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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 28 MARZO 2024

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Coronavirus, nuova ordinanza restrittiva della Regione Calabria, stop ad attività sportive all’aperto (e si spera pure agli “imbecilli”) Jole Santelli e il Dipartimento della Salute chiudono il cerchio a causa dell’emergenza pandemica che sta colpendo anche il territorio calabrese

Coronavirus, nuova ordinanza restrittiva della Regione Calabria, stop ad attività sportive all’aperto (e si spera pure agli “imbecilli”) Jole Santelli e il Dipartimento della Salute chiudono il cerchio a causa dell’emergenza pandemica che sta colpendo anche il territorio calabrese
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Stretta della Regione Calabria per far restare a casa anche gli “irriducibili” i quali non vogliono capire che restare a casa ne va della propria salute e quella degli altri. Purtroppo viviamo in un paese dove l’ignoranza e la superficialità in alcuni non si arresta nemmeno davanti ad un’emergenza pandemica. Come se i dati che arrivano dalla Lombardia e dal Nord non ci toccano, specie con il picco di oggi con oltre seicento morti. E con un numero che ha superato di gran lunga i decessi dell’epidemia in Cina.
Eppure, vedere tanta gente chiusa dentro per una forte e sensata responsabilità faceva sì che quella permanenza forzata avesse un valore nullo per chi non gliene fregava un fico secco di quanto stava accadendo in giro, “bivaccando” in giro, facendo varie “attività” in gruppo e altro ancora. Così come al Nord, così come altrove, così come in Calabria.
L’ordinanza emessa dalla Cittadella vieta alcune attività e spostamenti fino al 3 aprile. E le uscite per strada dovranno essere essenziali e soprattutto per ragioni di salute e di necessità, reali!
In quanto fa specie da rimanere basiti, le migliaia di sanzioni ai trasgressori perchè non rispettavano le regole di un diviet governativo. Con questa ordinanza si spera che alcuni “imbecilli”, oltre a quelli arrivati dal Nord (compresi quelli che non si sono dichiarati e messi in quarantena obbligatoria) nel grande esodo, venga rispettato solo ed esclusivamente a tutela della salute di tutti.

Di seguito i punti dell’Ordinanza:

1. Con decorrenza immediata e fino al 31 marzo 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;
2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
8. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai
precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;
9. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
Speriamo che stavolta verrà recepita ma soprattutto rispettata.

ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020