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TAURIANOVA (RC), SABATO 04 MAGGIO 2024

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Stupefacenti: per la Consulta scriminate 500 sostanze Depenalizzati il nandrolone e le droghe inserite in tabella dopo la Fini-Giovanardi

Stupefacenti: per la Consulta scriminate 500 sostanze Depenalizzati il nandrolone e le droghe inserite in tabella dopo la Fini-Giovanardi
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“Scriminate” tutte le “nuove” droghe inserite nelle tabelle degli stupefacenti
a partire dal 27 febbraio 2006, dopo l’entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi
dichiarata incostituzionale con la sentenza 32/2014. E insieme depenalizzato il Nandrolone,
la sostanza dopante dei ciclisti. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza
29316/15, pubblicata il 9 luglio dalle Sezioni unite penali della Cassazione che
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” segnala. Ma solo
per le condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto 36/2014,
avvenuta il 21 marzo 2014, con cui il Governo ha posto rimedio alla declaratoria
di illegittimità della legge 49/2006 che ha travolto anche gli atti amministrativi
sottesi. E il reinserimento delle sostanze non può far scattare un’incriminazione
retroattive perché è venuto meno il nucleo essenziale, l’oggetto materiale del
reato. La sentenza ha accolto il ricorso dell’imputato di detenzione e commercializzazione
di medicinali contenenti nandrolone. Per l’assoluzione la Consulta ha resuscitato
la vecchia legge Vassalli-Jervolino fondata sulla distinzione fra droghe legge e
pesanti. Come emerge dagli atti che hanno accompagnato l’introduzione del decreto
36/2014, la declaratoria di incostituzionalità della Fini-Giovanardi ha travolto
anche i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione della disciplina illegittima.
E ciò perché c’è un legame inscindibile e biunivoco fra la legge e gli atti
amministrativi che ne costituiscono l’espressione. Caduta la legge, vengono meno
anche i provvedimenti ministeriali: diversamente si verificherebbe una violazione
del principio di legalità. Oggi il nandrolone e le altre nuove droghe sono tornate
nelle tabelle ma la circostanza non può avere effetti retroattivi, anche se la tesi
contraria punta a evitare una frattura fra il prima e il dopo la sentenza 32/2014.
Il punto è che senz’altro il legislatore può derogare al principio della legge
più favorevole in nome di altri importanti principi costituzionali, ma la pronuncia
della Consulta ha invece prodotto l’ablazione della fattispecie con riferimento
alle sostanze inserite nelle tabelle nel vigore della Fini Giovanardi. Insomma: il
fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono circa 500 le sostanze per le quali
scatta l’abolitio criminis secondo la stessa stima contenuta nell’ordinanza di
rimessione 50055/14 al collegio esteso, fondata sul ripristino «delle sostanze tabellarmente
classificate a partire dal 27 febbraio 2006» avvenuto ad opera del decreto legge
36/2014.