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TAURIANOVA (RC), VENERDì 03 MAGGIO 2024

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Mutui e finanziamenti con tassi “usurari”, la Cassazione stabilisce l’annullamento Pasqualino Gallo (FareItalia Cosenza): "Sentenza che va a insidiare in modo molto significativo tutto il sistema bancario"

Mutui e finanziamenti con tassi “usurari”, la Cassazione stabilisce l’annullamento Pasqualino Gallo (FareItalia Cosenza): "Sentenza che va a insidiare in modo molto significativo tutto il sistema bancario"
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I mutui e/o finanziamenti con tassi “usurari” possono essere annullati. È quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione; nel momento in cui, pertanto, il tasso di mora, le penali e le varie spese – calcolati tutti insieme – superano il tasso soglia stabilito dalla legge antiusura 108/96 e s.m.i., anche i mutui diventano usurari e possono essere annullati con le relative procedure stragiudiziali e/o giudiziali.

Con questa sentenza la Corte Suprema di Cassazione va a insidiare in modo molto significativo tutto il sistema bancario con l’introduzione del principio di usura “contrattualizzata” e la previsione secondo la quale se anche solo nella forma contrattuale l’indicazione del T.A.N. sommata all’indicazione del tasso di mora evidenzia il superamento del tasso soglia, il contratto relativo ai mutui ipotecari è da considerarsi nullo.

Alla luce di tale sentenza si prospetta, pertanto, la  possibilità di recuperare gli interessi versati e vedersi annullare quelli ancora da versare, oltre che la possibilità di rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento e nel caso di contratto concluso di recuperare tutti gli interessi versati.

Per determinare il tasso d’usura bisogna  inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali e interessi di mora, l’ammontare complessivo rappresenterà  la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG  “tasso effettivo globale ”, se questo è superiore al Tasso Soglia,  (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di  usura) il rapporto è in usura.

In questo caso si usufruisce di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96 e s.m.i., tra cui la restituzione di tutte le somme versate mediante l’applicazione dell’articolo 1815 c.c., richiamato anche dall’art. 644 c.p. e dall’art. 4 della Legge 108/96 che, in breve,  prevedono la nullità della clausola contrattuale.

Bisogna, inoltre, evidenziare che il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali – ossia gli interessi dalla banca come corrispettivo per il prestito –  e interessi moratori fissati nel contratto di mutuo – cioè dovuti  dal mutuatario in caso di ritardato pagamento – supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.

La verifica è un’opportunità al fine di far valere i propri diritti.

Il Presidente Fareitalia Cosenza

Avv. Pasqualino Gallo