica di un senso più profondo: non si tratta solo di una
restrizione materiale, ma di un ulteriore meccanismo di annientamento
dell’individualità del recluso. Se applichiamo questo principio alla questione
dell’affettività in carcere, emerge chiaramente come la negazione delle relazioni
intime non abbia alcuna utilità pratica per il reinserimento sociale del detenuto,
e sia invece una forma aggiuntiva di sofferenza non giustificata dal diritto.
Perciò, la negazione delle relazioni affettive rientra in questa logica di dominio: non
si tratta solo di una restrizione pratica, ma di un ulteriore strumento per sopprimere
l’identità del detenuto.
In un’ottica comparata, l’Italia è rimasta indietro rispetto ad altri Paesi, dove
esistono da tempo strutture che permettono ai detenuti di vivere momenti di intimità
con il proprio partner. In Francia, ad esempio, esistono strutture che consentono
incontri privati tra detenuti e i loro partner, regolamentati per garantire sicurezza e
rispetto della dignità umana. In Spagna, i detenuti possono usufruire di visite
coniugali prolungate, proprio per mantenere i legami affettivi. In Germania, si
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riconosce che l’affettività è un elemento fondamentale per la rieducazione del
detenuto: i colloqui avvengono in ambienti più riservati, senza la costante
sorveglianza visiva. Nei Paesi scandinavi, l’approccio è ancora più avanzato: il
carcere non è concepito come una punizione, ma come un percorso di
reinserimento, in cui la vita affettiva non viene soppressa, ma regolata in modo
equilibrato. Al di fuori dell’Europa, anche in Canada e in alcuni stati degli Stati
Uniti, esistono programmi di family visits, che permettono ai detenuti di trascorrere
del tempo con i propri familiari in ambienti più umani. L’Italia, invece, fino alla
sentenza n. 10/2024, è rimasta ancorata a un modello punitivo che ha trascurato la
componente affettiva della detenzione.
In un’ottica filosofica, è anche vero che Thomas Hobbes -filosofo e teorico politico
inglese del XVII secolo, noto per la sua teoria del contratto sociale e per la sua
visione della natura umana come intrinsecamente egoista e conflittuale- nel suo
celebre Leviatano, sostiene la necessità di uno Stato autoritario in grado di garantire
ordine e sicurezza, poiché l’uomo è naturalmente incline alla violenza e all’inganno
nei confronti dei propri simili, come un lupo lo è verso un altro lupo. Tuttavia,
Hobbes mette in guardia dal rischio che il potere sovrano, pur essendo fondamentale
per la stabilità, non debba mai arrivare a soffocare completamente l’umanità e la
libertà individuale dei cittadini. La sua visione di homo homini lupus descrive una
condizione di conflitto e ostilità perpetui, dove l’individuo, privato di regole e
controlli esterni, sarebbe spinto a perseguire i propri interessi a discapito degli altri,
creando un ambiente sociale insostenibile. Ma proprio per questo, Hobbes riconosce
che, pur essendo necessario il potere assoluto per garantire la pace, la sua esistenza
non può escludere il riconoscimento della dignità e dei diritti umani fondamentali.
Allo stesso modo, Jean-Jacques Rousseau -filosofo e scrittore francese del XVIII
secolo, noto per le sue teorie sul contratto sociale e sulla libertà individuale- con la
sua celebre frase «L’uomo nasce libero, ma ovunque è in catene», ci ricorda che le
restrizioni alla libertà sono legittime solo se giustificate dal bene comune. Se la
pena si trasforma in una privazione assoluta della dignità, allora lo Stato sta
abusando del suo potere.
Malgrado ciò, Hans Kelsen -giurista e filosofo del diritto austriaco del XX secolocon la sua Teoria pura del diritto, separa nettamente il diritto dalla morale: una norma
giuridica è valida perché appartiene a un sistema normativo coerente, non perché è
giusta. Ma, ad ogni modo, la sentenza della Corte Costituzionale dimostra come, in
certi casi, il diritto positivo debba essere reinterpretato alla luce di principi
superiori, come la dignità umana. In questo senso, è utile il pensiero di Gustav
Radbruch -giurista e filosofo del diritto tedesco del XX secolo, noto per le sue teorie
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sulla relazione tra diritto e giustizia, sostenendo che esistono limiti morali al diritto
positivo, affermando che leggi ingiuste, come quelle naziste, non possono essere
considerate valide, anche se formalmente emesse dallo Stato- il quale distingue tra
diritto positivo e diritto giusto: secondo la sua famosa formula di Radbruch, una
norma giuridica che viola gravemente la giustizia non può essere considerata
vera legge, lex iniusta non est lex. Applicando questa teoria al caso della negazione
dell’affettività ai detenuti, possiamo affermare che una legge che impedisce
completamente le relazioni affettive in carcere è ingiusta, e perciò va modificata.
Facendo un excursus storico-filosofico, il parallelismo con la meravigliosa e sublime
tragedia Antigone di Sofocle è inevitabile, perché pone al centro il conflitto tra legge
morale e legge dello Stato. Creonte, re di Tebe, incarna il potere politico e giuridico
che impone regole rigide per garantire l’ordine e la stabilità della città. Egli vieta la
sepoltura di Polinice, considerandolo un traditore, e stabilisce che chiunque
trasgredisca il divieto sarà punito con la morte. Antigone, invece, rappresenta il
richiamo alla giustizia superiore, alla legge divina e morale che impone di dare una
degna sepoltura ai morti, indipendentemente dalle leggi stabilite dagli uomini.
Antigone decide di disobbedire a Creonte, affermando che esistono diritti
inalienabili, superiori a quelli scritti nelle leggi dello Stato. Per lei, il rispetto della
dignità umana è un principio che nessuna autorità politica può calpestare, anche
a costo della propria vita. In questo senso, la tragedia di Sofocle non è solo una
riflessione sulla tirannia e il conflitto tra dovere e giustizia, ma anche un monito sul
rischio di un potere cieco che impone regole in modo assoluto, senza considerare la
dimensione etica e umana delle sue decisioni.
La sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale ha compiuto un atto simile a
quello di Antigone: ha riconosciuto che la dignità del detenuto è un principio
inviolabile che non può essere sacrificato in nome di una logica punitiva cieca.
Per anni, il sistema carcerario italiano ha trattato i detenuti come semplici corpi da
punire, privandoli della possibilità di mantenere relazioni affettive e sessuali, come
se la pena dovesse tradursi in un annientamento totale della persona. Proprio come
Creonte aveva imposto il suo decreto senza alcuna pietà, così il sistema penitenziario
ha applicato una normativa che negava ai detenuti un diritto fondamentale senza
alcuna valutazione sulla sua effettiva necessità.
La Corte ha ribaltato questa impostazione, riconoscendo che la giustizia non si
misura nella severità della pena, ma nella capacità di tutelare i diritti
fondamentali, anche di chi ha sbagliato. Il rispetto della dignità umana non può
essere considerato un privilegio, ma una condizione essenziale per un sistema
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giuridico realmente giusto e democratico. In questo senso, l’affettività non è un
lusso per il detenuto, ma un elemento fondamentale per il suo percorso di
reinserimento.
In ultima analisi, la vicenda di Antigone ci ricorda che un sistema giuridico non può
limitarsi ad applicare le leggi in modo rigido, senza interrogarsi sulla loro giustizia
e umanità. La Corte Costituzionale ha svolto proprio questo ruolo: ha evitato che il
diritto si trasformasse in una fredda esecuzione di norme prive di empatia,
ristabilendo un principio essenziale per la tradizione giuridica.
La sentenza n. 10/2024 non è solo un passo avanti per i detenuti, ma per l’intero
sistema giuridico e democratico. Un ordinamento giuridico giusto è quello capace
di bilanciare sicurezza e umanità, dimostrando che il rispetto della persona non
è un privilegio, ma il fondamento stesso della civiltà giuridica.
In ultima battuta, un caso emblematico che mette in discussione il sistema
penitenziario italiano è quello di Carmelo Musumeci, il primo condannato
all’ergastolo ostativo, definito dallo stesso «pena di morte viva», una pena che
esclude ogni possibilità di benefici penitenziari, rendendo impossibile qualunque
prospettiva di reintegrazione. L’ergastolo ostativo è una forma estrema di detenzione
che priva il condannato non solo della libertà, ma anche della speranza di un
futuro diverso.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’ergastolo ostativo è incompatibile con la
Costituzione italiana, perché viola i principi di uguaglianza e di funzione
rieducativa della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, oltre che il
divieto di pene degradanti previsto dalla Convenzione europea dei diritti umani.
Questo particolare regime carcerario, destinato ai condannati per reati di mafia e
terrorismo, impedisce l’accesso a misure come il lavoro esterno, i permessi premio, le
misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale, a meno che il
detenuto non collabori con la giustizia.
Uno dei casi più noti di ergastolo ostativo è proprio quello di Carmelo Musumeci,
criminale siciliano condannato all’ergastolo per reati di mafia, tra cui omicidio. La
sua pena, formalmente, sarebbe dovuta terminare il 31 dicembre 9999, tra quasi
8.000 anni. Entrato in carcere con solo la licenza elementare, durante la detenzione ha
studiato, si è laureato tre volte e ha scritto diversi libri, diventando un punto di
riferimento nel dibattito sui diritti dei detenuti.
Oltre alla sua battaglia per l’abolizione dell’ergastolo ostativo, Musumeci si è fatto
portavoce anche della lotta per il diritto all’affettività dei detenuti. Ha sottolineato Questo elaborato è di proprietà esclusiva dell’autore (Francesco De Rosa).
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come la reclusione non debba privare una persona della possibilità di esprimere
amore e mantenere legami affettivi con i propri cari. In una lettera-appello,
Musumeci ha raccontato la sua esperienza personale, evidenziando la sofferenza
derivante dall’impossibilità di condividere momenti di intimità con la sua compagna,
nonostante il loro legame durasse da oltre ventitré anni. Lo stesso Musumeci ha
lanciato una petizione su Change.org, con la quale sottolinea come la possibilità di
coltivare i propri affetti sia fondamentale per la dignità umana e per il percorso
rieducativo del detenuto.
La privazione dell’affettività e della sessualità in carcere rappresenta una punizione
invisibile ma potentissima. Molti detenuti soffrono per la mancanza di contatto
umano, che può portare a frustrazione, nervosismo e dolore sia fisico che psicologico.
Garantire momenti di intimità ai detenuti potrebbe contribuire al loro benessere e
favorire un reinserimento sociale più efficace.
Nel 2019, il giornalista Antonino Monteleone lo ha intervistato per Le Iene,
raccontando la sua incredibile storia di trasformazione. Dopo 27 anni di reclusione,
Musumeci ha ottenuto la libertà condizionale con una sentenza storica del
Tribunale di Perugia. Oggi vive in un convento e si dedica al volontariato. Il suo
percorso dimostra che il cambiamento è possibile e che la giustizia non può essere
cieca di fronte al riscatto e alla dignità dell’essere umano.
La battaglia di Carmelo Musumeci mette in luce l’importanza di rivedere le
politiche penitenziarie italiane, affinché vengano riconosciuti e tutelati i diritti
affettivi dei detenuti, in linea con le pratiche adottate in altri Paesi europei. Il diritto
all’affettività non è un privilegio, ma una componente essenziale della dignità
umana, che non può essere annullata dalla privazione della libertà. Negare ai
detenuti la possibilità di coltivare legami affettivi significa condannarli a un’ulteriore
pena, non prevista dalla legge, che rischia di compromettere il loro percorso di
reinserimento sociale.
L’abolizione dell’ergastolo ostativo e il riconoscimento del diritto all’affettività
rappresentano passi fondamentali per un sistema penale più giusto e umano, in cui la
pena non sia solo un castigo, ma anche un’opportunità per recuperare il legame con
la società.
La funzione rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27 della Costituzione,
non può realizzarsi se il detenuto viene privato della possibilità di mantenere rapporti
con i propri cari. In quest’ottica, la sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale
segna una svolta fondamentale: ribadisce che la giustizia non si misura nella severità
delle restrizioni, ma nella capacità di coniugare sicurezza e umanità.
Un sistema penitenziario che nega l’affettività non è solo più crudele, ma anche
Questo elaborato è di proprietà esclusiva dell’autore (Francesco De Rosa).
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meno efficace nel suo scopo di prevenzione e reinserimento. L’Italia ha ora
l’opportunità di allinearsi alle migliori pratiche europee, superando una concezione
della pena punitiva e afflittiva, adottando una visione che metta al centro
l’individuo e la sua possibilità di cambiamento.
La società chiede giustizia, ma vuole vendetta. Ma la giustizia non è vendetta. La
giustizia è equilibrio. Non può esistere vera giustizia senza rispetto per la dignità
umana, anche dietro le sbarre.
Francesco De Rosa LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN GIURISPRUDENZ



