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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 25 APRILE 2024

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Le garanzie perdute Le riflessioni del giurista Giovanni Cardona sul sensismo giudiziario

Le garanzie perdute Le riflessioni del giurista Giovanni Cardona sul sensismo giudiziario
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Un corollario della presunzione di non colpevolezza, che costituisce peraltro una regola fondamentale nei giudizi, consente al giudice di stabilire sulla base del criterio del favor rei, un’equazione tra fatto non provato e fatto inesistente.
Tale principio compendiato nell’articolo 27 della Costituzione, grava la parte accusante a provare i fatti costituenti l’humus fondante dell’organo investigativo e requirente, cosicché dalla mancata prova ne discende conseguentemente il proscioglimento dell’imputato.
Alla prova dei fatti, se la colpevolezza, anziché essere desunta da inconfutabili e riscontrabili prove, fonda la sua essenza in ambiti fanta o meta giuridici, lambenti presunzioni letterarie del tipo “non poteva non sapere” ci si ritrova nel dominio della responsabilità oggettiva e nella paritetica violazione dell’enunciato costituzionale suggellato all’art 27.
La verità è che l’uso inflattivo da parte della giurisprudenza di questi schemi presuntivi, rispecchia la carenza formativa di una seria cultura della prova che, per converso, dovrebbe costituire il fondamento di un giudizio imparziale.
La sovente adozione di tecniche di colpevolizzazione utilizzate per inchiodare l’incriminato precludendogli aprioristicamente ogni forma deflattiva di difesa, appartiene più alla strategia che alla metodologia giudiziaria.
Se la definizione di potere è data dall’attività di più persone che agiscono di concerto, la mancanza di fatto di controlli endo-processuali dà luogo alla formazione di un blocco di potere invincibile, ove la trasgressione normativa potrebbe determinare situazioni patologiche e dove la cura protocollare somministrata accidentalmente, casualmente o fortuitamente potrebbe determinare combinazioni alchemiche fatali.
In fondo la logica interna che presiede alla istituzione giudiziaria è pur sempre una anomala logica burocratica basata sul carisma dei capi, i quali con mirate e selettive iniziative investigative colmano, occupandolo, il vuoto di potere lasciato dagli altri poteri dello Stato, espandendone la forza di controllo su nuovi territori costituzionali e relegandone altri in miserandi alvei artificiali.
L’anarchismo istituzionale, che si realizza attraverso una costellazione di micropoteri, sfocia nell’anarchismo conoscitivo, costituente la porta degli inferi ed il varco mefistofelico per ogni sorta di arbitrio.
Le modifiche dei codici, quali rimedi legislativi, si sono rivelate del tutto inadeguate, essendo spesso espressione di una accolita di ignoranti governanti, dando campo libero ai giudicanti, i quali per una singolare inversione dei ruoli, come le termiti, svuotano i contenuti delle norme attraverso parossistiche interpretazioni.
Paradossalmente si potrebbe asserire che le leggi siano soggette ai giudici e che non già i giudici siano soggetti soltanto alla legge (art.101 della Costituzione)!
Un’inchiesta parlamentare rappresentando una delle poche garanzie offerte dalla Costituzione alle opposizioni, potrebbe scardinare lo stallo costituzionalmente anomalo che si è venuto a creare e potrebbe essere il viatico strumentale di emancipazione contro l’assolutismo della maggioranza.