Equitalia: multe illegali, ritrovata sentenza smarrita della Cassazione

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Gli interessi del 10% applicati sulle contravvenzioni rendono nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione che fino ad oggi è stata quasi ignorata, ossia la n. 3701 del 16 luglio del 2007. All’interno della news la sentenza integrale della Suprema Corte

Equitalia: multe illegali, ritrovata sentenza smarrita della Cassazione

Gli interessi del 10% applicati sulle contravvenzioni rendono nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione che fino ad oggi è stata quasi ignorata, ossia la n. 3701 del 16 luglio del 2007. All’interno della news la sentenza integrale della Suprema Corte

 

 

In riferimento ad una news comparsa sulle maggiori testate giornalistiche nei giorni di fine febbraio 2012 vogliamo scrivere due righe ed allegare parte della sentenza relativa all’oggetto dell’articolo.

Gli interessi del 10 per cento applicati sulle contravvenzioni rendono nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione che fino a oggi è stata quasi ignorata la n. 3701 del 16 Luglio del 2007.

Questa sentenza, datata febbraio 2007, potrebbe annullare le sanzioni di migliaia di cartelle di Equitalia. Sentenza della Corte di Cassazione per anni introvabile anche nei database giuridici più forniti. Una pronuncia che,a partire dalle infrazioni del codice della strada, segna un piccolo gol (almeno sulla carta) a favore dei debitori del fisco, dichiarando “illegittime” le sanzioni che la società di riscossione applica sulle multe e sulle ammende amministrative.

Per cinque anni, da quando cioè la Cassazione s’è pronunciata, nessuno ne ha mai sentito parlare. Fino a quando un avvocato di Bari, Vito Franco, ha deciso di andare in fondo alla vicenda e dare la caccia alla sentenza fantasma. Eppure anche negli archivi telematici per i professionisti non trova alcun riscontro.

La ricerca si trasferisce online, fra siti, blog giuridici, forum di discussione fra fiscalisti. Anche qui niente.

L’unica soluzione è andare a Roma e spulciare negli archivi cartacei della Suprema Corte. E così, si mette a scartabellare fra mucchi di carte alti come armadi. E alla fine ecco che spunta la sentenza annulla-sanzioni. E’ stata depositata in Cassazione il 16 luglio 2007. Porta il numero di protocollo 3701.

E parla chiaro: gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.

Una pretesa del fisco, insomma, che i giudici contestano, spiegando che non è diritto dello Stato incassare quella specie di tassa sulle multe. Eppure, anche di fronte a una decisione del genere, dal 2007 a oggi Equitalia ha continuato ad applicare il rincaro: “Non è cambiato nulla. Le maggiorazioni continuano a essere presenti in tutte le cartelle relative alle sanzioni amministrative”, spiega l’avvocato Franco.

Proprio come risulta da centinaia di cartelle esattoriali. Gli esempi possono essere molti. Un caso molto diffuso, visto che gli automobilisti in debito con il fisco sono una percentuale piuttosto alta dei “clienti” di Equitalia:

“A occhio e croce potrebbero rappresentare il 30 per cento delle cartelle emesse”, spiega il legale.

A fare due conti le sanzioni “irregolari” creano maggiorazioni di milioni di euro, soldi che non sarebbero dovuti, secondo la Cassazione. Che sul “no” alla sovrattassa del 10 per cento parla chiaro: in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, va applicata ” l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 per cento. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili “.

SENTENZA INTEGRALE CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701

Per le cartelle di pagamento emesse in materia di violazioni al codice della strada non è dovuta la maggiorazione di cui all’art. 27 L. 689/81
Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007
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