Le motivazioni. Appello Bis sulla ‘Ndrangheta stragista: uniti con Cosa Nostra in un patto ricattatorio per piegare lo Stato contro il regime carcerario duro

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Non era soltanto una strategia di sangue e terrore. Dietro la stagione stragista degli anni Novanta di Cosa nostra e ‘ndrangheta c’era un preciso disegno politico: colpire lo Stato per costringerlo a cambiare le proprie leggi, intervenendo sull’ergastolo, sul regime carcerario del 41-bis e sulla disciplina dei collaboratori di giustizia. È questa la ricostruzione della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria nelle motivazioni della sentenza del processo “Ndrangheta stragista bis”, che lo scorso luglio ha confermato, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, le condanne all’ergastolo per i boss Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Una decisione arrivata su richiesta del neoprocuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Giuseppe Lombardo. Per i giudici, le stragi non furono semplici manifestazioni di violenza criminale, ma strumenti di pressione e ricatto nei confronti delle istituzioni. “La strategia stragista non era concepita come mera esplosione di violenza – si legge nelle motivazioni – ma come strumento funzionale ad ottenere una revisione degli equilibri politici e legislativi”. Un progetto nel quale Graviano avrebbe avuto un ruolo centrale, da protagonista della stagione stragista successiva alla morte di Totò Riina, tanto sul piano operativo-militare quanto su quello politico-ricattatorio. Filippone, invece, avrebbe rappresentato il collegamento strategico tra gli esecutori calabresi e la componente siciliana di Cosa nostra. Filippone capo della locale di Melicucco non era un semplice referente della ‘ndrangheta: “è l’uomo dei Piromalli a Melicucco”, il boss riconosciuto e temuto sul territorio, quello per il quale, secondo un’espressione riportata nelle motivazioni, “mancu foglia si movi”. Un capo dotato di una solida autorevolezza criminale, la cui posizione si inseriva direttamente nelle gerarchie della cosca Piromalli. I giudici evidenziano come la forza delle articolazioni territoriali della ‘ndrangheta derivi dal legame con la struttura mafiosa di riferimento: “Le locali di ‘ndrangheta radicate nel territorio calabrese mutuano dalla casa madre metodo, forza di intimidazione e capacità di assoggettamento”. La Corte sottolinea infatti la sua “stabile, seria ed effettiva messa a disposizione” del sodalizio criminale. Al centro del processo ci sono gli attentati contro i carabinieri in Calabria, culminati nella strage del 18 gennaio 1994, quando, nei pressi dello svincolo di Scilla, furono assassinati i militari Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, oltre ad altri due agguati ai danni dei militari dell’Arma. Anche la scelta degli obiettivi, sottolinea la Corte, non fu casuale. Colpire l’Arma significava attaccare direttamente uno dei presidi dello Stato sul territorio, alimentando una strategia di destabilizzazione con una precisa valenza politica. È questo il passaggio più pesante delle motivazioni: la stagione delle stragi viene letta come un tentativo di condizionare le decisioni dello Stato attraverso la paura, il sangue e la minaccia di nuovi attentati. Non soltanto uccidere, dunque, ma costringere le istituzioni a trattare sul terreno delle leggi e della lotta alla mafia: “un’unica strategia ricattatoria, finalizzata a costringere lo Stato a rivedere il regime penitenziario di cui all’art. 41-bis, la disciplina dei collaboratori di giustizia e, più in generale, l’assetto repressivo antimafia”.