Il libro inchiesta di Luigi Longo che fa tremare I palazzi della giustizia pronto per essere presentato a ottobre a Roma
Pubblichiamo la prefazione dell'avvocato Antonino Napoli per il resto bisogna attendere l'uscita del libro della casa editrice "Citta del Sole", di Franco ArcidiacoGiu 24, 2026 - redazione
PREFAZIONE AVVOCATO ANTONINO NAPOLI
Il processo della vita – L’operazione “Rilancio”
Difendere un imputato è, per l’avvocato, sempre una responsabilità. Ma difendere un amico, un amico che sai innocente, diventa il processo della vita.
Tutto cominciò qualche giorno prima del 29 maggio 2009, durante una cena al ristorante “Da Gianni” a Taurianova, una cena come tante
altre. Tra i commensali c’eravamo io, mio padre, Antonio Marziale con suo padre, e Luigi Longo. Accadeva spesso che, quando Antonio tornava a Taurianova da Milano dove abitava, ci ritrovavamo per andare a cena insieme. Quel ricordo è nitido anche perché c’era mio padre, che oggi non c’è più, come il papà di Antonio. Risate e serenità hanno caratterizzato quella sera. Nulla, assolutamente nulla, faceva presagire la telefonata delle due di notte del 29 maggio che mi avrebbe comunicato l’arresto di Luigi Longo. La Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito dell’operazione denominata “Rilancio”, gli contestava il ruolo di promotore di un’associazione a delinquere transnazionale dedita al riciclaggio.
Un’operazione che, se non fosse stato per il frastuono mediatico — l’apertura della prima pagina del TG1 e del TG5 delle venti — sarebbe rimasta un’operazione come tante altre in cui
erano stati arrestati degli innocenti.
Il processo fu lungo e impegnativo. Gli imputati furono sottoposti a custodia cautelare in carcere e solo Luigi ottenne presto gli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Ma la vera battaglia si giocava sul terreno delle proveo, meglio, della loro assenza.
Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova la cui autorizzazione è subordinata all’esistenza di gravi indizi di reato e alla condizione che il ricorso al mezzo sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Uno strumento investigativo formidabile, certo. Tuttavia, come purtroppo a volte accade, esse determinano una sorta di pigrizia dell’inquirente. L’investigatore si insinua, per un tempo infinito, nella sfera delle conversazioni private dell’indagato, attendendo per inerzia che qualcosa accada, senza avere chiaro cosa possa accadere e senza avvertireminimamente il senso di disagio che dovrebbe derivare dalla consapevolezza di beneficiare, in via del tutto eccezionale, dello strappo alla regola dell’inviolabilità della riservatezza costituzionalmente garantita dall’art. 15 della Costituzione.
Sarebbe necessaria una rivoluzione copernicana dell’ottica inquirente per educare l’investigatore al principio che l’invasione nella sfera privata dei soggetti è consentita solo a condizione che sia assolutamente indispensabile, e che l’ascolto delle conversazioni dei cittadini non può ritenersi un fatto normale, cui accedere ogni qual volta se ne profili più o meno l’opportunità ai fini dell’indagine.
L’accusa si proponeva di dimostrare l’esistenza di un vincolo associativo ai sensi dell’art. 416 c.p., un’associazione transnazionale con teatro in Italia, nella Repubblica Ceca, in Cina e in Vietnam dedita allo sdoganamento di merce
contraffatta presso il Porto di Gioia Tauro, allo stoccaggio a Roma e alla successiva spedizione verso la Repubblica Ceca. L’imputazione configurava Luigi Longo come promotore del sodalizio.
Eppure, l’indagine non era riuscita a dimostrare, se non in via meramente ipotetica, l’esistenza di quel vincolo. L’associazione veniva in rilievo soprattutto nel segmento operativo riguardante la MCS, una società di logistica operante nel porto, che in collegamento con un dipendente del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale avrebbe costituito una struttura deputata a consentire l’ingresso illegale di merci. Ma la MCS era semplicemente un agente marittimo. Le sue operazioni avevano carattere meramente documentale e di consulenza rispetto alle procedure operative, fiscali, amministrative e commerciali inerenti allo sdoganamento.
Luigi non poteva conoscere il reale contenuto
dei container, che giungevano sigillati, e il decreto di sequestro confermava che erano stati “risigillati”, a dimostrazione che precedentemente erano chiusi. Le fatture per circa cinquantamila euro erano coerenti per il servizio di consulenza e sdoganamento. Non vi erano accordi per somme extra relative a profitti illeciti o per il rischio della perdita di somme anticipate.
La giurisprudenza insegna che l’interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate è questione rimessa al giudice di merito, il quale deve motivare la propria valutazione secondo criteri di linearità logica. Ma insegna altresì, e qui risiede il cuore della difesa, che quanto più è complesso il reato che deve essere provato, tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate. Quando la l’intercettazione è l’unica fonte di
prova,e il reato è complesso come l’associazione a delinquere, la conversazione deve inequivocabilmente rappresentare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e se essa lascia margini di dubbio e su quella base si costruiscono ulteriori ipotesi e ulteriori passaggi logici, la motivazione diventa congetturale affermando l’esistenza di un fatto sulla base di un processo argomentativo a volte apparentemente coerente, ma privo di una base probatoria solida.
Nel nostro caso, i mezzi di prova erano stati affidati pressoché esclusivamente alle intercettazioni el’accusa aveva operato un’inversione dei normali metodi investigativi in quanto le intercettazioni non erano state utilizzate come strumento di ricerca della prova, ma come prova esse stesse, attraverso un’interpretazione successiva che ricercava – a ritroso – elementi a conferma della tesi accusatoria.
Ma il punto più emblematico, quello che dimostra la superficialità del metodo investigativo, riguarda l’interpretazione dell’intercettazione del 13 ottobre 2008, ore 08:16, progressivo 484. Secondo gli inquirenti, un tale Paolo, apprendendo degli arresti nell’ambito dell’operazione “Cent’anni di Storia”, contattava Longo «per verificare come stessero le cose, lasciando implicitamente emergere la vicinanza di quest’ultimo alla cosca attenzionata».
Nessuno, né i ROS, né il Pubblico Ministero, aveva ritenuto di acquisire l’informativa e il decreto di fermo emesso in quel diverso procedimento condotto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Se lo avessero fatto, avrebbero scoperto, ciò che noi sapevamo e che riuscimmo a dimostrare nel processo, che Luigi Longo, ex componente del CdA, ex
vicepresidente ed ex direttore commerciale della All Services S.c.a.r.l., in quel procedimento era persona offesa. Non un affiliato, non un fiancheggiatore ma una vittima. L’errata interpretazione di quell’unica intercettazione svelava il metodo utilizzato dagli inquirenti per tutte le altre: una lettura parziale e frammentata delle singole frasi, costruita su singole parole, con evidenti problemi di comprensione dell’effettivo argomento trattato, senza alcuna verifica, per dirla con Francesco Carrara, fondata sulla semplice «convinzione autocratica» cioè più sull’ispirazione del sentimento che sulla necessità di riscontrare l’ipotesi investigativa.
Il Tribunale di Roma riconobbe quanto sostenevamo. Stabilì che l’accusa aveva dovuto rinunciare alla prova di ciò che rappresenta il dato «fortemente indiziante» dell’esistenza dell’associazione e della partecipazione ad essa degli imputati ovvero la commissione dei reati-
fine. Riconobbe che non era possibile citare una conversazione dalla quale si traesse la consapevolezza degli interlocutori della contraffazione delle merci. Che i container viaggiavano sigillati dalla Cina o dal Vietnam. Che le persone coinvolte impiegavano utenze telefoniche a loro intestate, indice inequivocabile della ritenuta liceità dell’affare.
Il Tribunale affermò un principio, che la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato risiede essenzialmente nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via occasionale e accidentale, diretto alla commissione di reati determinati con la cui realizzazione si esaurisce, mentre nell’associazione è diretto all’attuazione di un programma indeterminato, con permanenza del
vincolo anche al di fuori della commissione dei singoli reati. La complessità delle operazioni che connotano traffici transcontinentali, leciti o illeciti che siano, può richiedere intese anche articolate, senza che da ciò possa derivarsi alcun connotato di stabilità tale da migrare dall’ipotesi concorsuale a quella associativa.
La sentenza dispose inoltre la trasmissione degli atti all’ufficio del P.M. per le sensibili divergenze emerse tra il resoconto delle intercettazioni fatto nella fase delle indagini e le risultanze della perizia dibattimentale.Una circostanza che, con il linguaggio misurato della giurisdizione, il Tribunale di Roma definì «anomalia», rinviando ad altra sede ogni possibile spiegazione.
Luigi Longo fu assolto. Come lui, tutti gli imputati. Non con formula dubitativa, ma con la constatazione piena che non vi era prova, né logica, né dichiarativa, né documentale, della consapevolezza della illiceità della merce e
dell’esistenza di un vincolo associativo. La sentenza fu contestuale, tanta era la convinzione dell’estraneità degli imputati ai fatti contestati.
Quel processo mi ha insegnato, allora giovane avvocato, una cosa che nessun manuale riporta, che la giustizia non è soltanto un sistema di norme, ma un meccanismo umano, fallibile, in cui la pigrizia investigativa e il clamore mediatico possono distruggere esistenze e che il ruolo dell’avvocato, quel ruolo che troppo spesso viene vilipeso dall’opinione pubblica, è l’unico argine tra il cittadino e l’errore dello Stato. Difendere Luigi non è stato solo difendere un amico ma è stato difendere il diritto di ogni persona a non essere condannata senza prove.
Avv. Antonino NAPOLI




