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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Taurianova, staff del sindaco: il consigliere Pileggi presenta un’interpellanza

Taurianova, staff del sindaco: il consigliere Pileggi presenta un’interpellanza

La figura di Condrò al centro dell’interrogazione

Taurianova, staff del sindaco: il consigliere Pileggi presenta un’interpellanza

La figura di Condrò al centro dell’interrogazione

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Al sig. Sindaco del Comune di

Taurianova

 

OGGETTO: Interpellanza con richiesta di discussione in aula consiliare. – Art. 42 commi 1,2 e 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Avv. Loredana Pileggi, capogruppo della Lista PDL in seno al Consiglio Comunale, premesso:

 

– Che con deliberazione n° 5 del 27/06/2011 la Giunta Comunale da Lei presieduta ha deliberato la costituzione di un ufficio speciale denominato “Staff del Sindaco”, posto alle dirette dipendenze del Sindaco, demandando a quest’ultimo il potere di provvedere, con propri decreti, alla individuazione e alla nomina dei collaboratori oltre alla successiva sottoscrizione dei contratti di lavoro;

– Che con lo stesso atto deliberativo è stato stabilito che lo “Staff del Sindaco” sarà composto da n° 4 collaboratori di cui due da assumere mediante costituzione di rapporto di collaborazione a titolo gratuito e altri due da assumere con contratto di diritto privato individuale a tempo determinato e part-time;

– Che in merito ai vincoli posti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli Enti Locali, nella parte narrativa della deliberazione comunale in questione, viene dato atto che “le eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno essere effettuate nel rispetto dei vigenti limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale, calcolati sulla spesa a consuntivo dell’anno 2010” e, ancora, sempre nella parte narrativa, la Giunta Comunale prende atto che “giusta delibera n° 246/2011 della Corte dei Conti Campania, la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato non rientra nei limiti del turn over  in relazione al limite massimo del 20% della spesa dei dipendenti cessati l’anno precedente”

– Che con Decreto n. 9 del 15/7/2011, il Sindaco ha individuato, nella persona del sig. Condrò Antonino, la figura specialistica a cui delegare le problematiche di indirizzo e controllo afferenti l’assessorato al Turismo e Spettacolo;

– Che la predetta scelta intuitu personae è stata adottata dal Sindaco previa valutazione del Curriculum Vitae dell’interessato;

– Che l’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni avvenute nell’anno 2010»;

– Che vi è da osservare, in proposito, come l’inciso contenuto nel comma in esame “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” si riferisce alle assunzioni di personale vietate agli enti che abbiano un’incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti e non è riproposto nella seconda parte della disposizione, che è riferita alla possibilità di assunzioni per gli enti che non rientrino in tale divieto;

– Che la ratio della norma, di generale contenimento della spesa per il personale, induce a ritenere che il riferimento al titolo e della tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della norma (di divieto), debba valere anche per la disposizione della seconda parte (di deroga) e riguardi, pertanto, tanto i rapporti di lavoro a termine, quanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

– Che in tal senso depone anche l’inserimento, tra le componenti da considerare per il calcolo del parametro di riferimento per l’applicazione del predetto divieto di assunzione, delle retribuzioni lorde al personale dipendente, sia avente contratto a tempo indeterminato, sia avente contratto a tempo determinato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale (cfr. Sez. Reg. Contr. Toscana, parere n.111/2010 del 4 ottobre 2010).

– Che sul punto, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nel parere n. 6/2011 del 9 febbraio 2011, ha affermato che “al fine della normativa limitativa delle assunzioni con finalità di contenimento della spesa va accolta una nozione estensiva di assunzione di personale, comprensiva di qualsiasi titolo e tipologia contrattuale. Escludere dal divieto di assunzione quella a tempo determinato favorirebbe facili elusioni della norma proibitiva”.

– Che, in tal senso si sono anche espressi, con sentenza n° 622 del 21/09/2004, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana e con delibera n° 167/2011 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia;

– Che la delibera 246/2011 della Corte dei Conti Campania,  assunta dalla Giunta Comunale a supporto delle pretese assunzioni, previste per la costituzione dell’ufficio “Staff del Sindaco”, in deroga ai limiti di assunzioni per le pubbliche amministrazioni, tratta esclusivamente le ipotesi di cui all’art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, materia ben diversa e senza alcuna attinenza con la funzione di preposto all’ufficio “staff del Sindaco”, come il  caso in questione, che rientra nelle fattispecie previste dall’art. 90 del TUEL,

tanto premesso, la sottoscritta interpellante chiede di sapere:

  1. se oltre alla delibera n° 246/2011 della Corte dei Conti della Regione Campania, che come dimostrato nulla ha a che vedere con l’assunzione trattata nel caso di specie, vi siano specifiche norme che consentirebbero al Comune di Taurianova di assumere il personale preposto all’ufficio “Staff del Sindaco” in deroga ai limiti imposti dalle vigenti disposizioni;
  2. qual’è, alla data dell’assunzione del Sig. Condrò Antonino, l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti;
  3. se non ritiene di procedere alla immediata revoca del decreto sindacale n° 9 del 15/07/2011, di nomina e assunzione del Sig. Condrò Antonino, atteso che potrebbe coinvolgere, nel più che ipotetico danno erariale, oltre tutti i componenti della Giunta Comunale, anche funzionari comunali coinvolti a diverso titolo nella definizione della pratica di assunzione del Sig. Condrò.

Avv.  Loredana Pileggi

redazione@approdonews.it