Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MARTEDì 23 APRILE 2024

Torna su

Torna su

 
 

E’ ancora attuale in Italia il “fine pena mai”?

E’ ancora attuale in Italia il “fine pena mai”?

In questo ultimo periodo in Italia, dopo il “motu proprio” di papa Francesco, si discute sull’abolizione o meno dell’ergastolo. Ecco l’analisi del nostro avvocato Antonino Napoli

E’ ancora attuale in Italia il “fine pena mai”?

In questo ultimo periodo in Italia, dopo il “motu proprio” di papa Francesco, si discute sull’abolizione o meno dell’ergastolo. Ecco l’analisi del nostro avvocato Antonino Napoli

 

 

Da tempo si discute in Italia dell’abolizione dell’ergastolo ma mai, come in questi giorni, dopo il “motu proprio” di Papa Francesco, che ha abolito l’ergastolo nello Stato del Vaticano, e la sentenza della Corte E.D.U., appare realistico un intervento legislativo che, partendo proprio dall’abolizione dell’ergastolo, riformi sistematicamente la giustizia nel nostro paese.
La Consulta, con la sentenza 264 del 1974, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 c.p. (che stabilisce la pena dell’ergastolo) con riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Nel predetto giudizio di costituzionalità mentre il giudice rimettente assumeva che “l’ergastolo, in quanto pena che si risolve nella privazione perpetua della libertà personale, con impossibilità del reinserimento del condannato nella vita sociale, contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall’invocato principio costituzionale”, la Corte Costituzionale ha, invece, ritenuto legittimo l’ergastolo sul presupposto che è possibile con una decisione dell’autorità giudiziaria, in virtù dell’art. 176 c.p., che prevede la liberazione condizionale anche per l’ergastolano, accertare se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Si era tornati poi a discutere di ergastolo con la sentenza della Corte E.D.U. emessa nel caso Scoppola.
Era accaduto che durante la pendenza del processo a carico di quell’imputato la disciplina del giudizio abbreviato era stata oggetto di due interventi modificativi di segno opposto.
Entrambe le leggi, succedutesi tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, risultavano più favorevoli al reo rispetto a quella che era in vigore al momento del fatto, avendo reso possibile l’accesso al rito speciale anche ai soggetti imputati di reati punibili astrattamente con la pena dell’ergastolo.
La prima delle due leggi (la L. 479/1999) conteneva per questi casi una disciplina di maggiore favore – prevedendo sempre e comunque la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione di anni trenta – rispetto a quella definitivamente introdotta con il D.L. 341/2000, che manteneva ferma la pena perpetua nei casi in cui la pena, altrimenti applicabile, fosse quella dell’ergastolo con isolamento diurno.
Delle tre leggi astrattamente applicabili all’imputato Scoppola (quella vigente al momento del fatto e le due intervenute nel corso del giudizio) la più favorevole era senz’altro quella ‘intermedia’, perché consentiva di chiedere il giudizio abbreviato, a differenza della precedente, e nel contempo stabiliva un trattamento sanzionatorio più mite, in caso di condanna, rispetto a quello successivamente introdotto dal d.l. 341/2000.
L’applicazione nel caso in esame della disciplina più favorevole sarebbe stata pacifica, nel nostro ordinamento, se l’avvicendamento normativo avesse avuto ad oggetto disposizioni di diritto penale sostanziale, essendo per queste ipotesi accolta la regola della retroattività delle leggi penali favorevoli al reo, ivi compresa l’eventuale lex intermedia, all’interno dell’articolo 2 del codice penale.
Dalla motivazione della sentenza Scoppola emerge, tuttavia, che i giudici italiani avevano attribuito natura “processuale” alle norme sul giudizio abbreviato da applicarsi nel caso concreto ed avevano quindi seguito la diversa regola del tempus regit actum, con conseguente immediata applicazione nel corso del giudizio delle norme sopravvenute.
Di contrario avviso è stata però la Corte di Strasburgo, che ha potuto riscontrare una violazione dell’art. 7 § 1 Cedu (rectius: del principio di retroattività in bonam partem in esso ritenuto implicito) muovendo dal presupposto della natura “sostanziale” della norma oggetto di modifica sfavorevole. Si è affermato infatti, in proposito, che il secondo comma dell’art. 442 c.p.p. riguarda “la sévérité de la peine à infliger en cas de condamnation selon la procédure abrégée”, intendendosi per “peine” qualunque misura che sia applicata “à la suite d’une condemnation pour une ‘infraction'”.
L’attribuzione di natura sostanziale alle norme contenute nel secondo comma dell’art. 442 c.p.p. sembra imposta dal fatto, di per sé incontrovertibile, che esse hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio cui andrà incontro l’imputato che sia condannato in seguito a giudizio abbreviato.
La retroattività della pena più mite deve essere considerato, alla stregua dei principi generali del diritto unitario, vincolanti anche per il giudice nazionale, chiamato ad applicare il diritto interno in attuazione dell’ordinamento sovranazionale.
Nel caso di specie la CEDU aveva imposto al giudice italiano di adeguare la sentenza emessa a carico dell’imputato Scoppola ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il D.L. 341 del 2000 non può considerarsi realisticamente una legge di interpretazione della normativa anteriore, atteso che l’art. 442 c.p.p. (indicando, chiaramente, che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta, senza fare alcuna distinzione tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno) non presentava alcun profilo di ambiguità.
Sulla base di quanto precede, la Corte di Strasburgo aveva ritenuto che lo Stato Italiano non aveva adempiuto al proprio obbligo (previsto dall’articolo 7 della Convenzione) di far beneficiare il ricorrente della disposizione che prevedeva una pena meno severa ed entrata in vigore dopo la perpetrazione del reato e, di conseguenza, era tenuto ad assicurare che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente venisse sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella citata sentenza.
Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che dichiarano l’intervenuta violazione della Convenzione, pur non avendo effetti precettivi immediati, sono produttive di diritti ed obblighi nei confronti delle parti in giudizio, perché, da un lato, lo Stato è tenuto a conformarsi al dettato della Corte Sovranazionale, mediante l’eliminazione della violazione e, dall’altro, il cittadino coinvolto nella violazione stessa ha diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica della “restitutio in integrum” (Cass. Sez. 3 n. 23761 dell’11.05.2010).
Alla corretta applicazione dell’art. 442 II comma c.p.p., secondo i principi giurisprudenziali formulati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’art. 7, paragrafo 1 della Convenzione non garantisce solo il principio della non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, che il giudice applichi quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Le disposizioni del D.L. 341/2000 hanno comportato, di fatto, una violazione degli accordi processuali dal momento che (di fronte alla legittima aspettativa di vedersi applicata la pena di anni 30 in sostituzione della pena dell’ergastolo) gli era stata invece applicata retroattivamente una norma meno favorevole, ciò ponendosi in contrasto con la disciplina emergente dai Patti e dai Trattati Internazionali sui diritti dell’uomo.
La Corte EDU ha ritenuto che l’emendato art. 442 cpp fosse “una norma sostanziale e non processuale” e che, di conseguenza, non potesse essere considerata come interpretativa.
I principi di tassatività, di legalità e di successione delle leggi, stabiliti dall’art. 2, commi II e III cp, imponevano che all’imputato fosse applicata la pena più lieve stabilita dalla legge più recente.
La Corte EDU aveva evidenziato che l’art. 7 § 1, nella sua ultima parte, dispone che “Non può (…) essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”.
Alla base dell’orientamento giurisprudenziale starebbe la presa d’atto che, negli ultimi trent’anni, «un consensus s’est progressivement formé aux niveau européen et international pour considerér que l’application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l’infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal».
La Corte europea, oltre ad estendere la portata dell’art. 7 § 1 Cedu nel senso appena indicato, ha altresì affermato che, nel caso concreto sottoposto al suo esame, si era verificata una violazione del principio della retroattività della legge penale favorevole che si estende anche alla lex intermedia, ossia ad una legge sopravvenuta al fatto e non più in vigore al momento del giudizio.
Si precisa, infatti, in un passo successivo della sentenza, che « Ce principe [de la loi pénale plus douce] se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigeur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le pronuncé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu ».
In seguito alla predetta sentenza della CEDU (Scoppola v/s Italia), il Tribunale di Lecce con ordinanza del 26 marzo 2012, ha ritenuto, d’ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 4-ter d.l. n. 82/2000, convertito nella legge n. 144/2000 (possibilità di richiedere il giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con la pena dell’ergastolo), per contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione (con riferimento agli articoli 6 e 7 della CEDU) e cioè, in violazione del principio di uguaglianza, osservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con riferimento ai principi del giusto processo e della retroattività della legge penale più favorevole, affermati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo penda o pendesse davanti alla Corte di Cassazione.
Successivamente, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza del 10 settembre 2012 n. 34472, hanno affrontato la seguente questione di diritto: “Se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17/09/2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole”.
Orbene, seppur la Corte Costituzionale, a partire dalle sent. n. 348 e 349 del 2007, ha l’obbligo di conformarsi all’interpretazione delle leggi dettata dalla Corte di Strasburgo, tuttavia il giudice ordinario italiano, ad avviso delle SS.UU., non ha il potere di disapplicare la norma di legge nazionale contrastante e, pertanto, l’interpretazione conforme alla CEDU dei predetti artt. 7 e 8 del d.l. 341/2000 (che hanno imposto l’applicazione retroattiva, in malam partem, di una disciplina sanzionatoria deteriore agli imputati che avevano formulato richiesta di rito abbreviato in un’epoca in cui l’inequivoco testo dell’art. 442 c.p.p. prospettava loro pena sensibilmente più mite) e l’art. 7 CEDU dovrà essere eliminata non già dal giudice ordinario, bensì dalla Corte Costituzionale, alla quale spetterà dunque vagliare la compatibilità tra dette norme e il duplice parametro rappresentato dall’art. 117 co. 1 (in riferimento all’art. 7 CEDU così come interpretato dalla sentenza Scoppola) e 3 Cost. (sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, vulnerato dalla violazione del legittimo affidamento dell’imputato sulla misura massima della pena cui sarebbe stato esposto in caso di giudizio abbreviato, nonché delle “ingiustificate disparità di trattamento, affidate casualmente ai variabili tempi processuali, tra soggetti che versano identica posizione sostanziale”).
La questione di legittimità costituzionale, per le Sezioni Unite della Cassazione, è altresì rilevante poiché, in caso di accoglimento della questione, la pena dell’ergastolo, in quanto illegittimamente inflitta, diverrebbe ineseguibile (dovendo essere sostituita con quella di trent’anni di reclusione) in forza dell’art. 30 co. 4 della legge n. 87 del 1953, che – secondo le Sezioni Unite – “impedisce anche l’esecuzione della pena o della frazione di pena inflitta in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima”.
Recentemente la CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) con la sentenza depositata il 9 luglio u.s., (n. 3896, caso Vinter e altri c. Regno Unito) ha ritenuto la pena dell’ergastolo “una pena inumana e degradante che viola i diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dalla CEDU” a meno che – ed è l’unico caso in cui la Corte riconosce la legittimità dell’ergastolo – sia prevista o la possibilità di liberazione o di revisione della pena.
Laddove invece il detenuto non abbia alcuna speranza di liberazione, l’ergastolo va contro i diritti dell’uomo.
In Italia, essendo prevista sia la revisione del processo che la liberazione condizionale, la predetta sentenza non sarebbe applicabile anche se, ad onor del vero, l’accesso al predetto beneficio penitenziario sia tutt’altro che automatico e viene concesso dai giudici di sorveglianza con grande parsimonia. Inoltre, bisogna ricordare, che la legge preclude il beneficio della liberazione condizionale, come tutte le altre misure extramurarie, ai condannati all’ergastolo c.d. ostativo, sottoposti cioè al regime speciale dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Infatti, la legge 356/92 ha introdotto, nel sistema di esecuzione delle pene detentive, una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell’escludere dal trattamento extramurario i condannati, a meno che questi collaborino con la giustizia: per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.
Concludendo queste brevi considerazioni in ordine all’attualità e costituzionalità della pena dell’ergastolo si auspica che la Corte Costituzionale, chiamata nei prossimi mesi a decidere le questioni sollevate dalle SS.UU. e da vari giudici di merito, possa – in ossequio ai principi di civiltà giuridica di cui è culla la nostra Nazione -, in un sistema costituzionale che prevede la rieducazione ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, non mantenere questa pena perpetua, che per certe categorie di autori di reato è assolutamente certa, nel senso che non vi è alcuna possibilità di scarcerazione.
Aldo Moro nelle sue lezione universitarie avvertiva gli studenti, ma forse anche il legislatore e i politici: «Ricordatevi che la pena non è la passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell’ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato una risposta quale si esprime in una pena giusta».