Importante vittoria dell’ avvocato Antonella Mascaro in materia di handicap
Il tribunale al servizio dei più deboli
Importante vittoria dell’ avvocato Antonella Mascaro in materia di handicap
La Cisal – FPC – Funzioni Pubbliche Centrali – appresa la notizia vuole unirsi al plauso di coloro che si sono compiaciuti con Antonella Mascaro, l’avvocato di Catanzaro che con intuito e arguzia professionale ha visto dirimere una questione di un dipendente pubblico – suo assistito- e di un di lui parente in situazione di handicap grave, evidentemente non tutelati a sufficienza dalla normativa vigente, nonostante il sovrabbondante esordio del terzo millennio.
Un “bug” normativo, infatti, non consentiva al primo di prestare assistenza ed al secondo di ricevere le -per lui – indispensabili cure psico-fisiche per compiere le azioni del vivere quotidiano, dall’unico parente in grado di farlo.
Infatti “ad avviso del Tribunale rimettente, la norma (di tutela attualmente in vigore) contrasterebbe con i parametri costituzionali «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario; solo in via subordinata, «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata».”
Con questa decisione il Tribunale Regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, prima e la Suprema Corte in via definitiva poi, hanno seppur tardivamente , posto rimedio e lenito le sofferenze imposte ad un disabile da una precedente disattenzione del legislatore, ultimamente troppo restrittivo nei confronti dei cittadini in genere e dei meno fortunati e più bisognosi disabili ancor di più.
In sintesi bene al Tar Calabria – che con ordinanza del 7 novembre 2012, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; bene alla Corte Costituzionale, che accogliendo le questioni sollevate dal Tar Calabrese, ha restituito dignità alla condizione di “disabile”, che ora può chiedere di essere assistito anche da parenti “lontani” conviventi, a cui compete l’astensione dal lavoro per il tempo necessario e con le modalità concordate con il proprio datore di lavoro, il quale non può più negare il diritto ai permessi retribuiti correlati all’assistenza del parente disabile;
Benissimo all’avvocato catanzarese che, con le sue argomentazioni ha saputo mettere in luce tutta una serie di carenze e/o superficialità di valutazione, nonchè scarsa considerazione, delle gravi problematiche di un disabile al giorno d’oggi, in un momento storico economico-sociale in cui – considerate le sempre più esigue risorse finanziarie messe a disposizione delle politiche sociali, in relazione ai sempre maggiori bisogni – l’importanza della famiglia, intesa nel senso più ampio possibile del termine e quindi, all’interno della stessa, dei lavoratori quali strumenti di politica socio-assistenziale, per i disabili.