Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Agenzia delle Entrate ed Equitalia fermate dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari Sospeso per la prima volta in Italia dopo la riforma "Villani" del processo tributario, un atto di accertamento cui era seguita una cartella esattoriale di oltre 176mila euro, in pendenza di un ricorso per Cassazione

Agenzia delle Entrate ed Equitalia fermate dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari Sospeso per la prima volta in Italia dopo la riforma "Villani" del processo tributario, un atto di accertamento cui era seguita una cartella esattoriale di oltre 176mila euro, in pendenza di un ricorso per Cassazione
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

Un’ordinanza che farà certamente discutere e che risulta essere la prima in Italia
in materia, la n. 217/2016 depositata in segreteria il 29/02/2016 della Commissione
Tributaria Regionale di Bari – Sez. staccata di Lecce – Sez. 23, ritirata oggi,
che ha disposto su specifica istanza del difensore del contribuente, avvocato Maurizio
Villani, la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario di accertamento,
ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 62-bis, comma 1°, secondo periodo, D.Lgs.
n. 546/92, aggiunto con le modifiche del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso
la specifica proposta modificativa del tributarista leccese, secondo cui “Il contribuente
può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa
può derivargli un danno grave e irreparabile”.

In questo modo, pur in pendenza di un ricorso per Cassazione, come nella fattispecie
in oggetto, i giudici tributari, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto
di accertamento, hanno impedito all’Agenzia delle Entrate di richiedere il pagamento
dell’imposta provvisoria ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 cit. sia per quanto
riguarda l’iscrizione provvisoria iniziale del terzo sia per quanto riguarda le
successive iscrizioni provvisorie a seguito di sentenza, come previsto dal succitato
art. 68, comma 1°, lett. a), b) e c).

La prima applicazione pratica del succitato art. 62-/bis/, rileva Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutela maggiormente il contribuente,
rispetto alla precedente normativa processuale, ed è augurabile che i giudici tributari
di secondo grado la possano applicare in futuro, logicamente se rilevano il danno
grave ed irreparabile, di cui al succitato comma 1, seconda parte, senza dover considerare
il /fumus boni iuris/, ossia la verosimile sussistenza del proprio diritto, non richiesto
in questa specifica fattispecie, come peraltro precisato dalla circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 38/E del 29/12/2015.

Nella fattispecie al contribuente che aveva presentato ricorso innanzi alla Suprema
Corte è stato sufficiente dimostrare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile
determinato dalla propria precaria situazione economica per ottenere la sospensione
dell’atto di accertamento e la possibilità che il Fisco proceda coattivamente verso
lo stesso.