Le Ferie non godute vanno pagate ai docenti e al personale educativo precario
Ott 09, 2025 - redazione
La vicenda ha riguardato una docente precaria che ha proposto ricorso al giudice del lavoro per
ottenere il pagamento di n. 90 giorni di ferie non godute.
La ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione per 4 anni in forza di
singoli contratti di supplenza con decorrenza da Settembre fino al 30 Giugno.
La sua richiesta di fruire delle ferie maturate durante l’anno scolastico, veniva puntualmente negata
dalla Dirigenza Scolastica, sull’errato presupposto di una concessione d’ufficio delle ferie,
“usufruite” – sempre secondo la scuola – dalla docente durante i periodi di sospensione delle lezioni
(es. Natale, Pasqua, ecc.).
In buona sostanza, le scuole decurtavano in automatico i giorni di ferie maturati durante l’anno
scolastico senza preoccuparsi di informare il dipendente (insegnate e assistente educativo).
Lo Studio Legale Montagnese, con sede a Taurianova, ha proposto ricorso dinanzi a vari tribunali
italiani contestando l’illegittimità del meccanismo adoperato dalle scuole di attribuzione d’ufficio
dei giorni di ferie del personale, perché in aperta violazione della legge.
A fondamento della propria tesi, l’Avv. Giuseppe Montagnese ha indicato la corposa giurisprudenza
comunitaria e della Corte di Cassazione secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a
un’indennità economica per le ferie non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato
effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie, in
mancanza di un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo.
In particolare. Il legale ha invocato i chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, la quale – nel
recepire i principi comunitari – ha stabilito che è illegittimo decurtare automaticamente ai docenti i
giorni di sospensione delle lezioni dal numero di ferie che maturano ogni anno.
RICONOSCIUTA LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
Anche il Tribunale di Palmi – con sentenza emessa il 7 ottobre 2025 – ha dato ragione alle
argomentazioni del legale, dichiarando illegittima la decurtazione delle ferie subita dalla ricorrente
e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di € 6.240,00,
oltre gli interessi legali maturati, a titolo di indennità per le ferie non godute.
Alla luce di tale recentissima pronuncia – che si aggiunge alle altre provenienti da altri tribunali
d’Italia – tutti i docenti e il personale educativo (assistenti educativi) precari (titolari di
supplenze brevi o saltuarie, o con contratti di lavoro al 30 Giugno o 31 Agosto) che non
abbiano chiesto di fruire delle ferie maturate e che non abbiano ricevuto una comunicazione formale
dal D.S., volta ad informare il docente della possibilità di poter fruire delle ferie durante il periodo
di sospensione delle attività didattiche onde evitare che le stesse vadano definitivamente perse,
avranno diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, a seguito della presentazione di un
ricorso al Tribunale territorialmente competente.