In relazione alle molteplici interviste e dichiarazioni dell’On.le Domenico Lucano, nella qualità di Sindaco di Riace, in merito a presunte “macchinazioni” e “macchine del fango” ordite dalla Prefettura nei confronti del Comune, occorre formulare alcune precisazioni a vantaggio di una corretta informazione dei lettori.
Innanzitutto, occorre precisare che i rapporti tra Stato ed Enti Locali sono disciplinati dal Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267), ove è tassativamente previsto l’intervento sostitutivo del Prefetto (ora con la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione di un singolo atto amministrativo, ora per la sostituzione della Giunta e Consiglio comunali).
Nel caso di specie, l’art. 193 TUEL prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Comune deve adottare la deliberazione relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio per i singoli esercizi finanziari.
Nonostante specifica diffida inoltrata da questo Ufficio all’Ente interessato (nota prot. n. 87806 del 17 agosto 2026), il Comune di Riace non ha provveduto.
Pertanto, si è resa necessaria la nomina di un Commissario ad acta con l’incarico di provvedere all’accertamento del permanere degli equilibri di bilancio e di adozione della relativa delibera (cfr. parere del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2010, concernente la procedura da seguire in caso di mancata adozione della deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio).
Con deliberazione del 23 ottobre 2026, il Commissario ad acta, all’esito dell’attività istruttoria svolta, ha dato atto che “non risulta possibile attestare il permanere degli equilibri generali di bilancio dell’esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000” e, su conforme parere contrario del Revisore dei conti del Comune, ha accertato “la conseguente impossibilità di adottare il provvedimento sostitutivo di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsto dall’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, in assenza dei presupposti tecnico contabili richiesti dalla normativa vigente”.
Preso atto di ciò, poiché la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal TUEL è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione (art. 193 c. 4, che richiama l’art. 141 c. 2 TUEL), nelle more dello scioglimento degli Organi elettivi dell’Ente locale è stata formalizzata la nomina di un Commissario prefettizio, che provvederà all’amministrazione del Comune di Riace.



