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TAURIANOVA (RC), SABATO 27 APRILE 2024

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Sinistri stradali e lesioni. Importante ordinanza della Cassazione «anti-assicurazioni» Il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali nonostante il decreto “Cresci Italia” che intendeva attuare tale automatismo. Radiografie, tac e rmn costituiscono l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale

Sinistri stradali e lesioni. Importante ordinanza della Cassazione «anti-assicurazioni» Il danno biologico permanente può essere risarcito anche senza accertamenti diagnostici strumentali nonostante il decreto “Cresci Italia” che intendeva attuare tale automatismo. Radiografie, tac e rmn costituiscono l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale
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Gli accertamenti diagnostici come radiografie, tac, rmn e tutti gli
esami cui seguono referti strumentali per immagini, non sono
condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del
risarcimento dell’invalidità permanente a seguito di un sinistro
stradale. Ciò, nonostante le restrizioni introdotte dalla legge di
conversione del decreto “Cresci Italia” che, com’è noto, ha
modificato l’articolo 139, comma secondo, del codice delle
assicurazioni private. Per la Cassazione Civile, con l’importante
ordinanza 22066/18, pubblicata l’11 settembre, che si pone in
continuità con le due precedenti decisioni 18773/16 e 1272/18, la
riforma non ha stabilito un automatismo per cui il riconoscimento
dell’invalidità permanente risulta vincolato a una verifica delle
lesioni strettamente strumentale: la diagnostica per immagini deve
ritenersi l’unico mezzo probatorio a fini risarcitori solo per
patologie suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso
l’esame clinico strumentale. Nella fattispecie che ha sollevato
nuovamente un tema ancora dibattuto e che per Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti
[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, sino alla decisione in
commento, è continuato ad essere sentito come un punto di forza in
mano alle assicurazioni nella quantificazione dei danni permanente,
specie in tema di microlesioni, i giudici della sesta sezione civile
della Suprema Corte, hanno accolto il ricorso dei danneggiati dopo che
si erano viste rigettare le proprie richieste risarcitorie in primo
grado innanzi al Giudice di Pace di Lauro ed in secondo innanzi al
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’appello. Per gli
ermellini, ha errato il Tribunale a sostenere che il mero riscontro
visivo da parte del medico legale sarebbe sufficiente soltanto per
risarcire il danno da invalidità temporanea. Al contrario, sulla scia
dei richiamati precedenti della stessa Corte, con l’ordinanza in
commento, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito il principio
secondo cui, «deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità
di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a
criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non
possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un
referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che
vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità
permanente ad una verifica di natura strumentale». Al giudice del
merito, quindi, dovrà essere demandato l’accertamento
dell’«invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti e se
la stessa possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri
oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di
riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».
Insomma, con la decisione di oggi, le assicurazioni non potranno più
eccepire l’assenza di esami strumentali con referti per immagini per
non liquidare i danni permanenti se gli stessi sono comunque
dimostrabili a seguito delle necessarie e rigorose verifiche medico
legali che possono riguardare il singolo caso.