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TAURIANOVA (RC), VENERDì 26 APRILE 2024

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” Evasione fiscale. Assolta Giovanna Sposato” Taurianova, difesa dagli avvocati Alfredo Giovinazzo e Antonello Romeo

” Evasione fiscale. Assolta Giovanna Sposato” Taurianova, difesa dagli avvocati Alfredo Giovinazzo e Antonello Romeo

Si è conclusa oggi l’attività processuale, relativa all’annosa vicenda che ha visto protagonista, sua malgrado, la Sig.ra Giovanna Sposato.

La stessa nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società “Eurosposato Autotrasporti srl”, con sede legale in Taurianova, era chiamata a rispondere del reato p. e p. dall’art 5 del D.lgs. 74/2000, in quanto si era ipotizzato che, al fine di evadere le imposte sul reddito delle società (IRES), non avesse presentato, essendovi obbligata (ex art. 1 e ss. D.P.R. 917/1986 e 1 e ss. D.P.R. 600/1973), le dichiarazioni relative a dette imposte per le annualità 2014 e 2015 – con una imposta evasa pari ad €. 56.855,16 (per l’anno 2014), € 72.745,02 (per l’anno 2015) – per una base imponibile calcolata in 558.312,00 Euro.
Alla sig.ra Sposato veniva, inoltre, contestato il reato p. e p. dell’art. 10, d.lgs. 74/2000, perché nella qualità indicata al precedente capo sub. 1) al fine di evadere sui redditi, occultava le scritture contabili di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari.
Il Tribunale di Palmi, in Composizione Monocratica, nella persona dell’On.le Giudice Dott. Jacinto, ha emesso nei confronti della predetta, sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
La difesa della Sig.ra Sposato, sostenuta dagli Avv.ti Alfredo Giovinazzo ed Antonio Romeo del Foro di Palmi, ha dimostrato, durante l’istruttoria dibattimentale, attraverso il preciso e puntiglioso controesame dei testi, nonché attraverso l’escussione del proprio consulente di parte, che la ricostruzione operata dagli inquirenti non era rispondente alla realtà dei fatti.
Infatti, nel verbale di contestazione, gli inquirenti sono pervenuti alla determinazione della base imponibile attraverso un accertamento presuntivo, calcolando in modo anomalo il totale delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti intestati alla società e ai singoli soci.
I difensori, dopo aver premesso un’attenta analisi sulla normativa fiscale e tributaria, che regola la materia riguardante l’evasione fiscale penalmente rilevante, hanno evidenziato che nel caso di specie non tutte le voci accertate potevano formare base imponibile e, soprattutto, si doveva tenere conto- in ossequio al principio di capacità contributiva- non solo delle componenti positive, ma anche della incidenza percentuale dei costi che, dunque, andavano detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.
Inoltre, la difesa ha evidenziato che la Pubblica Accusa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non è riuscita a provare quanto si era ripromessa in sede di esercizio dell’azione penale, ovvero la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’effettiva commissione dei delitti da parte dell’imputata.
Pertanto, nell’esaustiva e dettagliata discussione, gli Avv.ti Alfredo Giovinazzo e Antonio Romeo hanno evidenziato, in modo inconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti le fattispecie incriminanti.
Avv. Alfredo Giovinazzo

Avv. Antonio Romeo