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TAURIANOVA (RC), SABATO 27 APRILE 2024

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Il compiacente favoreggiamento Considerazioni del giurista blogger Giovanni Cardona su un riesumato fatto storico

Il compiacente favoreggiamento Considerazioni del giurista blogger Giovanni Cardona su un riesumato fatto storico
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Nel 1287 una tale Cecilia era stata ferita a morte da tale Giacopuccio, poi datosi alla macchia.
Ma quando il 16 giugno 1287 il capitano del popolo emise la sua sentenza, si legge tra l’altro: “Et item contra commune et omines…dicte ville…pro eo quod non ceberunte dictum Jacopuccium omicidam et…pro eo quod eum non duxerunt et non dederunt Potestati vel Capitaneo vel eorum judicibus, secundum quod facere debent et tenentur secundum formam statutorum… communis et populi perusii.”
Vale a dire che giustamente il Capitano del popolo, secondo gli statuti cittadini agì contro l’intero villaggio, stante il mancato arresto dell’omicida e il sottinteso favoreggiamento.
Orbene di giorno in giorno noi leggiamo che il volgo dei tempi nostri, pur assistendo a nefandezze della peggiore specie, ben raramente interviene a favore della vittima.
Ciascuno tende a fare i fatti propri, ad allontanarsi e poi si giustifica con le noie che risentirebbe da una testimonianza, dal pericolo di esporsi alle angherie degli eventuali complici dell’autore del misfatto e così via.
Certo è un punto di vista che non rappresenta una evoluzione del vivere civile, ma piuttosto un ritorno a forme di autoconservazione che non trovano giustificazione nel vivere sociale.
Il vecchio Codice Zanardelli di impronta nettamente liberale, prendendo le mosse dall’art. 235 del codice di procedura, prevedeva che ognuno potesse intervenire a rendere meno pericolosa l’azione dell’autore di un delitto per il quale si dovesse procedere ad arresto in flagranza.
D’altra parte, tutta questa materia si applica, proprio su misura alle varie questioni di compiacente silenzio, che si verificano qua e là per le nostre contrade a favore di miserandi personaggi.
Ma c’é di più: tempo fa, in flagranza di reato di borseggio gli agenti dell’ordine tentarono di arrestare i colpevoli.
Mal gliene incolse, quando la marmaglia del quartiere insorse affinché i colpevoli venissero lasciati andare.
Tempi ormai evidentemente diversi e ben lontani da quelli raccontati dalla storia del Medio Evo.
In fondo, i cittadini del borgo non la passarono liscia, in quanto lo stesso Sindicus, andato sotto le grinfie dei giudici investigatori ed inquisitori, subì, deposto dallo scranno municipale, insieme ai colpevoli municipali una paritetica punizione di favoreggiamento.
Forse sarebbe opportuno richiamare in vita, almeno in certe zone, l’editto comunale medievale anche in relazione ad affermazioni di un amministratore comunale, il quale dinanzi all’evidenza di orribili fatti cimiteriali antepone lovercraftiane giustificazioni che rasentano il fantadiritto.