Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MARTEDì 30 APRILE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Reggio: dismissione patrimonio edilizio

Reggio: dismissione patrimonio edilizio

Mallamaci (Sel): “Per legge, i proventi non possono essere utilizzati per colmare il buco di bilancio”

Reggio: dismissione patrimonio edilizio

Mallamaci (Sel): “Per legge, i proventi non possono essere utilizzati per colmare il buco di bilancio”

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

“La perentorietà con la quale Demetrio Arena e i suoi affermano di voler coprire l’enorme buco di bilancio causato dallo scialo e dallo scialacquio della parte politica della quale fanno parte, fa letteralmente a cazzotti con quanto previsto dal comma 5 dell’art. unico della legge 560 del 1993, che recita testualmente: “L’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita ESCLUSIVAMENTE per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore”.

Ovviamente, il neretto e la sottolineatura col quale è evidenziato l’avverbio “esclusivamente” non è opera del legislatore, ma del sottoscritto; altrettanto ovviamente, in ogni caso, l’avverbio in questione non viene usato, nella fattispecie, per vezzo o per capriccio, ma col preciso scopo di rafforzare la previsione normativa, escludendo a priori la possibilità di prevedere eccezioni in sede legislativa (se non mediante una nuova, esplicita, decisione assunta mediante un provvedimento legislativo o di pari valore), o addirittura in sede regolamentare o interpretativa, e a maggior ragione con un provvedimento amministrativo.

Ma, se ce ne fosse bisogno, i successivi commi 13 e 14 precisano ulteriormente la destinazione obbligata dei fondi; leggiamo insieme:

13 I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ………….., rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5.

14 Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all’80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti. 

Con  circolare del Ministero dei ll. pp. del 30 giugno 1995 (disposizioni esplicative della legge 24 dicembre 1993, n. 560), pubblicata su   G.U. del 12-10-1995, vengono chiariti alcuni aspetti della legge, e cioè:

  1. 1) sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali o con i fondi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli IACP e loro consorzi, comunque denominati.
  2. 2) La finalità esclusiva della cessione è quella di realizzare nuovi programmi per lo sviluppo di tale settore.
  3. 3) Il patrimonio alienabile risulta dalla differenza tra l’intero patrimonio immobiliare e gli alloggi non alienabili per legge. Tali alloggi devono essere esclusi dall’elenco degli alloggi alienabili. In questo modo viene determinato il 100% del patrimonio alienabile. Sul predetto elenco è possibile così individuare la quota, non inferiore al 50% e non superiore al 75%, degli alloggi alienabili (in ambito provinciale).
  4. 4) nel piano di vendita devono essere adeguatamente indicati i modi e tempi di reinvestimento dei proventi.
  5. 5) la vendita del patrimonio deve essere rigorosamente effettuata nell’esclusivo interesse pubblico di sviluppo del settore dell’edilizia residenziale pubblica e va quindi assicurata la piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sull’aspetto economico che su quello temporale.
  6. 6) In seguito all’emanazione della legge n 560/1993, si pone la necessità di:
    regolare la gestione dei proventi delle vendite che, in base al disposto legislativo del comma 5, dell’articolo unico della citata legge, debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore dell’edilizia residenziale pubblica;
    Riguardo alle modalità di gestione degli introiti di fondi susseguenti alle vendite il comma 5 dell’articolo unico della legge stabilisce che: <<L’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore>>.
    I successivi commi 13 e 14 prevedono, inoltre, che i proventi delle alienazioni degli alloggi,….., <<rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5>>.
  7. 7) <<Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi… determinano annualmente la quota di proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento>>
    Tale norma evidenzia diversi problemi che riguardano la contabilizzazione dei ricavi delle vendite.
    Tali ricavi, infatti, sono vincolati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e, pure restando nella materiale disponibilità degli enti proprietari, non possono essere utilizzati se non in seguito a una proposta dello IACP competente per territorio previa determinazione regionale della quota da destinare al reinvestimento.
    Tali fondi sono, senza equivoco, di edilizia residenziale pubblica e seguono, a tutti gli effetti, la disciplina dei rientri della gestione speciale; detti proventi debbano essere versati su conti tenuti dagli IACP e denominati: <<fondi CER destinati alle finalità della legge n 560/1993>>, dove affluiscono e rimangono depositati, in attesa della loro materiale utilizzazione.
    Gli enti diversi dagli IACP provvederanno a versare i propri ricavi sullo stesso conto corrente infruttifero dell’istituto competente per territorio comunque denominato.
    In tale modo, per gli IACP e per le Regioni, diviene più agevole la determinazione annuale delle quote di proventi da destinare ai programmi di intervento ed eventualmente al ripiano dei deficit degli IACP. Si facilita altresì il controllo degli organi competenti in ordine alla corretta utilizzazione dei fondi e si incentiva il corretto uso delle risorse in un rapido reimpiego.

Ora, se si vuole essere seri e non fare voli di fantasia, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che la legge, già di per sé abbastanza chiara ed esplicita e affiancata da una interpretazione autentica del Ministero dei LL.PP. altrettanto lampante, non consente di ripianare i debiti degli Enti alienanti con i proventi della vendita degli alloggi di E.R.P., se non nella percentuale massima del 20 % del loro ammontare e su autorizzazione della Regione.

D’altronde, qualora non fosse sufficiente la legge e la sua interpretazione autentica, vi sono decine di documenti (delibere di altre Regioni, pareri di varia matrice) che non fanno che confermare che il debito del Comune di Reggio Calabria non può essere coperto con i danari rastrellati con la alienazione degli alloggi. Se ciò sarà fatto, non esiteremo un attimo ad interessare della cosa le Autorità competenti!!!

Ma c’è un altro aspetto che va considerato.

Col primo bando, gli alloggi per i quali è stata presentata richiesta di acquisto sono stati 1575 su un totale di alloggi messi in vendita di 2650 (1075 invenduti) ; per il secondo bando, i numeri sono 219 su 404  (185 invenduti).

L’Amministrazione comunale ha annunciato di volere alienare a terzi i 1260 alloggi rimasti invenduti su un totale di  3054, pari al 41,25 % del totale.

A tal proposito, il comma 7 dell’articolo unico della legge 560/93 recita:

“ Gli assegnatari….. se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi”.

E a quanto ammonta il reddito complessivo oltre il quale chi non è ultrasessantenne e non è portatore di handicap può subire la vendita dell’alloggio? Ebbene, il reddito fissato dal CIPE è pari ad € 21.691, 19 (42 milioni di lire), ovviamente lordi; che tassati al 40 % (per tenerci bassi) fanno 13.014,71 all’anno, 1084,55 al mese.

Ciò significa che una famiglia che ha deciso di non approfittare della vendita a prezzi vantaggiosi dell’alloggio nel quale vive, e che magari ha migliorato e adattato alle proprie esigenze, che sconta già il periodo di crisi e l’aumento di prezzi, tariffe, addizionali, accise e chi più ne ha più ne metta, con un reddito che si aggira intorno ai 1000 € al mese, dovrebbe essere costretta, per riempire il buco di bilancio scavato col saccheggio delle finanze cittadine a vantaggio di pochi eletti, a lasciare l’alloggio assegnatole per andare a cercare una casa in affitto ai prezzi che tutti conosciamo, dai 400 € in su di canone mensile.

Era anche questo che noi di SEL paventavamo nello scorso ottobre, quando chiedevamo di effettuare la vendita su base volontaria e garanzie per chi non avrebbe avuto la possibilità di acquistare se non consegnandosi mani e piedi all’usura e alla ‘ndrangheta. Ma noi e gli altri che dicevano le stesse cose fummo accusati di fare terrorismo.

Il terrorismo l’ha fatto e lo fa l’amministrazione comunale, che non solo fa finta di non sapere che non potrà utilizzare questi fondi come dice, ma che ha pure costretto migliaia di famiglie ad accollarsi una spesa consistente in tempi di gravi difficoltà per i ceti meno abbienti, e che arde ora dal desiderio di buttare fuori di casa i tanti che non ce l’hanno fatta.

E’ giusto tutto questo? E’ morale tutto questo?

A noi sembra piuttosto che questi amministratori disamministranti vogliano rinverdire la rupe di Sparta, e buttarvi di sotto tutti coloro che soffrono e che stanno fuori dalla cerchia magica dei privilegiati, degli esperti, dei consulenti, dei parenti, degli amici e degli amici degli amici.

L’opera di depauperamento morale e materiale perpetrata dalla destra ha prodotto, produce e produrrà danni incommensurabili a Reggio. Speriamo che a tale scientifica azione di annientamento della città qualcuno, da qualsiasi parte, in qualsiasi modo, metta fine al più presto.

Per il bene di tutti. Per il bene di Reggio”.

Nino Mallamaci, coord. circolo SEL V. De Angelis

redazione@approdonews.it