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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 06 MAGGIO 2024

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Se la malattia è inclusa nella tabella si presume l’origine professionale fino a prova contraria dell’Inail Hanno diritto alla rendita i superstiti dell’operaio morto per una neoplasia polmonare: il cancro ai polmoni rientra fra le patologie da esposizione all’amianto. Per escludere il beneficio spetta all’istituto previdenziale dimostrare l’intervento causale di fattori extralavorativi

Se la malattia è inclusa nella tabella si presume l’origine professionale fino a prova contraria dell’Inail Hanno diritto alla rendita i superstiti dell’operaio morto per una neoplasia polmonare: il cancro ai polmoni rientra fra le patologie da esposizione all’amianto. Per escludere il beneficio spetta all’istituto previdenziale dimostrare l’intervento causale di fattori extralavorativi
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Una significativa sentenza depositata in data odierna 2 novembre dalla sezione lavoro
della Cassazione conferma un orientamento che per Giovanni D’Agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti”, rende giustizia ai lavoratori e ai loro congiunti
nella delicata materia delle patologie professionali e più in particolare in quelle
connesse all’esposizione all’amianto. Per gli ermellini, infatti, se la malattia
è inclusa nella tabella, l’origine professionale si presume e per il lavoratore
è sufficiente dimostrarne di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione
nociva laddove la patologia si è manifestata nel periodo anch’esso indicato dalla
legge. In particolare, per l’esposizione all’amianto, il carcinoma ai polmoni
è indicato in modo esplicito fra le malattie professionali dal regolamento 336/94:
per fornire la prova contraria, spetta all’Inail dimostrare l’intervento di agenti
patogeni extralavorativi. Con l’ordinanza 26103/17, è stato accolto il ricorso
della vedova di un marittimo che aveva chiesto all’Inail la rendita ai superstiti,
dopo che nei gradi di merito si era vista rigettare la richiesta dei benefici. Per
i giudici di legittimità ha errato la Corte d’appello ad aderire in modo acritico
alle conclusioni del Ctu secondo cui il rischio di esposizione all’amianto c’è,
ma non risulta quantificabile e «verosimilmente» non può ritenersi tale da innescare
la neoplasia polmonare diagnosticata, di natura multifattoriale. L’errore sta nel
non ritenere operante la presunzione tabellare per l’origine professionale del
carcinoma per il lavoratore con esperienza ultratrentennale a bordo delle navi. Non
è infatti il prestatore d’opera a dover provare l’esposizione al rischio-asbesto:
per le patologie amianto-correlate, definite monofattoriali, il fattore di rischio
è previsto nella tabella in termini ampi, senza indicazione di soglie rispetto a
quantità, qualità e tempo. In buona sostanza, l’Inail dovrebbe dimostrare che
è un fattore esterno dotato di efficacia esclusiva ad aver fatto ammalare il lavoratore
di cancro ai polmoni, per superare la presunzione contraria.