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Caso Calabria, interrogazione di Buemi al ministro

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“Sprechi anche in periodo prorogatio. In atto una pericolosa spirale clientelare”

Caso Calabria, interrogazione di Buemi al ministro

“Sprechi anche in periodo prorogatio. In atto una pericolosa spirale clientelare”

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Interrogazione a risposta scritta di Enrico Buemi.

– Ai Ministri dell’interno e della giustizia ed al Ministro senza
portafoglio per gli affari regionali e le autonomie. – Premesso che:

– a seguito di sentenza non passata in giudicato, di condanna a 6 anni di
reclusione per abuso e falso, il presidente della regione Calabria Giuseppe
Scopelliti si è dimesso dalla carica. Al di là dell’ennesima riprova
dell’inefficacia dell’articolo 8 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – la cui barocca procedura ha
consentito all’interessato di anticiparne l’esito presentandosi come
dimissionario e, valendosi delle conseguenti scadenze di legge, di
ritardare fino all’autunno le nuove elezioni regionali – è rimarchevole che
la maggioranza uscente si attesti su una lettura formalistica dell’articolo
33 dello statuto calabrese, secondo cui “il Presidente della Giunta e la
Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente”
(comma 7) e “nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma
precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti
improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta”;
– si tratta di una lettura smentita da costante giurisprudenza
costituzionale (Corte cost., 22- 26 febbraio 2010, n. 68; 5 giugno 2003, n.
196) e dalla dottrina (P. VIRGA, La Regione, Milano 1949, 162 ss.; T.
MARTINES, Il Consiglio regionale, Milano 1961, 102 ss.; E. GIZZI, Lo
scioglimento dei Consigli regionali e l’amministrazione straordinaria delle
Regioni, Milano 1966, passim; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico,
II, VIII ed., Padova 1969, 900 ss.), univoci nel considerare che il
Consiglio e la Giunta regionale in regime di prorogatio – come è dopo le
dimissioni del Presidente, nell’attuale situazione calabrese – sono
autorizzati al compimento dei soli atti indifferibili ed urgenti;

– dalla verifica amministrativo-contabile, disposta dal Dipartimento della
Ragioneria dello Stato-Ispettorato generale di Finanza-Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica, relativamente alle “spese di Personale” ed agli
“Equilibri di Bilancio”, sono emersi sprechi gestionali ed episodi di
cattiva amministrazione che proseguono durante il periodo di prorogatio
degli organi regionali, innestando una pericolosa spirale clientelare
destinata ad incidere nella competizione elettorale imminente sotto forma
di captatio benevolentiae, della quale saranno chiamati a fare le spese le
generazioni future;
– si apprende anzi che Giunta regionale – nella seduta dell’8 luglio 2014 –
ha, non solo approvato gli “indirizzi”che, in particolare, i Dipartimenti
“Organizzazione e Personale” e “Bilancio”, dovranno seguire nella
predisposizione delle relative contro-deduzioni, ma ha anche conferito
all’Avvocatura regionale, “ampio mandato di proporre eventuale ricorso sia
amministrativo, sia per conflitto di attribuzione” contro tale verifica
amministrativo-contabile;

si chiede di sapere:

– se l’invocazione dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle
regioni possa giustificare un attacco così scomposto alle attività di
verifica messe in campo da parte del MEF-RGS;
– se la scelta di propiziare il “coinvolgimento partecipativo degli
eventuali terzi interessati, espressamente individuati nelle relazioni
ispettive”, nonché “idonei e documentati elementi di giudizio”, da parte
delle Organizzazioni sindacali – in riferimento alla relazione ispettiva
relativa alle spese di Personale – sia rituale o non costituisca invece un
indebito mezzo di pressione sugli organi statali preposti al controllo;

– se non si versi in un caso in cui è possibile esercitare i “poteri
residuali propri del Governo” volti ad assicurare lo svolgimento
dell’attività amministrativa indispensabile, applicando, nella specie, il
“principio generale dell’ordinamento che attribuisce al Governo un potere
di intervento per assicurare l’adempimento degli obblighi attinenti a
interessi di rilievo costituzionale” (D.P.R. 16 luglio 2001, alla luce
dell’articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e
dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59).