Imposta scommesse in Calabria, Cassazione: “Intero incasso tassabile se gestore non dimostra di aver versato le somme al bookmaker estero”
Feb 16, 2026 - redazione
Il titolare di un’agenzia di scommesse priva di concessione deve dimostrare di aver versato al bookmaker estero le somme incassate, altrimenti l’intera raccolta può essere considerata ricavo d’impresa e sottoposta a tassazione. Come riporta Agipronews, la decisione della Corte di Cassazione riguarda non solo l’Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse, ma anche le imposte sui redditi (Irpef), l’Iva e l’Irap. La causa riguarda il titolare di un centro di raccolta scommesse in Calabria, attivo per conto di un bookmaker internazionale, che aveva contestato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativo all’anno 2013. L’accertamento era basato anche su una determinazione induttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva calcolato la base imponibile dell’Imposta Unica sulla base media della raccolta delle scommesse nella provincia in cui si trova la ricevitoria.
Il contribuente sosteneva che i proventi della ricevitoria consistessero esclusivamente nelle provvigioni riconosciute dal bookmaker. La Corte di Cassazione – confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria – ha però respinto questo argomento, chiarendo che “la sottrazione degli incassi all’Imposta unica sulle scommesse, unita all’inerzia del gestore circa la dimostrazione del loro riversamento al bookmaker, finisce con il neutralizzare la natura originaria delle somme stesse, che così assurgono a generici ricavi d’impresa, tuttavia non dichiarati”. Quindi, i giudici della Suprema Corte spiegano che non è sufficiente affermare di percepire solo le provvigioni, infatti, se non si prova di aver trasferito gli incassi al bookmaker, l’intera somma può costituire reddito imponibile. La Cassazione ha inoltre ricordato che, “la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’Imposta unica, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap”.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare gli accertamenti sull’Imposta Unica, anche quando basati su calcoli induttivi di Adm, per determinare le imposte dirette e l’Iva del contribuente, partendo dagli importi effettivamente incassati dal gestore della ricevitoria, indipendentemente dal fatto che siano stati versati al bookmaker. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali e di ulteriori somme a favore dell’Agenzia delle Entrate, confermando la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione fiscale. FRP/Agipro




