La Toga e il Potere

Quando i giuristi dissero no: storie di resistenza civile dal Seicento ai giorni nostri nella narrazione dello scrittore Giovanni Cardona
banner bcc calabria

banner bcc calabria

Nelle epoche in cui l’asservimento al potere assoluto costituiva la conduzione inevitabile del suddito, il giureconsulto ha sempre mostrato di avere coscienza del proprio ruolo e di non temere, per difendere la propria funzione, lo scontro con il sovrano. Vi è in questa attitudine qualcosa che rimanda alla figura socratica del tafano — quell’insetto che Socrate, nel racconto platonico dell’Apologia, diceva di essere rispetto ad Atene: un fastidio necessario, un pungolo che impedisce alla città di addormentarsi nell’inerzia e nell’ingiustizia. L’avvocato, come il filosofo, ha storicamente incarnato questa funzione scomoda e insostituibile.

Ancor prima dell’epoca dei lumi se ne trova un imprevisto ma eloquente esempio, in una Napoli dominata dagli Spagnoli, dove la situazione della provincia mal tollera le imposizioni straniere, cercando con fantasiose opposizioni di conservare aree di autonomia. È una resistenza che ricorda quella descritta da Tacito nelle Historiae, quando i giuristi romani, anche sotto i peggiori imperatori, trovavano nel diritto stesso gli strumenti per limitare l’arbitrio: la legge come scudo, prima ancora che come spada.

A metà del Seicento la Visita General era un istituto ispettivo di carattere straordinario: il visitatore, quale estrinsecazione del potere governativo spagnolo, che doveva rendere conto del suo operato direttamente al sovrano, intese varare una nuova disciplina della professione forense, affinché il numero dei legali fosse ridotto con un selettivo esame d’idoneità e con un anomalo giuramento de bene et fideliter exercendo attinente alla bontà giuridica di ogni pretesa patrocinata, in caso contrario l’interdizione cum perpetuae infamiae nota. L’imposizione scatenò reazioni violente, focalizzandosi non tanto contro la falcidia dell’ordine quanto contro l’obbligo del giuramento.

È lo spettro dell’Inquisizione che determina la ribellione, essendo la formula sacramentale di giuramento quella tipica del processo inquisitoriale e come tale capace di travolgere la stessa funzione dell’avvocato. Non è difficile scorgere in questo episodio un’eco delle riflessioni di Michel de Montaigne, il quale nei suoi Essais aveva già intuito che il potere si consolida non attraverso la forza bruta ma attraverso la liturgia della parola imposta — il giuramento, la formula, la confessione estorta. Costringere l’avvocato a giurare sulla bontà della causa che patrocina significava, in sostanza, trasformarlo da difensore in accusatore del proprio cliente, sovvertendo dall’interno la logica stessa del processo.

Riportano gli Annali e narrano le cronache che la normativa varata provocò da parte degli avvocati la radicale e coesa desertificazione delle aule giudiziarie, perdurante sino a quando la norma non fosse stata caducata. Vi è in questa astensione collettiva una dignità che ricorda la secessio plebis romana: la resistenza silenziosa, l’abbandono dello spazio conteso come forma suprema di protesta civile. Il Viceré, pressato dalla furente resistenza, pur non revocando formalmente la legge, non ne diede concreto seguito, relegando le misure appena introdotte nell’alveo dell’oblio. Il potere, come accade spesso, cedette senza ammettere di aver ceduto.

Nel 1744, sempre a Napoli, un avvocato — Bernardo Tanucci, divenuto Ministro di Carlo III — introduce una riforma rivoluzionaria: la motivazione delle decisioni giudiziarie. L’innovazione sradica l’usanza di motivare le sentenze sugli arcana iuris, nella cui mistica forma si celavano corruzione e favori, obbligando i magistrati ad una logica giuridica de ierofanti iuris a bouche du roi e rendendo le sentenze intellegibili ai profani. C’è in questa riforma il respiro dell’Illuminismo che si affacciava sull’Europa: lo stesso spirito che animava Voltaire quando denunciava il caso Calas, o Cesare Beccaria quando nel Dei delitti e delle pene — pubblicato proprio in quegli anni, nel 1764 — scriveva che «oscure sono le leggi scritte in una lingua straniera al popolo». La giustizia opaca non è giustizia: è potere travestito da diritto.

Fu un duro colpo inferto all’improvvisazione, al misticismo e all’arbitrarietà delle decisioni giudiziarie, in favore del razionalismo e della logica interpretativa. La riforma fu invisa e osteggiata dalla magistratura, la quale vedeva dissolversi le fondamenta del suo potere. È una reazione comprensibile: chi ha a lungo esercitato un’autorità fondata sull’incomprensibilità difficilmente accetta di essere reso leggibile. Come osservava Kafka nel suo Il processo — anticipando con la potenza visionaria della letteratura ciò che la storia aveva già mostrato — la forza del tribunale risiede proprio nella sua inaccessibilità, nel labirinto di procedure che stritola l’individuo senza mai mostrargli il volto di chi lo giudica.

Anche il coevo e illustre avvocato e filosofo Gaetano Filangieri — il quale diede a Benjamin Franklin pareri fondamentali per la redazione della Costituzione della Repubblica Americana — difese in un pamphlet la rivoluzionaria riforma del ministro Tanucci, dimostrando la capacità del difensore di ergersi a tutore dei diritti dei cittadini anche in sedi diverse da quelle giudiziarie. Filangieri, nella sua Scienza della legislazione, aveva del resto elaborato una visione dell’avvocato che trascende la mera tecnica: il giurista come architetto del contratto sociale, come custode di quella tensione irrisolta tra libertà e autorità che è il cuore pulsante di ogni ordinamento civile. Non è un caso che Franklin, leggendo Filangieri, vi trovasse argomenti preziosi per fondare una repubblica su basi razionali e garantiste: c’è una linea sottile ma continua che unisce le aule napoletane al testo di Filadelfia.

In questo contesto non si può obliare il giudizio di Piero Calamandrei all’indomani della caduta del fascismo: «proprio per la particolare sensibilità professionale gli avvocati hanno reagito solerti all’ingiustizia e si sono ribellati all’illegalità come il più elementare dei loro doveri, dimostrandosi nella maggioranza i meno rassegnati e i meno proni». Calamandrei, che era insieme avvocato, accademico e scrittore — autore di quel piccolo capolavoro che è Elogio dei giudici scritto da un avvocato — sapeva meglio di chiunque altro che la toga non è una divisa di servizio al potere, ma una veste di resistenza civile. Lo sapeva perché lo aveva vissuto: aveva difeso perseguitati politici, aveva visto colleghi incarcerati, aveva scelto di non piegare la testa quando sarebbe stato più comodo farlo.

Vi è dunque una tradizione — lunga, orgogliosa, talvolta scomoda — che attraversa i secoli e le latitudini, dalle aule deserte della Napoli spagnola alle carte costituzionali del Nuovo Mondo, dai tribunali fascisti alle aule universitarie del dopoguerra. È la tradizione di chi ha scelto di stare dalla parte della legge contro il potere, del diritto contro l’arbitrio, della parola motivata contro il decreto oscuro. Una tradizione che Albert Camus, in L’uomo in rivolta, avrebbe forse riconosciuto come forma autentica di resistenza: non la violenza che imita il tiranno, ma la testimonianza ostinata e civile di chi non si rassegna all’ingiustizia.

Altri tempi ed altri avvocati — recita la chiosa amara con cui spesso si conclude questo racconto. Ma forse la storia, letta con attenzione, suggerisce qualcosa di diverso: che i tempi cambiano, ma la tensione tra potere e diritto resta immutata, e con essa la necessità di qualcuno che abbia il coraggio — e la competenza — di stare in mezzo.