Un più che significativo stop a frequenti comportamenti illegittimi
di banche ed all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già
Equitalia), arriva dal Tribunale di Lecce con un decreto emesso in
data odierna in materia di pignoramenti di conti correnti e libretti
su cui vengono accreditate pensioni o trattamenti simili. Col
provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione del tribunale del
capoluogo della provincia di Lecce, in via d’assoluta urgenza, un
pensionato salentino potrà tirare più di un sospiro di sollievo,
visto che sarà libero di attingere alle proprie ed uniche modeste
risorse rivenienti da una pensione di poco più di 800 euro al mese,
dopo che si era presentato presso la filiale della banca su cui veniva
versato il trattamento e si era visto opporre un secco rifiuto al
prelievo, per l’avvenuto pignoramento dell’intero saldo del conto
corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già
Equitalia). L’anziano cittadino, disperato, quindi, si era rivolto
allo “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, che nei giorni scorsi
attraverso i suoi legali ed in particolare l’avvocato Emanuela
Toscano, ha provveduto a depositare un ricorso ed una successiva
istanza cautelare perché ha ritenuto illegittimo il comportamento di
banca e dell’agente della riscossione che inopinatamente,
provvedendo al pignoramento dell’intero saldo di conto corrente,
hanno nei fatti disapplicato il nuovo articolo 545 del codice di
procedura civile per come riformato dal decreto legge n. 83/15, che ha
stabilito i nuovi parametri della procedura di pignoramento presso
terzi, che impedisce a qualsiasi creditore, e quindi anche
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di poter pignorare gli
importi a titolo di pensioni e stipendi entro i seguenti limiti: se
l’accredito in banca avviene prima del pignoramento, le somme
possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo
dell’assegno sociale; se invece l’accredito in banca avviene nella
stessa data del pignoramento o dopo, le predette somme possono essere
pignorate nei limiti previsti dalla precedente legge ossia nella
misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto. Il
giudice dell’esecuzione, evidentemente, ha rilevato
l’insussistenza delle condizioni circa la pignorabilità del conto e
prima di ogni eventuale udienza e della formazione del
contraddittorio, ha deciso di sospendere l’azione esecutiva, con la
conseguenza che al cittadino sarà possibile attingere all’unica sua
fonte di sostentamento. Perché, come precisato, non è possibile,
alla stregua della normativa suindicata, alcun pignoramento integrale
del conto corrente o altro strumento finanziario su cui viene
accreditata la pensione, con conseguente paralisi della possibilità
di ogni prelievo, anche a titolo alimentare, che per motivi evidenti
di giustizia ed equità, priva il debitore, specie se anziano e
pensionato, dell’unica fonte di sussistenza. Ecco perché, per
Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, appare assurdo che banche e
agenti della riscossione perseverino in comportamenti non consentiti
che gettano nel più profondo sconforto la vita di anziani nostri
concittadini, privandoli, seppur temporaneamente, di qualsiasi
possibilità di far fronte ad ogni tipo d’esigenza, in particolare
di quelle alimentari. In tal senso, se il primo round è vinto ed il
pensionato potrà rifiatare, ciò non vuol dire che ci fermeremo,
perché procederemo anche nel merito per un’azione risarcitoria che
renda giustizia e che possa servire da monito nel futuro nei confronti
di banche, degli agenti per la riscossione e dei creditori nel
complesso, affinché non si ripetano più fatti del genere.