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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 30 APRILE 2024

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Cittanova, Fiesa Assopanificatori: “Diffida ad interrompere la vendita sottocosto del pane”

Cittanova, Fiesa Assopanificatori: “Diffida ad interrompere la vendita sottocosto del pane”

In un noto supermercato il pane veniva venduto sottocosto ad un euro al chilo

Cittanova, Fiesa Assopanificatori: “Concorrenza sleale, diffida ad interrompere la vendita sottocosto del pane”

In un noto supermercato il pane veniva venduto sottocosto ad un euro al chilo

 

 

Con una nota al Sindaco del Comune di Cittanova e alla direzione di un locale supermercato, la Fiesa Confesercenti reggina è intervenuta per segnalare la violazione della normativa in materia di concorrenza sleale derivante dalla vendita sottocosto del pane.
Nella nota, Assopanificatori Fiesa, in rappresentanza dei propri associati e in difesa degli operatori della panificazione, chiede alle Autorità preposte un urgente intervento al fine di evitare che l’attività di vendita sottocosto del pane ad 1 € a Kg. Dal 29 maggio al 4 giugno c.a, pubblicizzata dal supermercato locale possa portare ad una grave violazione della concorrenza con pesanti ripercussioni sulla Categoria dei panificatori, derivanti da azione sistematica finalizzata all’accaparramento della clientela.
A questo proposito, Assopanificatori calabrese segnale la pronuncia del Tribunale Torino, Torino 25 marzo 2004 – Giud. Contini – che così si è espressa: “La vendita in un supermercato di un bene di largo consumo (come il pane) a prezzo irrisorio a chi acquisti altri prodotti nel medesimo supermercato è illecita, in quanto appare finalizzata all’accaparramento di nuova clientela a discapito di chi venda esclusivamente quel bene” e, dunque, “a produrre uno sviamento di clientela difficilmente recuperabile per i piccoli esercenti.”
Nella sentenza torinese il Giudice afferma che “Benché quindi le citate previsioni legislative consentano espressamente la vendita sottocosto di un bene alimentare deperibile come il pane, ritiene il Tribunale che, nondimeno, sussista il fumus boni juris in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’Art. 2598, n.3 cod. civ.
Il Giudice, quindi, dopo un attenta disamina ha confermato “l’esistenza del periculum in mora in quanto il protrarsi dell’iniziativa oltre a continuare a produrre i cali di vendite lamentate è idoneo, per quanto detto in precedenza, a produrre uno sviamento di clientela difficilmente recuperabile per i piccoli esercenti”, ravvisando “…i presupposti per ordinare l’immediata cessazione della campagna di offerta speciale di pane.”
La nostra Associazione, alla luce dei fatti rappresentati e del provvedimento richiamato, ha chiesto alla Direzione del supermercato di desistere dal portare avanti questa attività ed alle Autorità preposte di intervenire per reprimere eventuali abusi.