Imposta su scommesse estere in Calabria, la Cassazione conferma accertamenti di Adm: “Tributo dovuto anche senza concessione”

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La Corte di Cassazione conferma l’obbligo di versare l’imposta unica sulle scommesse anche per il bookmaker estero privo di concessione italiana e per i punti di raccolta che operano per suo conto. Come riporta Agipronews, la Suprema Corte, con diverse ordinanze, ha respinto altrettanti ricorsi relativi all’attività, in Calabria, di centri collegati al bookmaker estero Sogno di Tolosa, privo di concessione e di autorizzazione a operare in Italia. La decisione riguarda diversi avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli anni d’imposta dal 2014 al 2019.

I procedimenti hanno avuto origine davanti alla giustizia tributaria calabrese. Le vicende sono passate, a seconda dei casi, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza o dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, per poi arrivare alle rispettive Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. Al centro delle decisioni c’è lo stesso principio: l’imposta unica è dovuta anche quando le scommesse vengono raccolte tramite una rete non collegata al sistema concessorio italiano. La Cassazione ribadisce che “sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria sia del bookmaker estero privo di concessione”, con i due soggetti in “rapporto di solidarietà paritetica”.

L’imposta, come previsto dalle ordinanze, “si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti”. La Cassazione esclude quindi che il prelievo abbia natura sanzionatoria o determini una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi.

Il principio viene ricondotto dalla Corte alla propria giurisprudenza consolidata, a partire dalla sentenza del 2021, e alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le recenti ordinanze affrontano anche la questione della quantificazione dell’imposta. Per le attività regolari, o per quelle irregolari per le quali sia comunque possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate sulla base della documentazione disponibile, l’imponibile deve essere determinato secondo il sistema ordinario. Quando invece la base imponibile non può essere ricostruita, per gli anni precedenti al 2016 si applica il criterio previsto dal decreto-legge 98 del 2011, basato sulla raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale e sull’aliquota “massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa da decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.

La Cassazione rileva che la raccolta era “irregolare e avvenuta senza alcun collegamento al totalizzatore nazionale” e, pertanto, considera legittimo il ricorso al metodo induttivo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Un altro aspetto evidenziato dalla Suprema Corte riguarda il fatto che, per tali annualità, non può essere invocata l’incertezza normativa sulla debenza dell’imposta da parte dei bookmaker esteri. La Consulta aveva riconosciuto che la formulazione originaria della disciplina poteva consentire una diversa interpretazione, ma la legge interpretativa del 2010 ne ha chiarito la natura soggettiva passiva. La Cassazione sottolinea quindi che “l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero” può essere riconosciuta soltanto fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e non per gli anni successivi al 2011.

Respinta anche la tesi secondo cui la disciplina di emersione prevista dalla legge di stabilità 2015 avrebbe eliminato l’obbligo fiscale. Per la Corte, “non si può ritenere che la disciplina dell’emersione di cui alla l. n. 190 del 2014 abbia eliminato il presupposto dell’imposta od escluso gli obblighi tributari”, trattandosi di un’impropria sovrapposizione tra il piano amministrativo e quello tributario.

Le controversie, infine, hanno riguardato anche le modalità di accertamento da parte dell’Amministrazione. La Cassazione esclude un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per questo tributo, qualificato come non armonizzato, e ritiene legittimo l’accertamento effettuato dall’ufficio territorialmente competente. Secondo la Corte, il diritto nazionale non prevede “un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale” al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. FRP/Agipro