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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Il sindaco di Taurianova emana un’ordinanza per mantenere pulita la città

Il sindaco di Taurianova emana un’ordinanza per mantenere pulita la città

Ecco le disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti

Il sindaco di Taurianova emana un’ordinanza per mantenere pulita la città

Ecco le disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO RIFIUTI.-

IL SINDACO

ATTESO che a seguito di ripetute verifiche, sia nelle ore meridiane che antimeridiane, si è avuto modo di riscontrare depositi incontrollati di rifiuti solidi urbani: cartone abbandonato vicino ai cassonetti, divani, materassi, elettrodomestici ecc. sfalci e potature derivanti da giardini privati;
CONSIDERATO che ciò provoca danno all’immagine del territorio, proteste per odori nauseabondi, pericolo di incendio e sovraccarico di lavoro ed interventi urgenti da attuare con spese considerevoli a carico dell’Ente e possibile incremento della tassa sulla raccolta rifiuti;
RILEVATO che per quanto innanzi e per una migliore regolarità dei servizi da prestare, si ritiene urgente, indispensabile ed indifferibile la programmazione di orari e modalità di conferimento da parte di tutti gli utenti;
VISTI i piani di lavoro per tipologia di rifiuti espletati dalla Società Ra.Di.;
VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e s.m. ed i. recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli artt. 198, 181, 192, 255 e 256;
CONSIDERATO che l’abbandono dei rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti, oltre intaccare il decoro urbano, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica e eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini e la circolazione stradale;
VISTO il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e s.m. ed i., ed il relativo regolamento di esecuzione (Codice della strada vigente);
VISTA la Legge del 30.12.2008 n° 210 secondo cui l’abbandono dei rifiuti sul suolo è reato punito con la reclusione sino a tre anni e mesi sei di reclusione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i. (T.U.E.L.);

ORDINA

1) I rifiuti solidi urbani – opportunamente contenuti in sacchetti biodegradabili, in particolare i rifiuti prodotti dagli esercizi pubblici (bar, trattorie, negozi alimentari, ecc), dovranno essere depositati nei cassonetti di raccolta nei giorni feriali, dalle ore 21,00 alle ore 06,00;
2) E’ vietato depositare i rifiuti, sia pure raccolti in cassette o scatoloni, sopra o attorno i cassonetti;
3) E’ vietato parcheggiare i veicoli a fianco od in prossimità dei cassonetti, per non ostacolare le operazioni di svuotamento;
4) E’ vietato estrarre dai cassonetti qualsiasi materiale depositato;
5) E’ vietato lo spostamento dei cassonetti, consentito solo ai Responsabili di servizio;
Non è consentito immettere nei cassonetti:
• I materiali di scavo, estrazione, demolizione e manutenzione degli stabili;
• I rifiuti derivanti da allevamento di animali in genere;
• Le scorie degli impianti di riscaldamento o materiali accesi o incandescenti;
• I rifiuti derivanti dalla coltivazione e manutenzione di orti e giardini;
• I rifiuti considerati dal D.P.R. 915/82 e dal D.Lgs. 22/97 speciali, tossici e nocivi e sostanze che per qualsiasi causa siano di danno ai cassonetti; al personale addetto o agli automezzi raccoglitori;
• Oggetti di grosso volume, quali scatole di cartone, imballaggi e simili, che devono essere ridotti in pezzi e depositati in adiacenza dei cassonetti.

ORDINA ALTRESI’
Tutti i cittadini, ivi comprese le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, dovranno deporre i rifiuti esclusivamente all’interno dei cassonetti e assicurarne la perfetta chiusura;
I titolari di attività produttive dovranno mantenere separati sia i rifiuti speciali non assimilati agli urbani che i rifiuti speciali pericolosi e provvederne, a proprie spese, al corretto e autonomo smaltimento;
I titolari di attività commerciali ovvero i venditori ambulanti del mercato giornaliero e del mercato del settimanale, dovranno provvedere alla corretta pulizia dell’area occupata, anche con l’utilizzo di appositi contenitori, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi sul suolo. Identiche modalità dovranno essere rispettate nell’organizzazione di sagre, feste e manifestazioni in genere.

DISPONE
Ai trasgressori della presente ordinanza, verrà applicata una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

AVVERTE
E’ vietato nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti. Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 D.Lgs. 152/2006: da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

DEMANDA
Al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data del presente atto.
Copia della presente ordinanza è inviata per i provvedimenti di competenza:
• Al Comando Polizia Municipale;
• Alla Stazione dei Carabinieri;
• Al Commissariato di P.S.;
• Alla Guardia di Finanza;
• Alla società Ra.Di.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo Pretorio del Comune e sito internet (www.comune.taurianova.rc.it). Copia del presente atto può essere richiesta presso la sede del Settore 4 – Area Tecnica del Comune di Taurianova.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.06.2013
IL SINDACO
Domenico Romeo