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Tares non conforme allo spirito della legge. Interrogazione di Molinari (M5S)

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“Ai cittadini calabresi viene chiesto di pagare per l’incapacità della classe politica: ad Acri, come a Siderno e Reggio Calabria. Non si possono chiedere pagamenti senza erogazione del servizio: cosa risponde il Governo degli annunci?”

Tares non conforme allo spirito della legge. Interrogazione di Molinari (M5S)

“Ai cittadini calabresi viene chiesto di pagare per l’incapacità della classe politica: ad Acri, come a Siderno e Reggio Calabria. Non si possono chiedere pagamenti senza erogazione del servizio: cosa risponde il Governo degli annunci?”

 

 

ROMA – In Calabria l’incompetenza amministrativa della classe politica locale tende sempre più a ricadere sui contribuenti, famiglie ed operatori economici. Un’incapacità palese che parte dall’inadeguatezza di quella che dovrebbe rappresentare il faro della politica degli enti locali in Calabria, la Regione. E’ emblematico, a tal fine, il cd. Piano regionale dei rifiuti, sciagurato prosieguo di molti anni di gestione superficiale e poco trasparente del ciclo dei rifiuti, servito con buona pace del rispetto delle normative di riferimento, italiane ed europee. E i frutti malati di tale disastrosa gestione si ripercuoteranno a lungo sulla salute del territorio calabrese e dei suoi cittadini ma non basta : al danno all’ambiente (che costituirà il lascito negativo alle future generazioni calabresi) si aggiungerà quello che lo immiserirà economicamente e finanziariamente.
Per cercare di risanare il dissesto da essa stessa creato, la classe politica calabrese ha trasformato la Tares (il tributo comunale sui rifiuti e servizi) in una suddivisione arbitraria della copertura dei debiti contratti dai comuni nel tempo : illegittima in quanto non rispettosa dei tempi necessari alla disciplina del momento impositivo locale, vincolato a quello scandito dallo Stato, e, soprattutto, in quanto statuita a fronte di un servizio reso – spesso – episodicamente e non conforme alla previsione della legge. Eppure sono stati molti i comuni calabresi che hanno aumentato le tariffe in maniera spropositata, e si coglie l’occasione per sottolineare come non sia bello che tra essi ci siano due comuni – Siderno e Reggio Calabria – commissariati per scioglimento per infiltrazioni mafiose, gestiti da terne commissariali che dovrebbero essere particolarmente attente al rispetto della sostanza della legge. L’art.14, comma 20, della legge n.214/2011 parla chiaro: “Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.” Basterebbe a tal riguardo, pertanto, il rilievo autorevole costituito dall’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 41/2013 del Governatore della Regione Calabria, emessa per ragioni di sanità pubblica nel maggio 2013 (e prorogata sino al maggio 2014) e nella quale sono confessate le criticità in materia di rifiuti (risalenti a ben prima). I comuni, invece, fanno finta di niente; come quello di Acri, dove il servizio di gestione dei rifiuti è stato svolto in maniera non continuativa, difforme ed in deroga – quindi in oggettiva violazione – a quanto previsto dalla legge. Le famiglie e gli operatori economici, già allo stremo per una crisi economica che appare senza uscita, si vedono costretti a farsi carico dello stato di grave difficoltà finanziaria del comune, trovandosi a pagare un tributo applicato con tariffe a percentuali massime, sempre che non trovino la forza – e le risorse – per reagire in sede giudiziaria. Ad Acri, quelli che una volta erano i padrini politici di un territorio importante sotto diversi punti di vista si sono dileguati, lasciando un pesante conto da pagare ai cittadini ma il M5S non farà più da spettatore davanti al destino di serbatoio di voti che il Governo ha riservato alla Calabria.
Ho presentato un’interrogazione – la n.4-02645 del 4 settembre – affinché il Ministro dell’economia e delle finanze dica se è giusto far pagare ai contribuenti il fallimento della politica calabrese e, soprattutto, se è giusto delegare all’iniziativa giudiziaria la difesa dei diritti dei cittadini violati dai comuni, il cui potere impositivo non può che svolgersi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Leggi oggettivamente violate, unitamente ai principi costituzionali dei quali sono poste a presidio, primo tra i quali il principio di capacità contributiva.

Avv. Francesco Molinari-M5S
Cittadino eletto al Senato

Interrogazione a risposta scritta
MOLINARI – Al Ministro dell’economia e delle finanze –
Premesso che:
l’art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, istituisce il Tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares) in vigore dal 1° gennaio 2013, che trasforma la tassa in tariffa;
la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento di una prestazione/servizio;
i Comuni che non avevano avviato la raccolta differenziata sono stati obbligati a coprire il costo dell’intero “ciclo dei rifiuti” con i soldi dei contribuenti, a parere degli interroganti imponendo la propria incapacità ed incompetenza amministrativa a famiglie e imprese;
ad Acri, in provincia di Cosenza, il servizio di gestione dei rifiuti nel corso dell’anno 2013 è stato svolto in maniera non continuativa, difforme ed in violazione a quanto previsto dalla legge, provocando disservizi all’intera cittadinanza; tale disservizio rientra in quanto stabilito dall’art. 14, comma 20, Decreto legge n. 201/2011 :”Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.”;
a comprova della percepita situazione di ingiustizia da parte di famiglie ed imprese si è svolta una manifestazione pacifica contro l’imposizione della Tares, al termine della quale una delegazione di cittadini e rappresentanti territoriali delle associazioni Confcommercio e CNA ha incontrato il sindaco per chiedere lumi in merito al tributo, applicato con tariffe a percentuali massime;
tale contesto è illustrato nel provvedimento del Governatore della Regione Calabria ovvero l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 41/2013, ai sensi dell’art. 191 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., emessa per ragioni di sanità pubblica nel maggio 2013 (e prorogata sino al maggio 2014), nella quale vengono autorevolmente confermate le criticità in materia di rifiuti e la loro datazione (risalenti al novembre 2012), vissute dai cittadini di Acri come, più in generale, da tutti i calabresi;
la suddetta Ordinanza attesta che il servizio di gestione rifiuti è stato svolto in deroga (quindi in difformità ovvero in sostanziale violazione) della normativa di riferimento e, segnatamente, dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003 (rubricato “Rifiuti ammessi in discarica”) e, a parere degli interroganti, l’eccezionalità della situazione, anche per il dover fronteggiare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non può valere ad integrare il presupposto del tributo;
l’art. 53 della Costituzione, recita, al primo comma che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”;
a giudizio degli interroganti l’introduzione della Tares, in tali circostanze e con tali modalità, integra la violazione del principio della capacità contributiva, introducendo tariffe penalizzanti per i cittadini e, soprattutto, per le attività produttive, che in questo momento di grave crisi economica non riescono a far fronte ad un ulteriore aggravio impositivo;
considerato che,
appare di tutta evidenza che l’ipotesi prevista dall’art. 14, comma 20, della legge n. 214/2011 si sia, almeno di fatto, perfezionata, con la conseguenza che il Comune poteva applicare solo una tariffa pari al 20 per cento di quella prevista nei confronti di ogni singolo contribuente e nel rispetto della sua tipologia;
ai sensi della legge n. 214/2011, rinviante al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, in particolare al Titolo III, Art. 52, comma 2, come interpretato dall’articolo 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 poi integrato dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 per l’emanazione dei regolamenti degli enti locali necessari alla determinazione e al pagamento delle imposte e dei tributi, è disposto che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.”;
per quanto concerne il comune di Acri, il regolamento attuativo per la Tares è stato decretato con ritardo eccessivo rispetto alla sua scadenza naturale, risultando approvato solo il 04/12/2013, dovendo derivarne il conseguente travolgimento, in linea di diritto, di tutti gli atti relativi alla Tares, con legittima applicazione della sola “vecchia” tassa sui rifiuti (Tarsu/Tia – Tariffa igiene ambientale), senza la maggiorazione avvenuta con l’introduzione del nuovo tributo;
considerato, inoltre che
il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sez. Staccata di Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9/1/2014, in seguito alla discussione dei ricorsi 723 e 724, presentati da alcuni commercianti di Siderno che avevano esposto le disfunzioni verificatesi nel servizio raccolta rifiuti nell’anno 2013 nel loro comune evidenziando che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto”, e nei quali era sollecitata la richiesta di annullamento previa sospensione dell’efficacia del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe” nonché della delibera di “Approvazione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013”, nel rinviare la decisione sul procedimento cautelare, unitamente al merito, ha disposto (Ordinanza N. 00003/2014 REG.PROV.CAU.) a carico dell’Amministrazione Comunale la produzione di una relazione dettagliata sul servizio svolto nel 2013, al fine di identificare gli “[…] eventuali periodi – nel corso dell’anno 2013 – di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente […]” ;
sempre innanzi al T.A.R. Sez. Staccata di Reggio Calabria, è pendente ricorso (sul quale è imminente il giudizio) per l’annullamento, previa sospensione, della delibera avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” nonché della delibera di “Approvazione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013” del Comune di Reggio Calabria;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
anche il suddetto pendente ricorso è originato dalla oggettiva situazione che vede: famiglie e operatori economici allo stremo a causa della crisi e del continuo aumento di una tassazione che colpisce indiscriminatamente le categorie più deboli; dalla pretesa impositiva svincolata da ogni servizio reso alla comunità che colpisce arbitrariamente i singoli senza nessuna mitigazione per le loro situazioni soggettive; dalle istituzioni che proclamano emergenze sociosanitarie invocando l’eccezionalità di situazioni che dovrebbero autorizzare a derogare le normative vigenti e che dimenticano, quando si tratta di dover ripianare il dissesto degli enti locali, quelle stesse situazioni che, da eccezionali che erano, vengono ricondotte a “normalità” quando si tratta di addossarne gli oneri della copertura ai cittadini;
si chiede di sapere:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se non ritenga che la grave situazione creatasi possa configurarsi come un delegare all’iniziativa giudiziaria il disagio dei cittadini nella difesa dei diritti da parte degli enti locali il cui potere impositivo, a parere degli interroganti, non può che svolgersi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, oggettivamente violate, unitamente ai principi costituzionali dei quali sono poste a presidio.