Il Consiglio Nazionale Forense propone due strade alternative contro le improcedibilità delle opposizioni sui decreti ingiuntivi
Ott 26, 2010 - redazione
La proposta è stata inoltrata al Parlamento
Il Consiglio Nazionale Forense propone due strade alternative contro le improcedibilità delle opposizioni sui decreti ingiuntivi
La proposta è stata inoltrata al Parlamento
ROMA – Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nellequali lopponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni. La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, perdisinnescare le conseguenze inaccettabili della recente sentenza delle Sezioni Unite dellaCassazione ( sent. n. 19246/10 del 9 settembre scorso).La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dellopponente-debitoreconsegue automaticamente alla proposizione dellopposizione, indipendentemente dalla sceltadellopponente di fissare allopposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quelloordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza,ritenuta devastante dallAvvocatura, che la tardiva costituzione dellopponente (oltre il termine dicinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta limprocedibilitàdellopposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.Le proposte del Cnf.proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità dellegislatore.La prima, come spiega il Cnf, mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini dicostituzione (articolo 165 cpc), consacrando legislativamente un cinquantennale orientamentogiurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dellopponente-debitore allasua scelta di fissare allopposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. Inparticolare, si propone di chiarire che l’art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la.riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione adecreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizioneinferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 cpcLa seconda mira a intervenire sullarticolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendoche lart. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini diprocedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà,ndrcostituzione.Il documento messo a punto dal Cnf rileva come la pronuncia delle Sezioni collega lariduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dellopposizione. Applicando talesoluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dellopponente successive al quintogiorno dalla notificazione dellopposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cuisono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilitàdellopposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando,purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronunciadi rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.Le conseguenze dell applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento digiurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonchégravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senzaltrocensurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momentodel compimento dellatto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale.Gli orientamenti giurisprudenzialisono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza dellaimprocedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torno, Livorno e Barihanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese ha applicato ilprincipio del tempus regit actum per escludere lapplicazione del nuovo principio giurisprudenzialealle opposizioni pendenti.