Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), DOMENICA 28 APRILE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Cassazione, non si applica legge Fornero per gli statali Vale la vecchia formulazione della norma

Cassazione, non si applica legge Fornero per gli statali Vale la vecchia formulazione della norma
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

Sì alla reintegra degli statali licenziati ai quali non si applica l’articolo 18
come riformato dalla legge Fornero. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 11868/16,
pubblicata il 9 giugno dalla sezione lavoro. Per i provvedimenti espulsivi successivi
alla legge 92/2012 a carico dipendenti di enti e ministeri vale dunque la vecchia
formulazione della norma di cui allo statuto dei lavoratori. Pertanto deve escludersi
la tutela soltanto risarcitoria, e non anche reintegratoria, prevista in ipotesi
di giusta causa o giustificato motivo. La Suprema corte, osserva Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, esclude che il nuovo regime delle
tutele in caso di licenziamento illegittimo possa essere applicato anche ai rapporti
di lavoro disciplinati dall’articolo 2 del decreto legislativo 165/01. E invero
la pronuncia di legittimità che ha affermato il contrario, la 24157/15, ha comunque
ritenuto di salvaguardare la specialità della normativa del procedimento disciplinare
dettata per l’impiego pubblico riconducendo al primo e al secondo comma dell’articolo
18 modificato la violazione delle regole procedimentali in quanto causa di nullità
del licenziamento. Il punto è, osserva oggi il collegio, che la legge Fornero tiene
conto soltanto delle esigenze dell’impresa privata. Decisivo in proposito è il
rinvio a un successivo intervento normativo contenuto nel comma 8 dell’articolo
1 della legge 92/2012: un rimando non diverso da quello ex articolo 86, comma 8,
del decreto legislativo 276/03 che incaricava all’epoca il ministero della Funzione
pubblica di armonizzare la disciplina del pubblico impiego con la nuova normativa
applicabile solo alle aziende private. E dunque fino a quando l’intervento normativo
di armonizzazione non interverrà ai dipendenti pubblici non si applicano le modifiche
apportate dalla riforma Fornero e la tutela da riconoscere ai lavoratori di enti
e ministeri in caso di licenziamento resta quella assicurata dalla previgente formulazione
della norma. Non c’è dubbio, osservano i giudici di legittimità, che la Fornero
sia pensata per il settore privato perché introduce una correlazione inscindibile
fra flessibilità in uscita e in entrata: allarga le maglie della prima ma riduce
l’uso improprio dei contratti diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. E le sanzioni modulate dalla legge 92/2012 non si prestano a essere
estese al pubblico impiego privatizzato per il quale il decreto legislativo 150/09
ha dettato una disciplina inderogabile secondo cui a determinati illeciti tipizzati
deve seguire la sanzione del licenziamento. La novella risulta incompatibile con
il mondo delle amministrazioni pubbliche specialmente per l’ipotesi del licenziamento
intimato senza l’osservanza delle garanzie procedimentali: gli articoli 55 e 55
bis del decreto legislativo 165/01 sottraggono il procedimento alla contrattazione
collettiva, dettano tempi e modi e ne affermano il carattere inderogabile. Senza
dimenticare che la risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego è caratterizzato
da garanzie dettate anche a protezione di interessi collettivi oltre che del soggetto
da rimuovere. Ma la questione potrebbe arrivare presto alle Sezioni unite civili.
Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in
caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori
privati.