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Rumori di vicinato. Il condomino dev’essere risarcito dal titolare dell’attività rumorosa anche senza danno biologico

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Tempi duri per tutte quelle attività rumorose che infastidiscono e turbano, in quanto
superano la soglia di normale tollerabilità, l’esistenza dei vicini. Per la Cassazione
civile, con l’importante ordinanza 20445/17 pubblicata oggi, dev’essere, infatti,
risarcito il condomino se le immissioni illecite del vicino compromettono il normale
svolgimento della vita familiare e personale all’interno della propria abitazione,
anche se non è provata alcuna lesione della salute. Il danno non patrimoniale conseguente
alle immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità dev’essere
risarcito indipendentemente dall’esistenza di un danno biologico documentato. Nella
fattispecie, una donna proprietaria e residente in un appartamento che si trovava
sul piano al di sopra di una falegnameria aveva citato in giudizio sia il proprietario
che il conduttore del locale sottostante chiedendo sia l’inibizione delle immissioni
rumorose che il risarcimento dei danni subiti. Il tribunale di Roma aveva deciso
la causa riconoscendole un risarcimento di ben 10 mila euro anche perché nel frattempo
la falegnameria aveva adottato misure di contenimento in ragione di alcune ordinanze
cautelari dello stesso tribunale. Tale decisione, era stata completamente ribaltata
dalla Corte di appello della Capitale che aveva ritenuto che la donna non avesse
diritto ad alcun ristoro economico perché il danno poteva essere risarcito solo
se fosse stata provata la lesione alla salute non ritenendo, al contrario, risarcibile,
la minore godibilità della vita. La Suprema Corte con una decisione che per Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è assai significativa,
ha però nuovamente rovesciato il verdetto di secondo grado: secondo gli ermellini,
infatti, la corte territoriale fa riferimento a precedenti giurisprudenziali remoti
e superati dai più recenti orientamenti ormai consolidati secondo i quali «il danno
non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente
dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione
del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno
di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle
proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la
cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’articolo 8 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi».
La prova del pregiudizio subito può essere, pertanto, fornita anche con presunzioni
semplici e nozioni di comune esperienza. La corte, quindi, accoglie il ricorso e
cassa la sentenza della Corte di appello decidendo nel merito, riconoscendo per l’appunto
il risarcimento del danno che viene liquidato nell’importo di 10 mila euro, oltre
interessi, in favore dell’inquilina oltre al pagamento delle spese processuali
del primo grado di giudizio. Insomma, un precedente importante che nel riconoscere
un risarcimento monetario di tal tipo, costituirà un prezioso deterrente per tutte
quelle attività particolarmente rumorose all’interno di stabili abitati così
come noi dello “Sportello dei Diritti” insistiamo a sostenere da anni nelle
numerose azioni di assistenza in materia che abbiamo avviato sul territorio nazionale.