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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Corte Costituzionale: dichiarate incostituzionali due leggi della Regione Calabria

Corte Costituzionale: dichiarate incostituzionali due leggi della Regione Calabria

Una è la L. 7 marzo 2011 n.7 “Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria” –

* Luigi Ciambrone

Regione: Censore,pessima legge su agenzia beni confiscati 

Corte Costituzionale: dichiarate incostituzionali due leggi della Regione Calabria

Una è la L. 7 marzo 2011 n.7 “Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria”

 

 

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 34 e n. 35 depositate in data 23 febbraio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due leggi della regione Calabria. La Sentenza n. 34 (Redattore Giuseppe FRIGO) riguardava il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che aveva promosso questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria). ll Presidente del Consiglio dei ministri lamentava, nella sostanza, che l’istituzione dell’Agenzia regionale ed i compiti ad essa conferiti si sovrapponevano alla disciplina statale e, precipuamente, a quella concernente l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; disciplina che si collocherebbe nel solco delle materie, riservate allo Stato, inerenti all’ordine pubblico e sicurezza, all’organizzazione amministrativa, alla giurisdizione, alle norme processuali e all’ordinamento penale. Va specificamente rimarcato che la legge regionale oggetto del giudizio innanzi la Consulta ha espressamente conferito non solo delle facoltà (come quella, a esempio, di richiedere l’assegnazione dei beni confiscati), ma anche precipui compiti di amministrazione, vigilanza e custodia dei beni sequestrati, muovendosi in direzione opposta rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale di gestire in maniera unitaria e coordinata i beni sequestrati e di programmare organicamente la loro destinazione. Diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale, invero, la legge regionale conferisce direttamente all’Agenzia regionale, e non alla Regione, tanto la facoltà di chiedere in assegnazione detti beni, quanto il compito di amministrare quelli eventualmente assegnati alla Regione Calabria. La sentenza n. 35 (Redattore Giorgio LATTANZI) e depositata in pari data, ha riguardato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria). Tale disposizione prevedeva, secondo l’art. 1 della legge impugnata, una misura apprestata «contro i rischi di infiltrazione ‘ndranghetista, nell’ambito della più globale strategia di contrasto all’illegalità in Calabria». In particolare, stabiliva che chiunque riceveva ed utilizzava finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000,00 doveva impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Secondo il Governo, era in tal modo lesa una duplice competenza legislativa esclusiva dello Stato: quella in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), e quella in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). La Consulta nell’accogliere il ricorso del Primo Ministro ha inteso spiegare che la promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell’ambito dell’organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. Per la Corte Costituzionale la legge regionale ha invaso la sfera di competenza legislativa dello Stato e per tale motivo l’ha dichiarata costituzionalmente illegittima. Non c’è pace per la Regione Calabria davanti alla Consulta e, crediamo, che sarebbe opportuna una valutazione preliminare di tenuta e coerenza con il sistema costituzionale delle leggi regionali prima, ancora, della loro pubblicazione. Si eviterebbe, così, una “bocciatura” della Consulta sulle nostre leggi regionali.

* Avvocato Luigi Ciambrone dirigente regionale di Fli

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