di Antonino Napoli
Non seguo più da tempo il processo di Garlasco 2 perché considero, per me che esercito la professione forense, che i processi si celebrino nelle aule di giustizia, non negli studi televisivi.
È una regola che dovrebbe valere soprattutto quando si parla di vicende giudiziarie tanto complesse e dolorose, nelle quali la ricerca della verità non può essere affidata alla suggestione del racconto mediatico o al mero voyeurismo.
Quello che sta accadendo in questi giorni, tuttavia, impone una riflessione che va oltre la vicenda di Alberto Stasi, di Andrea Sempio e dell’omicidio di Chiara Poggi.
Secondo quanto emerso dalle nuove indagini, nel 2007 sarebbero state effettuate sui pedali della bicicletta di Stasi ulteriori analisi genetiche che avrebbero dato esito negativo. Si tratta di risultati che, secondo la ricostruzione della Procura, non sarebbero stati portati all’attenzione dei magistrati e della difesa, mentre il DNA di Chiara Poggi individuato sui pedali aveva assunto un ruolo significativo nell’impianto accusatorio.
Non è ancora il momento per trarre conclusioni definitive sulle responsabilità individuali. Le indagini dovranno stabilire che cosa sia realmente accaduto, chi conoscesse quei risultati, quale fosse il loro significato tecnico e per quale ragione non siano entrati nel percorso processuale.
Ma proprio per questo la questione è grave.
Una cosa è l’errore investigativo un’altra è l’eventuale omissione consapevole di un elemento probatorio, peggio ancora sarebbe la manipolazione di una prova o il depistaggio di un’indagine.
Sono piani profondamente diversi, anche sul terreno della responsabilità penale e professionale.
Il generale Luciano Garofano, che nel 2007 comandava il Ris di Parma, ha respinto con decisione l’ipotesi di irregolarità, dichiarando di avere una certezza assoluta sull’onestà dei suoi “collaboratori” che eseguirono materialmente le analisi. Ha prontamente ricordato di non aver effettuato personalmente quelle analisi, affidate ad altri ufficiali del reparto.
È una posizione che merita rispetto e che dovrà essere confrontata con gli elementi oggettivi che emergono o emergeranno dall’inchiesta.
Ma proprio qui si trova il punto che, da avvocato penalista, considero più delicato.
Il processo penale non può dipendere dalla fiducia personale che riponiamo nell’inquirente, nel consulente, nel perito o nel reparto investigativo. Deve dipendere dalla possibilità di controllare il percorso attraverso il quale una prova nasce, viene raccolta, analizzata, interpretata e infine sottoposta al contraddittorio.
La prova scientifica non è una verità rivelata. È una prova, e come ogni prova deve poter essere verificata.
Per questo assumono un’importanza particolare quelli che vengono chiamati “raw data”’ i dati grezzi prodotti dagli strumenti di laboratorio. Essi consentono, almeno in linea di principio, di ricostruire il percorso tecnico che conduce dal reperto al risultato finale.
È questa la forza della scienza applicata al processo. Non è la sua presunta infallibilità, ma, come sosteneva Popper, la sua verificabilità o, meglio, la sua “falsificazione”.
La storia del diritto penale ci ha insegnato quanto sia pericoloso attribuire carattere assoluto alle convinzioni dell’accusatore o alla presunta infallibilità dell’apparato investigativo.
Il caso Dreyfus, con il celebre “J’accuse” di Émile Zola, è forse l’esempio più noto di come un errore giudiziario possa trasformarsi in una questione che investe l’intera coscienza civile di un Paese. Ma non fu il primo e non sarebbe stato l’ultimo.
Sappiamo che nella storia della giustizia vi sono stati innocenti condannati e colpevoli assolti. Secondo alcuni, che però indossano una toga diversa dalla mia, sarebbe fisiologico. È una delle ragioni per cui il processo penale moderno ha costruito, con fatica, un sistema di garanzie fondato sul contraddittorio, sulla difesa, sulla presunzione di innocenza e sulla possibilità di sottoporre ogni prova al controllo delle parti e del giudice.
La giustizia umana è fallibile e proprio perché lo è ha bisogno di regole.
E allora il problema che emerge oggi in questa nuova indagine sui fatti di Garlasco riguarda soprattutto il modo in cui uno Stato di diritto deve reagire quando emerge il dubbio che un elemento potenzialmente favorevole all’imputato sia rimasto fuori dal processo.
Il processo non serve a dimostrare che l’accusa aveva ragione ma ad accertare, attraverso regole prestabilite, e nel contraddittorio delle parti, se quell’accusa possa essere sostenuta oltre ogni ragionevole dubbio.
L’errore umano può capitare e nessun reparto investigativo, per quanto qualificato, può esserne immune.
Lo sconcerto nasce quando compare l’ombra di qualcosa di diverso dal mero errore.
Se una prova è stata manipolata, occultata o deliberatamente sottratta al controllo processuale, non saremmo più di fronte a una semplice imperfezione dell’indagine. Sarebbe in discussione la lealtà stessa dell’accertamento penale e la fiducia nelle istituzioni giudiziarie.



