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Il Consiglio Nazionale Forense propone due strade alternative contro le improcedibilità delle opposizioni sui decreti ingiuntivi

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La proposta è stata inoltrata al Parlamento

Il Consiglio Nazionale Forense propone due strade alternative contro le improcedibilità delle opposizioni sui decreti ingiuntivi

La proposta è stata inoltrata al Parlamento

 

ROMA – Due strade alternative di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nellequali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni. La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per“disinnescare” le conseguenze “inaccettabili” della recente sentenza delle Sezioni Unite dellaCassazione ( sent. n. 19246/10 del 9 settembre scorso).La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitoreconsegue “automaticamente” alla proposizione dell’opposizione, indipendentemente dalla sceltadell’opponente di fissare all’opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quelloordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza,ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine dicinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilitàdell’opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.Le proposte del Cnf.proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità dellegislatore.La prima, come spiega il Cnf, “ mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini dicostituzione (articolo 165 cpc)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamentogiurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore allasua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. Inparticolare, si propone di chiarire che “l’’art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la”.riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione adecreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizioneinferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 cpcLa seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendoche “l’art. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini diprocedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà,ndrcostituzione”.Il documento messo a punto dal Cnf rileva come “la pronuncia delle Sezioni collega lariduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell’opposizione. Applicando talesoluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quintogiorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cuisono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilitàdell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando,purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronunciadi rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.Le conseguenze dell’ applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento digiurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonchégravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz’altrocensurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momentodel compimento dell’atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale”.Gli orientamenti giurisprudenzialisono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza dellaimprocedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torno, Livorno e Barihanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese ha applicato ilprincipio del tempus regit actum per escludere l’applicazione del nuovo principio giurisprudenzialealle opposizioni pendenti.

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