Furti nei treni. L’azienda ferroviaria e il gestore delle carrozze sono responsabili per il furto nei vagoni letto del treno
Dic 22, 2014 - redazione
Arriva dalla Cassazione un duro colpo alle aziende dei trasporti ferroviari e alle
società addette alla gestione delle carrozze. Troppe volte, infatti, hanno pensato
di scamparla liscia dalla loro responsabilità per i furti subiti dai viaggiatori
che soventemente continuano ad accadere sulla nostra rete ferroviaria come da tempo
denuncia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”.Un’importante
sentenza della Suprema Corte, infatti, obbligherà implicitamente le stesse ad innalzare
i livelli di controllo a bordo delle proprie vetture perché con la decisione 26887/14,
pubblicata il 19 dicembre l’azienda dei trasporti e la società addetta alla gestione
delle carrozze dalla terza sezione civile sono ritenute responsabili in solido del
furto subito dal passeggero nel vagone letto e dovranno pagare integralmente la perdita
subita dai viaggiatori.Nella fattispecie i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto
in parziale riforma della sentenza di merito, il ricorso di una coppia di coniugi,
derubati nel loro scompartimento durante un viaggio in treno. I due cittadini avevano
adito la Giustizia per chiedere l’accertamento delle responsabilità delle società
per un furto di notevoli proporzioni, 50 milioni delle vecchie lire, al fine di ottenere
il risarcimento del relativo danno. La sottrazione dei beni avvenne mentre la coppia
stava riposando; il ladro si era introduotto nel vagone letto da loro occupato, forzandone
la serratura. In particolare, in tale circostanza, era stata sottratta la borsa della
donna, contenente oggetti di valore.La Corte d’appello di Roma aveva respinto le
doglianze della coppia nei confronti dell’azienda ferroviaria che si era vista
respingere le domande in primo grado, accogliendo, al contrario l’appello avverso
la società addetta alla gestione dei vagoni letto, con conseguente riduzione del
risarcimento dei danni. I due utenti, ritenevano a quel punto utile ricorrere per
Cassazione, i cui giudici riformavano la decisione di secondo grado in loro favore.Gli
ermellini, hanno ritenuto in primo luogo ineccepibile il fatto che la borsa contenente
danaro e preziosi della signora poteva considerarsi «/bagaglio in quanto, entrata
nello scompartimento letto, ha cessato di indossarla come accessorio del suo abbigliamento,
e 1’ha naturalmente posata all’interno della sua privata dimora, chiusa a chiave,
secondo le prescrizioni ricevute e predisposte per garantire la sicurezza, anche
del bagaglio con tale modalità trasportato/». Interesse pubblico che il legislatore
considera «/meritevole di tutela anche penale a decorrere dall’entrata in vigore
della legge 94/2009, articolo 3 comma 26, che infatti ha configurato un’autonoma
aggravante se il fatto (furto) è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto/».
Ne consegue che i coniugi non hanno commesso alcuna imprudenza «/nel confidare sull’attuazione
delle cautele dovute dal trasportatore per scongiurare 1’evento verificatosi/».Non
vi è dubbio che il furto costituiva un rischio «/espressamente previsto/» nel
regolamento della società, incaricata dall’azienda di trasporti per l’esecuzione
del servizio di carrozza letto, «/e perciò rientrante nella sua sfera di controllo
e di organizzazione di misure necessarie per scongiurarne l’accadimento, e non
in quella dei viaggiatori che avendo pagato anche il servizio di carrozza-letto avevano
il diritto di esigere la sorveglianza necessaria a che nessuno vi potesse entrare
indisturbato mentre loro erano chiusi dall’interno, come invece è accaduto mentre
il dipendente della società dormiva profondamente nella sua garitta, così non impedendo
il furto aggravato che aveva l’obbligo di impedire/».Questa grave omissione di
sorveglianza è idonea a configurare la colpa grave ed esclusiva del trasportatore
e della società per il furto subito dai coniugi.