Arriva la Cassazione a dirimere i dubbi che caratterizzavano la procedura di risarcimento nei sinistri
Set 20, 2017 - Giovanni D'agata
Finalmente. In data odierna è stata depositata dalla sesta sezione civile della
Corte di Cassazione la prima ordinanza di legittimità che ha affrontato l’annosa
questione delle parti legittimate in causa nei giudizi di risarcimento relativi ai
sinistri tra veicoli e con lesioni inferiori al 9 % del danno biologico, che costituiscono,
in assoluto, la gran parte degli incidenti stradali. In particolare, per la Suprema
Corte con l’ordinanza 21896/17, quando il danneggiato nel sinistro stradale promuove
l’azione per il risarcimento diretto nei confronti della propria assicurazione,
il danneggiante è litisconsorte necessario nella causa, analogamente al caso in
cui viene proposta l’azione nei confronti dell’assicurazione del responsabile.
Per i giudici di legittimità, le compagnie assicurative devono comunque regolare
i rapporti fra loro e bisogna evitare che il responsabile del sinistro possa affermare
l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento che il giudice compie
nei confronti dell’assicurazione del danneggiato. Nella fattispecie, i giudici
di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta la sentenza del tribunale che aveva rimesso
la causa davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura
civile perché la cessionaria del credito nell’ambito dell’incidente stradale
non aveva convenuto in giudizio anche il danneggiante. Sinora la Corte di Cassazione
si era pronunciata sulla procedura stabilita dall’articolo 23 della legge 990/69,
ma non su quella dell’articolo 149 del codice delle assicurazioni private che aveva
destato non pochi dubbi interpretativi tra gli addetti ai lavori sin dalla sua attuazione.
Le stesse finalità della legge previgente, per gli ermellini, continuerebbero a
sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149
del Codice delle Assicurazioni private. È noto, che negli incidenti meno complessi,
con danni solo ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente danneggiato, quest’ultimo
viene risarcito dalla sua assicurazione, in base al rapporto di conoscenza reciproca,
e la compagnia recupererà una somma a forfait rispetto a quanto pagato dalla compagnia
del responsabile in ragione di una convenzione apposita stabilita a livello ANIA,
l’associazione nazionale delle assicurazioni. Ciò al fine di garantire la più
ampia rapidità di tutela anche in ragione della ridotta entità dei risarcimenti
rispetto ai casi applicabili. Ma l’azione stabilita dall’articolo 149 CdA, secondo
il provvedimento odierno della Cassazione, non risulta diversa da quella di cui all’articolo
144, comma 3, in cui il danneggiato propone l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione
del responsabile. E quest’ultima ha tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità
delle eccezioni, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario; le prime
due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima
nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto: non si
comprende perché a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della
terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario.
Per i supremi giudici pur risultando appesantita la procedura, è necessario comunque
assicurare la certezza dei rapporti e del giudicato.
*Una decisione che farà discutere*
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rileva che si
tratta del primo precedente di legittimità che però non risulta esaustivo in materia,
in quanto sinora l’orientamento giurisprudenziale maggioritario di merito aveva
ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell’azione risarcitoria, la sola
citazione in giudizio della propria compagnia nei casi previsti dall’articolo 149
C.d.A. anche in ragione del tenore letterale della norma e della sua ratio che avrebbe
lasciato intendere la preferenza legislativa delle esigenze di celerità della procedura
per favorire chi subisce le conseguenze di un sinistro di non particolare complessità
ed entità economica rispetto a quella di garanzia dei rapporti tra compagnie. Quindi,
c’è da aspettarsi, a questo punto che la Cassazione tornerà nuovamente sulla
materia.