Sequestri dei lidi di Santa Maria del Cedro: inammissibili i ricorsi della Procura
Ott 16, 2026 - redazione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla
Procura della Repubblica di Cosenza contro le ordinanze con cui il Tribunale del Riesame aveva
annullato i sequestri preventivi eseguiti nella primavera scorsa nei confronti di diversi stabilimenti
balneari di Santa Maria del Cedro.
Tra i procedimenti definiti dalla Suprema Corte figurano quelli relativi ai lidi Il Pontile,
Azzurro 2, Pianira, Letizia, Playa del Sol e Dany, tutti assistiti dall’Avv. Italo Guagliano.
Con le decisioni della Cassazione restano ferme, nella fase cautelare, le ordinanze favorevoli
emesse dal Tribunale del Riesame di Cosenza. Le motivazioni non sono ancora disponibili e non è
quindi possibile stabilire quale delle diverse questioni sottoposte alla Suprema Corte sia stata ritenuta
decisiva.
Nei sei procedimenti anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione aveva concluso
per l’inammissibilità dei ricorsi, sviluppando nelle proprie requisitorie due dei profili preliminari
sollevati dalla difesa: quello relativo alle modalità di deposito delle impugnazioni e quello
concernente la mancata censura di un’autonoma ratio decidendi delle ordinanze del Riesame,
costituita dalla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
Una parte rilevante delle memorie difensive era stata tuttavia dedicata anche al merito della
controversia e, in particolare, al rapporto tra gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea in
materia di procedure selettive e la configurabilità, sul diverso piano penale, dell’occupazione
arbitraria.
La tesi della difesa muoveva da una distinzione ritenuta essenziale: l’obbligo dell’amministrazione
di procedere alle gare e la responsabilità penale del concessionario non costituiscono piani
automaticamente sovrapponibili. La necessità di conformare il sistema concessorio ai principi
eurounitari può imporre all’amministrazione l’avvio delle procedure selettive e la non applicazione di
proroghe incompatibili con il diritto dell’Unione; altra questione è stabilire se da tale obbligo possa
farsi discendere automaticamente la perdita di efficacia del titolo e, quindi, il carattere penalmente
arbitrario dell’occupazione.
Secondo la prospettazione difensiva, la ricostruzione sostenuta nei ricorsi presentava il rischio
di una vera e propria “criptodisapplicazione” in malam partem: la disciplina nazionale che regola
l’efficacia del titolo verrebbe prima neutralizzata attraverso il diritto dell’Unione e l’effetto di tale
operazione verrebbe poi utilizzato per integrare l’elemento dell’arbitrarietà richiesto dalla fattispecie
penale. Un simile passaggio, secondo la difesa, deve invece confrontarsi con i principi di legalità,
determinatezza, prevedibilità e colpevolezza, non potendo l’obbligo eurounitario di gara trasformarsi
indirettamente in una fonte di responsabilità penale del privato.
Nel caso concreto, inoltre, al momento dei sequestri la disciplina nazionale collocava i rapporti
concessori in una fase transitoria sino al 30 settembre 2027 e prevedeva, in sede di prima applicazione,
il 30 giugno 2027 quale termine per l’avvio delle procedure di affidamento. A tale quadro si
aggiungevano atti positivi dell’amministrazione comunale coerenti con la prosecuzione dei rapporti
concessori e l’assenza di provvedimenti di decadenza o cessazione dei titoli. La difesa aveva pertanto
contestato che la mancata pubblicazione del bando già nella primavera del 2026 potesse tradursi
automaticamente nell’inefficacia del titolo e quindi nel presupposto dell’occupazione abusiva.
Sul medesimo terreno la difesa ha inteso valorizzare, nel prosieguo dei procedimenti, anche il
successivo intervento della Regione Calabria con la legge regionale 14 maggio 2026, n. 15,
incentrato sulla preventiva valutazione della scarsità della risorsa naturale e dell’eventuale sussistenza
di un interesse transfrontaliero certo. Si tratta di una disciplina sopravvenuta rispetto ai sequestri, ma
che, secondo la difesa, conferma ulteriormente la necessità di evitare automatismi nel passaggio
dall’obbligo di gara alla qualificazione penalmente abusiva dell’occupazione.
«Il dato oggi certo è quello risultante dai dispositivi: i ricorsi della Procura sono stati dichiarati
inammissibili e le ordinanze del Tribunale del Riesame restano ferme», osserva l’Avv. Italo
Guagliano. «Per conoscere le ragioni specifiche delle decisioni sarà necessario attendere il deposito
delle motivazioni».
«Sul merito abbiamo insistito soprattutto su un punto: che l’amministrazione debba procedere alle
gare è una questione; che dalla mancata pubblicazione del bando possa derivare automaticamente
la perdita del titolo e, da questa, la responsabilità penale del concessionario è un’altra. Tra i due passaggi vi sono i principi di legalità, determinatezza, prevedibilità e colpevolezza che governano la
materia penale».
«Il rischio evidenziato nelle memorie è quello di una criptodisapplicazione in malam partem:
neutralizzare attraverso il diritto europeo la disciplina nazionale che regola l’efficacia del titolo e
utilizzare poi quella neutralizzazione per integrare l’arbitrarietà richiesta dal reato. Anche il
successivo intervento della Regione Calabria e la disciplina sul mantenimento delle strutture
amovibili confermano, a nostro avviso, la necessità di una lettura non automatica del rapporto tra
obbligo di gara e responsabilità penale. Saranno le motivazioni della Cassazione a chiarire se la
Corte abbia definito i ricorsi sulle sole questioni preliminari oppure abbia affrontato anche alcuni di
questi profili sostanziali».



