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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Legge 104/1992, licenziamento per chi sfrutta permessi La tematica viene spiegata dall'avvocato Pasqualino Gallo, Presidente Fareitalia Cosenza

Legge 104/1992, licenziamento per chi sfrutta permessi La tematica viene spiegata dall'avvocato Pasqualino Gallo, Presidente Fareitalia Cosenza
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Licenziamento per chi usa i permessi della legge 104/1992 per soddisfare esigenze personali.
All’attenzione della Corte di Cassazione è stata sottoposta la decisione della Corte territoriale che, in riforma di quella del Tribunale, rigettava la domanda del ricorrente, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli dalla Società in cui prestava la propria attività lavorativa, per aver partecipato ad una serata danzante, appunto durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave.
Con la sentenza la Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento per utilizzo improprio dei permessi legge 104/92, anche in caso di mancata affissione in azienda del codice disciplinare. La decisione della Suprema Corte si basa non sul tipo di assistenza prevista ai sensi della legge, quanto sulle conseguenze dell’utilizzo delle giornate di permesso per finalità diverse da quelle consentite.
A nulla sono valse le giustificazioni del lavoratore che, a sua discolpa, aveva sostenuto che alcune ore del permesso retribuito erano state effettivamente utilizzate per assistere la madre, che, quindi, non era stata applicata correttamente la normativa prevista dalla legge 104/92, e che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della mancata affissione in azienda del codice disciplinare. Questo, secondo i Giudici, non cambia i termini della questione.
In caso di uso distorto (per fini personali) dei permessi della legge 104, il comportamento del dipendente si macchia di un “disvalore sociale” che può arrivare a giustificare il licenziamento. E ciò perché, così facendo, egli scarica sulla intera collettività, oltre che sull’azienda, i costi del proprio modo di agire: i permessi, infatti, vengono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi soltanto in un secondo momento viene rimborsato dall’Inps del relativo onere anche ai fini contributivi.

Il Presidente Fareitalia Cosenza
Avv. Pasqualino Gallo